{"id":2233,"date":"2020-02-09T12:38:12","date_gmt":"2020-02-09T12:38:12","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2233"},"modified":"2025-01-27T07:20:52","modified_gmt":"2025-01-27T07:20:52","slug":"lequity-crowdfunding-alla-luce-del-nuovo-regolamento-consob","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/lequity-crowdfunding-alla-luce-del-nuovo-regolamento-consob\/","title":{"rendered":"L\u2019\u201cequity crowdfunding\u201d alla luce del nuovo Regolamento Consob."},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<h2>1. La disciplina contenuta nel TUF<\/h2>\n<p>L\u2019art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (\u201c<strong>Decreto crescita\u00a0<\/strong><strong><em>bis<\/em><\/strong>\u201d, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (TUF), tra l\u2019altro, gli articoli 50-<em>quinquies\u00a0<\/em>e 100-<em>ter<\/em>, rispettivamente relativi alla \u201cGestione di portali per la raccolta di capitali per le\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative\u201d e alle \u201cOfferte attraverso portali per la raccolta di capitali\u201d.<\/p>\n<p>Si tratta, in particolare, del primo tentativo europeo di prevedere una normativa specifica e organica al fenomeno del c.d.\u00a0<em>equity crowdfunding<\/em>, termine con il quale ci si riferisce a un processo di raccolta del capitale di rischio tale per cui uno o pi\u00f9 soggetti (non necessariamente investitori istituzionali) acquistano strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 con i quali vengono poi finanziati specifici progetti imprenditoriali (1). Al fine di facilitare la diffusione di questo nuovo strumento per l\u2019attivit\u00e0 di\u00a0<em>fund-raising\u00a0<\/em>da parte delle c.d. \u00abstart-up innovative\u00bb (2), la disciplina prevede essenzialmente il ricorso a portali\u00a0<em>internet\u00a0<\/em>quali strumenti per la sottoscrizione di strumenti rappresentativi del capitale sociale. Le citate disposizioni consentono infatti la creazione di portali\u00a0<em>on-line\u00a0<\/em>ai quali gli investitori interessati potranno connettersi per visualizzare tutte le offerte disponibili sul mercato, le loro caratteristiche e la descrizione del progetto che ne sta alla base; una volta reperite tali informazioni, sar\u00e0 possibile per il fruitore del portale effettuare l\u2019investimento.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 50-<em>quinquies\u00a0<\/em>TUF \u2013 l\u2019unica norma di cui si compone il nuovo Capo III-<em>quater<\/em><\/p>\n<p>\u2013 definisce i \u201cgestori di portali\u201d, cio\u00e8 coloro che \u201c<em>esercitano professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e\u00a0<\/em>[sono]\u00a0<em>iscritti nel registro<\/em>\u201d appositamente tenuto dalla \u00a0Consob. \u00a0Tale \u00a0norma \u00a0contiene \u00a0poi \u00a0una \u00a0delega \u00a0alla \u00a0Consob, \u00a0cui \u00a0spetta \u00a0il \u00a0compito \u00a0di determinare, con regolamento, i principi e i criteri relativi: \u201c<em>a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicit\u00e0, b) alle eventuali ulteriori condizioni per l\u2019iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilit\u00e0; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali<\/em>\u201d. Alla Consob spetta anche il ruolo di vigilanza sui gestori di portali per verificare l\u2019osservanza delle disposizioni dettata dal TUF, oltre che dalla relativa disciplina di attuazione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 100-<em>ter\u00a0<\/em>TUF \u2013 incluso nella Sezione II del Capo I del Titolo II del TUF dedicato all\u2019appello al pubblico risparmio e, in particolare, all\u2019offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita \u2013 prescrive, innanzitutto, che le offerte al pubblico condotte attraverso i portali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative al di sotto della soglia che sar\u00e0 individuata dalla Consob, destinataria altres\u00ec della delega a determinare la disciplina applicabile a tale peculiare tipologia di raccolta del capitale di rischio.<\/p>\n<h2>2. La disciplina di rango secondario: dal processo di consultazione al nuovo Regolamento Consob<\/h2>\n<p>Al fine di dare attuazione alla normativa primaria contemplata dal TUF, pertanto, era imprescindibile il contributo della Consob. La Commissione, esercitando la delega, ha quindi redatto una prima disciplina regolamentare all\u2019inizio del 2013.