La direttiva (UE) 2022/2055 (C.D. “direttiva nis 2”) e la sua attuazione in Italia: il D.Lgs. 138/2024 (C.D. “decreto nis 2”)

Other articles

20 January 2025
GGW Group, tramite la propria controllata Wecoya Marine Underwriting GmbH, completa l’acquisizione del 100% di Litus S.r.l.
17 October 2024
Lu-Ve Group completa l’acquisizione del 100% di Refrion
08 October 2024
GVA assiste Black Duck AI nell’ingresso in Ravenna FC Holding
18 September 2024
Greco Vitali Associati per l’ingresso di Fincarl in Lab Evo
04 July 2024
Verso l’introduzione della relazione di sostenibilità: il via libera dal consiglio dei ministri
20 June 2024
TikTok modifica termini e condizioni. Cosa cambia per i Business Account?
20 June 2024
In arrivo importanti modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
20 May 2024
Atteso il primo correttivo alla Riforma «Cartabia»: le novità per il decreto ingiuntivo
20 April 2024
La Legge Capitali: le principali novità
25 October 2023
I nuovi strumenti finanziari «tokenizzati»: le novità del «decreto fintech» (D.L. 25/2023)
Nella nostra newsletter di dicembre, esaminiamo la Direttiva (UE) 2022/2055 (c.d. “Direttiva Network and Information Security 2”) e il D.lgs. 138/2024 che ne ha dato attuazione in Italia, in vigore dal 18 ottobre 2024.

Nella nostra newsletter di dicembre, esaminiamo la Direttiva (UE) 2022/2055 (c.d. “Direttiva Network and Information Security 2”) e il D.lgs. 138/2024 che ne ha dato attuazione in Italia, in vigore dal 18 ottobre 2024.

La disciplina della Direttiva NIS 2 abroga la precedente Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, già recepita in Italia con d.lgs. 65/2018, prevedendo regole più stringenti e un più ampio ambito di applicazione al fine di, tra l’altro, potenziare la resilienza e la cooperazione tra i Paesi membri contro le minacce alla sicurezza informatica.

Nella newsletter analizziamo i seguenti punti:

  • Competenze e funzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
  • Quali soggetti sono tenuti ad adempiere a quanto previsto dal Decreto NIS 2
  • Eccezione al criterio dimensionale
  • Qual è l’ambito di applicazione del Decreto NIS 2
  • Identificazione e registrazione dei soggetti essenziali e importanti
  • Misure per la gestione dei rischi per la sicurezza informatica e relativa responsabilità
  • Notifica degli incidenti e dei quasi incidenti
  • Competenze e poteri dell’ACN
  • Provvedimenti e sanzioni per le inadempienze
PRECEDENTE
SUCCESSIVO

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Più nel dettaglio, rientrano nei c.d. “settori altamente critici”, di cui all’Allegato I, le imprese operanti nei seguenti ambiti: (i) settore dell’energia (ed in particolare i sottosettori dell’energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, petrolio, gas, idrogeno); (ii) trasporti, ed in particolare nei sottosettori del trasporto aereo, trasporto ferroviario, trasporto per vie d’acqua, trasporto su strada; (iii) settore bancario; (iv) infrastrutture dei mercati finanziari; (v) settore sanitario; (vi) acqua potabile; (vii) acque reflue; (viii) infrastrutture digitali; (ix) gestione dei servizi TIC (business-to-business); (x) spazio.