{"id":2235,"date":"2020-02-10T12:42:21","date_gmt":"2020-02-10T12:42:21","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2235"},"modified":"2025-01-27T07:21:12","modified_gmt":"2025-01-27T07:21:12","slug":"un-documento-di-consultazione-del-comitato-di-basilea-sui-controlli-esterni-delle-banche","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/un-documento-di-consultazione-del-comitato-di-basilea-sui-controlli-esterni-delle-banche\/","title":{"rendered":"Un documento di consultazione del Comitato di Basilea sui controlli \u2018esterni\u2019 delle banche."},"content":{"rendered":"<p>Nel marzo 2013, il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo \u201c<em>External audits of banks<\/em>\u201d. Si tratta di una bozza cui \u00e8 possibile replicare con i commenti ritenuti opportuni entro il 21 giugno 2013. Il\u00a0<em>draft\u00a0<\/em>migliora e sostituisce le precedenti linee guida del Comitato di Basilea (sia il documento del 2002 \u201c<em>The relationship between banking supervisors and bank\u2019s external auditors<\/em>\u201d, sia quello del 2008 \u201c<em>External audit quality and banking supervision<\/em>\u201d) con l\u2019esplicito e dichiarato intento, successivamente alla recente crisi finanziaria, di migliorare la qualit\u00e0 degli\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>esterni. Questo perch\u00e9 il settore bancario, assumendo un ruolo centrale per la stabilit\u00e0 finanziaria del sistema, viene reputato unico nel suo genere: \u00e8 fondamentale, pertanto, che sia incentivata l\u2019efficacia della supervisione sull\u2019operato delle banche e, in particolare, della revisione operata tramite gli\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>esterni.<\/p>\n<p>Per\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>esterni (nel caso di specie) si intendono le verifiche indipendenti operate da soggetti terzi (societ\u00e0 di revisione) relative agli strumenti e alle procedure di controllo interne alle banche, oltre che alla revisione del bilancio, al fine di valutare la conformit\u00e0 procedurale e la veridicit\u00e0 dei risultati, in particolare, della revisione contabile della banca stessa. Il Comitato detta 16 principi in cui espone le proprie aspettative sull\u2019attivit\u00e0 di revisione esterna e sui revisori.<\/p>\n<p>Lo scopo della revisione affidata agli organi esterni alla banca \u00e8, come noto, quello di ottenere ragionevoli rassicurazioni sull\u2019assenza di errori significativi nei rendiconti finanziari e nell\u2019attivit\u00e0 di gestione della banca stessa. Il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria, con questo importante documento, ha dichiaratamente inteso operare a favore dell\u2019efficacia di questi controlli finalizzati alla stabilit\u00e0 dell\u2019intero sistema.<\/p>\n<p>I principali soggetti cui questo\u00a0<em>draft\u00a0<\/em>\u00e8 indirizzato sono quelli con funzioni di rilievo nelle operazioni di revisione delle banche degli stati membri e, quindi\u00a0<em>(a)\u00a0<\/em>il revisore esterno, ossia colui\/coloro che nella societ\u00e0 di revisione incaricata si occupano dell\u2019audit bancario, oltre che la societ\u00e0 di revisione in quanto tale;\u00a0<em>(b)\u00a0<\/em>il comitato\u00a0<em>audit<\/em>, ossia un comitato nominato internamente dalla banca (nell\u2019ambito del CdA) il quale svolge una funzione di controllo, analizza problematiche pratiche rilevanti con la facolt\u00e0 di chiedere analisi specifiche sui temi giudicati meritevoli di approfondimenti, valuta e propone misure correttive sia riguardo all\u2019<em>audit\u00a0<\/em>interno che esterno, assiste il CdA nella valutazione sull\u2019efficacia del sistema di controllo;\u00a0<em>(c)\u00a0<\/em>il supervisore, ossia quel gruppo di persone addette alla vigilanza presso un\u2019autorit\u00e0 di vigilanza bancaria, le quali siano direttamente coinvolte con la supervisione di una specifica istituzione.<\/p>\n<p>I punti di particolare interesse di questo documento riguardano\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>le modalit\u00e0 con cui i revisori esterni possono adempiere ai loro doveri in maniera pi\u00f9 efficace,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>le modalit\u00e0 con cui i comitati\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>possono contribuire ad incrementare la qualit\u00e0 della revisione,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>e le modalit\u00e0 con cui \u00e8 possibile costruire un\u2019efficace relazione tra il revisore esterno e il supervisore.<\/p>\n<p>Il documento presenta una struttura molto lineare, inizialmente occupandosi dei principi riguardanti l\u2019attivit\u00e0 del revisore esterno (sia con riguardo alle aspettative del supervisore nei confronti della sua attivit\u00e0, sia con riguardo alle aspettative del supervisore nei confronti della sua attivit\u00e0 di revisione finanziaria), poi esplicitando i doveri del comitato di sorveglianza nello svolgimento della propria attivit\u00e0, infine regolando i rapporti intercorrenti tra gli organi coinvolti in questa tipologia di operazioni.