<\/p>\n<p>Successivamente, \u00e8 stata indetta una consultazione pubblica che ha coinvolto associazioni di categoria e studi legali la quale si \u00e8 conclusa il 30 aprile 2013. Al termine di detta fase, raccogliendo le osservazioni pervenute, la Consob ha provveduto, con delibera n. 18592 del 12 luglio 2013, ad emanare il \u201cRegolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative tramite portali\u00a0<em>on-line<\/em>\u201d (il \u201c<strong>Regolamento<\/strong>\u201d). Come si \u00e8 avuto modo di rilevare all\u2019indomani dell\u2019approvazione del nuovo Regolamento esso non ha mantenuto l\u2019originario impianto con la conservazione pertanto di disposizioni particolarmente onerose per i gestori dei portali.<\/p>\n<p>Infine, la Commissione ha formulato la comunicazione del 1\u00b0 agosto 2013, con cui ha fornito chiarimenti circa lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di gestione di portali\u00a0<em>on-line\u00a0<\/em>per la raccolta di capitali da parte di banche e imprese di investimento.<\/p>\n<h2>3. Gli obiettivi della disciplina regolamentare<\/h2>\n<p>Gi\u00e0 alla luce della prima descrizione del fenomeno \u00e8 immediato comprendere come il legislatore abbia delegato alla Consob la predisposizione di questo Regolamento nell\u2019ottica di stimolare la crescita economica del Paese che permea tutto il Decreto crescita\u00a0<em>bis<\/em>. In altre parole, il compito della Consob \u2013 e con esso quello del Regolamento \u2013 \u00e8 stato quello di creare un quadro di riferimento affidabile che generi fiducia negli investitori, al fine di agevolare la raccolta dei capitali necessari al sostegno di societ\u00e0 medio-piccole (tipiche del tessuto economico italiano) nello svolgimento delle loro attivit\u00e0 innovative.<\/p>\n<p>L\u2019investimento nelle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative \u00e8 appunto agevolato dallo sfruttamento dei portali\u00a0<em>on-line<\/em>, i quali forniscono agli investitori le informazioni sulle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>e sulle singole offerte tramite la predisposizione di schede dettagliate (di cui il Regolamento fornisce un modello\u00a0<em>standard\u00a0<\/em>all\u2019Allegato 3). L\u2019operare delle piattaforme\u00a0<em>on-line\u00a0<\/em>\u00e8 quindi cruciale per il successo del Regolamento nella creazione di un ambiente finalizzato e funzionale al finanziamento delle\u00a0<em>start- up<\/em>: \u00e8 stata pertanto cura della Consob garantire la qualit\u00e0 e l\u2019affidabilit\u00e0 del servizio svolto dai portali tramite la predisposizione di una serie di requisiti e regole rivolti a coloro che gestiscono tali portali.<\/p>\n<h2>4. Le prescrizioni del Regolamento<\/h2>\n<p>Il Regolamento si compone di 25 articoli che possono essere ricondotti sostanzialmente a quattro punti essenziali.<\/p>\n<p>Gli articoli 1-3 forniscono le disposizioni generali, contenendo le deleghe regolamentari, le definizioni e predisponendo un canale di comunicazione preferenziale con la Consob (tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:\u00a0<em>portalicrowdfunding@pec.consob.it<\/em>).<\/p>\n<p>Gli articoli 4-12 prescrivono la disciplina riguardante il registro dei gestori e comprendono anche le previsioni concernenti la procedura di iscrizione, i requisiti per l\u2019accesso alla stessa e le cause di sospensione e cancellazione dal registro.<\/p>\n<p>Gli articoli 13-23, che rappresentano il \u201ccuore\u201d del Regolamento, riguardano invece gli obblighi di comportamento relativi ai gestori, nonch\u00e9 le garanzie predisposte a tutela degli investitori. La violazione di tali obblighi comporta, ovviamente, l\u2019irrogazione di sanzioni quali la sospensione e la radiazione dal registro.<\/p>\n<p>Infine, gli articoli 24 e 25 riguardano la disciplina delle offerte eseguite tramite i portali.<\/p>\n<h2>5. I gestori dei portali<\/h2>\n<p>I gestori sono suddivisi in due categorie di soggetti, ossia\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>quelli autorizzati dalla Consob e iscritti a un apposito registro tenuto a cura della stessa Commissione; e\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>le banche e le imprese di investimento (\u201c<strong>SIM<\/strong>\u201d) gi\u00e0 autorizzate a fornire servizi di investimento (la stessa ripartizione \u00e8 replicata nella disciplina del registro dei portali tenuto dalla Consob, in cui i soggetti appartenenti alla prima categoria sono iscritti nella sezione ordinaria e quelli inclusi nella seconda nella sezione speciale).