{"id":2234,"date":"2020-02-10T12:40:37","date_gmt":"2020-02-10T12:40:37","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2234"},"modified":"2025-01-27T07:21:02","modified_gmt":"2025-01-27T07:21:02","slug":"conversione-in-legge-del-decreto-del-fare-modifiche-e-novita-apportate-alla-disciplina-del-concordato-preventivo","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/conversione-in-legge-del-decreto-del-fare-modifiche-e-novita-apportate-alla-disciplina-del-concordato-preventivo\/","title":{"rendered":"Conversione in legge del \u201cDecreto del Fare\u201d: modifiche e novit\u00e0 apportate alla disciplina del concordato preventivo."},"content":{"rendered":"<p>Il 20 agosto 2013 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell\u2019economia. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 agosto, giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. della legge.<\/p>\n<p>Tra le varie novit\u00e0 introdotte, di notevole interesse risultano quelle relative alle procedure fallimentari, in particolar modo con riferimento all\u2019istituto del concordato preventivo \u00abcon riserva\u00bb o \u00abin bianco\u00bb (cfr. art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Origine e finalit\u00e0 delle modifiche legislative<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Fine dichiarato delle modifiche alla disciplina originaria \u00e8 quello di risolvere alcune delle problematiche applicative sorte nella prassi e rilevate dalle prime decisioni dei tribunali.<\/p>\n<p>A seguito della sua introduzione, infatti, il concordato in bianco ha visto un aumento esponenziale del suo utilizzo da parte di imprenditori in difficolt\u00e0, incentivati dalla snellezza degli adempimenti (necessit\u00e0 di presentare una documentazione circoscritta a tre bilanci) e dalla protezione garantita contro le azioni esecutive e le misure cautelari nei confronti del patrimonio del debitore.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 normative sembrano essere dirette soprattutto a correggere quelle \u201cderive\u00a0 quasi abusive\u201d evidenziate \u2013 anche a livello statistico \u2013 nell\u2019utilizzo dell\u2019istituto e dovute dalla presenza di domande spesso volte solamente a rinviare nel tempo il momento del fallimento, nonostante lo stesso risulti di fatto inevitabile.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u2019incremento degli obblighi informativi in capo all\u2019imprenditore<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019obiettivo di incrementare la trasparenza informativa nella fase di presentazione dell\u2019istanza, al debitore \u00e8 ora richiesto di accompagnare la domanda di concordato con informazioni maggiormente dettagliate: oltre agli ultimi tre bilanci di esercizio, viene infatti ora richiesta la\u00a0<u>presentazione dell\u2019elenco nominativo dei creditori, con l\u2019indicazione dei rispettivi<\/u>\u00a0<u>crediti<\/u>.<\/p>\n<p>L\u2019informativa periodica di natura finanziaria dovuta dal debitore, prima dell\u2019intervento riformatore disposta con decreto secondo la scelta discrezionale del tribunale, diviene ora obbligatoria: essa avr\u00e0 cadenza mensile e dovr\u00e0 essere inoltre pubblicata nel Registro delle Imprese. La previsione della\u00a0<u>pubblicazione della situazione finanziaria aggiornata<\/u>\u00a0dovrebbe ora garantire una maggiore protezione per i creditori, che potranno cos\u00ec pienamente valutare l\u2019effettiva stabilit\u00e0 dell\u2019impresa e l\u2019attivit\u00e0 da essa svolta, con la possibilit\u00e0 di decidere se promuovere o meno eventuale istanza per la dichiarazione di fallimento.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La possibilit\u00e0 di abbreviamento dei termini concessi, in caso di \u201classismo\u201d dell\u2019imprenditore<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019imprenditore dovr\u00e0 inoltre comunicare al tribunale le attivit\u00e0 compiute ai fini della predisposizione del piano da presentare ai creditori e, qualora queste appaiano manifestamente inidonee, il tribunale, anche d\u2019ufficio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, potr\u00e0 disporre la riduzione dei termini gi\u00e0 fissati.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019ottavo comma dell\u2019art. 161 della Legge Fallimentare, \u00e8 sostituito con il seguente: \u00ab<em>Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale\u00a0<u>deve disporre gli obblighi informativi periodici<\/u>, anche relativi alla\u00a0<u>gestione finanziaria dell\u2019impresa<\/u>\u00a0e\u00a0<u>all\u2019attivit\u00e0 compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano<\/u>, che il debitore deve assolvere, con\u00a0<u>periodicit\u00e0 almeno mensile<\/u>\u00a0e sotto<u>\u00a0la vigilanza del commissario giudiziale se nominato<\/u>, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicit\u00e0 mensile, deposita una situazione finanziaria dell\u2019impresa che, entro il giorno successivo, \u00e8 pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l\u2019articolo 162, commi secondo e terzo\u00a0<\/em>(1)<em>. Quando risulta che l\u2019attivit\u00e0 compiuta dal debitore \u00e8 manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d\u2019ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale pu\u00f2 in ogni momento sentire i creditori<\/em>\u00bb.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>La possibilit\u00e0 di nomina di un commissario giudiziale<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Infine, per ottimizzare la trasparenza e la veridicit\u00e0 dei dati presentati dall\u2019imprenditore, il tribunale pu\u00f2 scegliere di nominare un commissario giudiziale\u00a0<u>affinch\u00e9 questi svolga un esame delle scritture contabili e sorvegli l\u2019attivit\u00e0 e gli<\/u>\u00a0<u>adempimenti posti in essere dal debitore<\/u>. Si prevede al riguardo quanto segue: \u00ab<em>Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale pu\u00f2 nominare il commissario giudiziale di cui all\u2019articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l\u2019articolo 170, secondo comma\u00a0<\/em>(2)<em>. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall\u2019articolo 173\u00a0<\/em>(3)<em>, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all\u2019articolo 15\u00a0<\/em>(4)<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li>Si riportano in nota, per comodit\u00e0, i riferimenti normativi operati dal nuovo testo di legge. Qui di seguito, i commi secondo e terzo dell\u2019art. 162: \u00ab<em>(ii) Il Tribunale, se all\u2019esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. (iii) Contro la sentenza che dichiara il fallimento \u00e8 proponibile reclamo a norma dell\u2019articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all\u2019ammissibilit\u00e0 della proposta di concordato<\/em>\u00bb.<\/li>\n<li>\u00ab<em>(ii) I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/li>\n<li>\u00ab<em>(i) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell\u2019attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o pi\u00f9 crediti, esposto passivit\u00e0 insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d\u2019ufficio il procedimento per la revoca dell\u2019ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori \u00e8 eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell\u2019articolo 171, secondo comma. (ii) All\u2019esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all\u2019articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell\u2019articolo 18. (iii) Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell\u2019articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l\u2019ammissibilit\u00e0 del\u00a0<\/em>\u00bb<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 20 agosto 2013 \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell\u2019economia. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 agosto, giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. della legge. Tra le [&hellip;]<\/p>","protected":false},"featured_media":3728,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2234","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}