<\/p>\n<p>Con particolare riferimento alle banche e alle imprese di investimento non vengono dettate ulteriori regole nell\u2019ambito del Regolamento rispetto a quelle gi\u00e0 previste nel TUF (e nelle relative discipline attuative), essendo la normativa primaria ritenuta pi\u00f9 che esaustiva sotto tale profilo.<\/p>\n<p>Al contrario, il Regolamento prevede specifici requisiti soggettivi per i gestori iscritti alla sezione ordinaria. Infatti si prevede che:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>il gestore debba avere la forma giuridica di societ\u00e0 di capitali,<\/p>\n<p><em>(ii)\u00a0<\/em>i soci di controllo di tale societ\u00e0 debbano possedere i requisiti di onorabilit\u00e0 (previsti dal Regolamento all\u2019art. 8),\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>i soggetti che svolgono ruoli amministrativi, direzionali e di controllo di tale societ\u00e0 debbano possedere i requisiti di onorabilit\u00e0 e professionalit\u00e0 (previsti dal Regolamento all\u2019art. 9), e\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>il gestore debba presentare una relazione sull\u2019attivit\u00e0 di impresa e sulla struttura organizzativa (art. 7). La perdita di uno dei presenti requisiti comporta la cancellazione dal registro da parte della Consob stessa (art. 12). A tali gestori si applica poi una disciplina meno rigorosa rispetto a quella dettata per gli intermediari di tipo tradizionale: tale circostanza \u00e8 controbilanciata dalla impossibilit\u00e0 per tali gestori di\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>detenere somme di denaro degli investitori e\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo tali ordini essere trasmessi a banche o SIM.<\/p>\n<h2>6. Il percorso di investimento consapevole<\/h2>\n<p>Allo scopo di favorire la trasparenza e la qualit\u00e0 delle informazioni fornite tramite i portali, di garantire fiducia negli investitori e, quindi, di incentivare la predisposizione all\u2019investimento di capitali, il Regolamento prevede un vero e proprio \u201cpercorso di investimento consapevole\u201d, per cui per accedere alla sezione \u201coperativa\u201d del portale \u00e8 necessario effettuare un triplice passaggio: prendere visione delle informazioni di \u00abinvestor education\u00bb, rispondere correttamente a un questionario sulle caratteristiche dell\u2019offerta e sui rischi ad essa connessi e dichiarare di essere in grado di sostenere, eventualmente, anche l\u2019intera perdita (art. 15).<\/p>\n<h2>7. Le informazioni reperibili sui portali<\/h2>\n<p>Le informazioni a cui l\u2019investitore deve poter accedere tramite il portale (e, viceversa, di cui il gestore deve garantire l\u2019accessibilit\u00e0 al pubblico) sono sostanzialmente di tre tipi: quelle relative al portale (art. 14), quelle relative all\u2019investimento (art. 15) e, infine, le informazioni riguardanti la singola offerta (art. 16).<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne il portale, l\u2019investitore deve essere messo a conoscenza\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>dell\u2019identit\u00e0 del soggetto che gestisce il portale,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>delle attivit\u00e0 svolte dal portale,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>di come sono gestiti gli ordini e la loro sottoscrizione,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>dei costi a suo carico,\u00a0<em>(v)\u00a0<\/em>delle misure predisposte dal portale per la gestione dei rischi di frode\/conflitti di interesse\/reclami\/trattamento dati,\u00a0<em>(vi)\u00a0<\/em>dei risultati raggiunti dal portale,\u00a0<em>(vii)\u00a0<\/em>della normativa di riferimento (vale a dire del Regolamento e del TUF),<\/p>\n<p><em>(viii)\u00a0<\/em>delle sanzioni che la Consob ha adottato nei confronti del gestore del portale e\u00a0<em>(ix)\u00a0<\/em>delle iniziative assunte nei confronti delle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019investimento operato in capitale di rischio emesso da una\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovativa, l\u2019investitore deve essere informato su:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>il rischio di perdere l\u2019intero capitale,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>il rischio di non poter liquidare in tempi brevi l\u2019investimento,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>la mancata partecipazioni ai dividendi fino al momento in cui la societ\u00e0 resti\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovativa,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>i benefici fiscali,\u00a0<em>(v)\u00a0<\/em>il\u00a0<em>business plan\u00a0<\/em>e\u00a0<em>(vi)\u00a0<\/em>il diritto di recesso attribuito dal Regolamento stesso ed esercitabile entro il termine di 7 giorni a decorrere dall\u2019adesione all\u2019offerta.<\/p>\n<p>Infine, relativamente alla singola offerta, l\u2019investitore deve poter reperire sul portale:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>una scheda con tutte le informazioni indicate dalla Consob (l\u2019Allegato 3 del Regolamento),\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>le banche o le SIM cui saranno trasmessi gli ordini,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>il c\/c della\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovativa,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>le informazioni e le modalit\u00e0 per esercitare il diritto di revoca dell\u2019adesione all\u2019offerta e\u00a0<em>(v)\u00a0<\/em>le informazioni aggiornate circa le complessive adesioni all\u2019offerta.<\/p>\n<h2>8. L\u2019adesione all\u2019offerta<\/h2>\n<p>Una volta avuto accesso a tutte queste informazioni e completata la \u201cprocedura di investimento consapevole\u201d, se l\u2019investitore decide di aderire all\u2019offerta, il gestore del portale trasmette (in maniera \u201crapida, corretta ed efficiente\u201d) l\u2019ordine alla banca o alla SIM indicata nell\u2019offerta stessa. Solo queste ultime saranno legittimate a dare seguito all\u2019effettiva conclusione del processo, consistente nella sottoscrizione degli strumenti finanziari.<\/p>\n<p>Questa fase rientra pertanto nell\u2019ambito di applicazione della disciplina riguardante i servizi di investimento che pone in capo ai soggetti autorizzati una serie di obblighi informativi e comportamentali (si tratta della normativa prevista dal TUF e dal c.d. MiFID). Tuttavia \u2013 sempre nell\u2019ottica di\u00a0<em>favor\u00a0<\/em>per lo sviluppo del\u00a0<em>crowdfunding\u00a0<\/em>\u2013 il Regolamento prevede un\u2019esenzione dall\u2019applicazione della disciplina sui servizi di investimento per quegli investimenti che siano complessivamente sotto la soglia di\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, in caso investitore persona fisica e\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, in caso di investitore persona giuridica (art. 17).<\/p>\n<h2>9. Ulteriori obblighi dei gestori<\/h2>\n<p>Il Regolamento prevede, oltre a quelli informativi appena visti, anche ulteriori obblighi posti a carico dei gestori dei portali. Alcuni sorgono in ragione degli strumenti tecnici utilizzati, comportando il dovere di dotarsi di sistemi operativi \u201caffidabili e sicuri\u201d, di individuare le fonti di rischio operativo e predisporre le relative precauzioni e procedure di controllo (come, ad esempio, dispositivi di\u00a0<em>backup<\/em>) (art. 18). \u00c8 poi sancito un obbligo di riservatezza relativo a tutte quelle informazioni di cui il gestore entra in possesso nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 (art. 19).<\/p>\n<p>La documentazione e la corrispondenza connesse alla gestione del portale \u2013 rappresentando materiale di sostanziale importanza per la trasparenza e qualit\u00e0 del servizio offerto \u2013 devono essere conservate dal gestore per almeno cinque anni (art. 20).<\/p>\n<p>Da ultimo, il gestore ha l\u2019obbligo di comunicare prontamente alla Consob\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>eventuali variazioni dello statuto sociale,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>il venir meno dei requisiti di onorabilit\u00e0 e le relative delibere di sospensione e revoca della carica.<\/p>\n<p>Oltre a tali obblighi (il cui sorgere in capo al gestore \u00e8 solo eventuale), ve ne sono poi alcuni di automatica applicazione e da adempiere entro il 31 marzo di ogni anno; essi riguardano in particolare:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>la predisposizione di una relazione sulle attivit\u00e0 svolte e sulla struttura organizzativa (secondo lo schema dell\u2019Allegato 2 del Regolamento),\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>la comunicazione dei dati sull\u2019operativit\u00e0 del portale,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>i dati sui casi di discontinuit\u00e0 operativa e sulla relativa durata e, infine,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>i dati sui reclami ricevuti (art. 21).<\/p>\n<h2>10. I provvedimenti cautelari e sanzionatori<\/h2>\n<p>La violazione degli obblighi previsti dal Regolamento pu\u00f2 generare in capo al gestore un provvedimento sia cautelare (se sussistono fondati elementi dell\u2019esistenza di gravi violazioni e per un periodo non superiore ai 90 giorni, art. 22), sia sanzionatorio.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima tipologia, in particolare, si suddivide in due categorie: la sospensione dall\u2019attivit\u00e0 di gestore in caso di violazione delle regole di condotta e la radiazione dal registro nelle pi\u00f9 stingenti ipotesi di\u00a0<em>a)\u00a0<\/em>svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 in assenza delle condizioni richieste dal Regolamento,\u00a0<em>b)\u00a0<\/em>contraffazione della firma dell\u2019investitore,\u00a0<em>c)\u00a0<\/em>acquisizione\/detenzione di somme di denaro\/strumenti finanziari di pertinenza di terzi,\u00a0<em>d)\u00a0<\/em>comunicazione alla Consob di informazioni\/documenti inveritieri,\u00a0<em>e)\u00a0<\/em>mancata comunicazione alle banche o alle SIM dell\u2019esercizio del recesso da parte dell\u2019investitore e\u00a0<em>f)\u00a0<\/em>ogni altra violazione di specifiche regole di condotta di particolare gravit\u00e0 (art. 23).<\/p>\n<h2>11. Gli strumenti finanziari emessi dalle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative<\/h2>\n<p>Sia il TUF sia il Regolamento vigente prevedono, infine, regole speciali riguardanti le offerte\u00a0<em>on- line\u00a0<\/em>di strumenti finanziari emessi da\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative, in particolare, stabilendo che esse:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>non possono superare la somma di 5 milioni di euro,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>possono essere gestite solo da portali curati da soggetti iscritti nel Registro della Consob,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio,\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>vanno a buon fine solo se il 5% dell\u2019ammontare \u00e8 sottoscritto da un investitore professionale,\u00a0<em>(v)\u00a0<\/em>devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi di significativi mutamenti nella\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>o nelle condizioni dell\u2019offerta e\u00a0<em>(vi)\u00a0<\/em>possano provenire solo da societ\u00e0 i cui statuti prevedano il diritto di recesso in caso di trasferimenti del controllo e la pubblicazione dei patti parasociali (art. 24).<\/p>\n<h2>12. Il diritto di pentimento<\/h2>\n<p>Infine, quale significativa garanzia a tutela degli interessi degli investitori\u00a0<em>retail<\/em>, il Regolamento conferisce loro il \u201cdiritto di cambiare idea\u201d, che si configura quale diritto di recesso da esercitarsi entro 7 giorni dall\u2019adesione (o dal pervenire di nuove informazioni concernenti l\u2019investimento) e senza alcuna spesa (art. 25).<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>\n<h4><strong>I rischi connessi al\u00a0<\/strong><strong><em>crowdfunding<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Regolamento predisposto dalla Consob appare coerente con l\u2019intento di facilitare la raccolta di capitali presso il pubblico e, tuttavia, esso presenta dei \u201clati oscuri\u201d che rappresentano inevitabilmente dei rischi per gli investitori.<\/p>\n<p>A tale proposito, si osservi che, ad esempio, rivolgendo l\u2019investimento esclusivamente verso le<\/p>\n<p>c.d.\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative si convoglia senz\u2019altro l\u2019intero flusso di capitali reperibili sul mercato verso queste ultime e, tuttavia, si determina investimenti che, necessariamente, non potranno essere riferiti n\u00e9 alla storia della societ\u00e0, n\u00e9 al settore in cui opera, n\u00e9 ai risultati che essa abbia conseguito. In altri termini, gli investitori potranno unicamente confrontarsi e apprezzare l\u2019idea proposta e contenuta nel progetto, con il rischio che la decisione di investire sia presa per lo pi\u00f9 da un punto di vista \u201cemozionale\u201d piuttosto che basandosi su elementi economici e razionali. Altro elemento \u00e8 dato poi dalla possibilit\u00e0 di sottoscrivere unicamente strumenti di capitale di rischio che, se da un lato garantiscono l\u2019apporto alla societ\u00e0 di risorse fresche senza esporla all\u2019indebitamento (ma, appunto, unicamente per mezzo di\u00a0<em>equity<\/em>), dall\u2019altro generano un rischio molto pi\u00f9 elevato per l\u2019investitore e che consiste, di fatto, nella possibilit\u00e0 di perdere l\u2019intero capitale investito.<\/p>\n<p>Il Decreto crescita\u00a0<em>bis<\/em>, disponendo il divieto di distribuzione di utili alle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative ha sostanzialmente imposto che tutte le ricchezze generate da questo tipo di societ\u00e0 non possano fuoriuscire da esse ma, anzi, vengano puntualmente reinvestite, assicurando ulteriori capitali. La disposizione, senz\u2019altro lodevole per la crescita delle imprese, fa per\u00f2 s\u00ec che l\u2019investitore, almeno per i primi anni, possa esclusivamente godere dell\u2019accrescimento del valore della propria partecipazione (dato dal reinvestimento degli utili nella societ\u00e0 cui partecipa) e non abbia invece alcun accesso ad una forma di ricchezza \u201cdiretta\u201d come gli utili.<\/p>\n<p>Altra disposizione di rilievo del Decreto crescita\u00a0<em>bis<\/em>, al pari della precedente, \u00e8 senz\u2019altro quella che vieta alle\u00a0<em>start-up\u00a0<\/em>innovative di negoziare nei mercati organizzati i propri strumenti finanziari. Questa norma, se da un lato \u201cprotegge\u201d la societ\u00e0 dall\u2019esposizione al mercato e alle sue oscillazioni, dall\u2019altro potrebbe far s\u00ec che gli strumenti acquisiti dagli investitori tramite i portali siano poi difficilmente cedibili e, conseguentemente, illiquidi. Da ci\u00f2, oltre che la difficolt\u00e0 per i sottoscrittori di effettuare il c.d. disinvestimento, deriva anche la difficolt\u00e0 di calcolare il reale valore di mercato degli strumenti emessi.<\/p>\n<p>Infine, l\u2019utilizzo di uno strumento cos\u00ec diffuso e potenzialmente di grande impatto quale internet, pur rappresentando un\u2019innovazione di grande portata e di enorme facilitazione per il movimento di capitali dalle mani dei piccoli investitori alla loro valorizzazione in imprese ad alto contenuto tecnologico e innovativo, risulta di fatto anche idoneo alla proliferazione di truffe.<\/p>\n<p>Da questa panoramica, emerge che l\u2019investitore correttamente informato debba essere indotto a investire:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>solo ed esclusivamente un capitale di cui possa permettersi la totale perdita,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>dopo aver raccolto adeguate informazioni e averle giudicate sulla base di elementi economici e razionali,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>con la consapevolezza che, almeno inizialmente, difficilmente percepir\u00e0 un beneficio economico immediato dalla partecipazione e altrettanto difficilmente gli sar\u00e0 possibile disinvestire e\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>facendo ben attenzione alle credenziali del gestore del portale, verificando il registro dei gestori predisposto dalla Consob e controllando eventuali anomalie, posto che la raccolta di capitali promossa tramite portali si perfeziona sempre e solo tramite banche o SIM.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. La disciplina contenuta nel TUF L\u2019art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (\u201cDecreto crescita\u00a0bis\u201d, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (TUF), tra l\u2019altro, gli articoli 50-quinquies\u00a0e 100-ter, rispettivamente relativi alla \u201cGestione di portali per la raccolta di capitali per [&hellip;]<\/p>","protected":false},"featured_media":3728,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2233","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}