<\/p>\n<p>Nella prima parte, come dicevamo, il Comitato di Basilea si occupa del revisore esterno. Innanzitutto ne vengono sanciti i requisiti soggettivi: il revisore dovr\u00e0 avere un determinato livello di conoscenza e competenza della materia bancaria, anche eventualmente avvalendosi di esperti esterni (<strong>principio 1<\/strong>); parallelamente, dovr\u00e0 soddisfare il requisito di indipendenza dall\u2019istituto revisionato e di oggettivit\u00e0 nello svolgimento delle sue valutazioni (<strong>principio\u00a0<\/strong>Viene poi stabilito che, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, il revisore debba operare con \u201cscetticismo professionale\u201d, ossia con attitudine critica circa eventuali asserzioni erronee, ricercando prove che attestino le affermazioni del\u00a0<em>management\u00a0<\/em>e contestando eventuali statuizioni di dubbia veridicit\u00e0 (<strong>principio 3<\/strong>), il tutto con particolare riferimento ai giudizi e alle valutazioni operate dal\u00a0<em>management<\/em>, alle operazioni inusuali e alle situazioni in cui, per la mancanza di adeguati controlli interni, \u00e8 pi\u00f9 probabile il reiterarsi di errori. \u00c8 inoltre richiesto che la societ\u00e0 di revisione ottemperi alle regole di maggior rigore previste dalle leggi nazionali per la qualit\u00e0 dei controlli, anche adottando procedure interne finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti di conoscenza e competenza (<strong>principio 4<\/strong>).<\/p>\n<p>Secondariamente, il Comitato di Basilea si occupa delle modalit\u00e0 con cui la societ\u00e0 di revisione deve svolgere il proprio compito. Essa deve innanzitutto identificare e valutare i rischi di errori significativi sulla situazione finanziaria della banca, con ovvio e specifico riguardo a tutte le operazioni intraprese dalla banca, ai loro potenziali risultati e ai relativi rischi (di credito, di mercato, di liquidit\u00e0, operativo, di regolamentazione). Nel valutare i rischi derivanti dall\u2019operato della banca e la \u201ctenuta\u201d dei controlli interni, particolare attenzione deve essere prestata\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>alle competenze degli organi dirigenziali con funzioni inerenti all\u2019informativa finanziaria,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>alle strategie di copertura complesse, mal strutturate o mal monitorate,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>all\u2019uso di complessi strumenti finanziari che coinvolgano significative stime di\u00a0<em>fair value\u00a0<\/em>o\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>al ricorso, in significativi volumi, di transazioni inusuali. In questo genere di operazioni, si incoraggia lo scambio di informazioni e la collaborazione con i revisori interni (<strong>principio 5<\/strong>).<\/p>\n<p>Il Comitato di Basilea indica poi esplicitamente alcune aree di particolare rischio che meritano di essere tenute in maggiore considerazione dal revisore (<strong>principio 6<\/strong>). Sotto tale profilo, vanno senz\u2019altro considerati gli accantonamenti per le perdite sui crediti, di cui vanno monitorati attentamente non solo i criteri con cui essi vengono calcolati, ma anche le modalit\u00e0 con cui il\u00a0<em>management\u00a0<\/em>ha valutato eventuali incertezze e rischi, oltre che gli indicatori di esposizione creditizia. Altro punto segnalato dal Comitato \u00e8 quello della \u201cmisurazione\u201d del valore degli strumenti finanziari secondo i criteri del\u00a0<em>fair value<\/em>: ci\u00f2 \u00e8 dovuto alla considerazione che una banca pu\u00f2 detenere strumenti il cui prezzo di mercato \u00e8 facilmente deducibile (in quanto scambiati molto frequentemente), sia strumenti complessi e \u201cpersonalizzati\u201d il cui valore di mercato \u00e8 difficilmente ipotizzabile. A ci\u00f2 si aggiunga che il \u201cportafoglio\u201d di una banca pu\u00f2 cambiare in maniera assai rapida, con conseguente necessit\u00e0 di rilevare tali cambiamenti in sede contabile, anche riclassificando valutazioni iniziali o modificando i criteri valutativi (<em>fair value\u00a0<\/em>e costo storico).<\/p>\n<p>Tre le aree di rischio si segnala poi anche quella inerente alla non conformit\u00e0 con leggi o regolamenti e alle violazioni contrattuali. Tali situazioni, infatti, essendo idonee ad esporre la banca a potenziali liti o penali, devono essere attentamente valutate dal revisore. Particolare interesse va riservato anche alle\u00a0<em>disclosures\u00a0<\/em>(vale a dire alle informative rilasciate dalla banca, con cui essa rende note al pubblico informazioni riservate): l\u2019incrementata complessit\u00e0 delle transazioni effettuate e il sempre pi\u00f9 frequente utilizzo del criterio del\u00a0<em>fair value\u00a0<\/em>nella stima delle proprie poste, rendono necessario, secondo il Comitato, che i revisori esterni sollecitino le banche all\u2019utilizzo delle\u00a0<em>public disclosures<\/em>, al fine di rendersi trasparenti e, conseguentemente, incentivare la fiducia del mercato.<\/p>\n<p>Il revisore ha anche il dovere di controllare e valutare la capacit\u00e0 della banca di continuare a eseguire le proprie obbligazioni in modo regolare, con un occhio di riguardo alla liquidit\u00e0 (di cui possibili fattori da considerare sono: l\u2019affidabilit\u00e0 delle previsioni di cassa, la\u00a0<em>disclosure\u00a0<\/em>sul rischio di liquidit\u00e0, nonch\u00e9 le restrizioni normative e contrattuali sui contanti, sui\u00a0<em>covenant\u00a0<\/em>finanziari e sui fondi pensione) e solvibilit\u00e0 della stessa (in questa ipotesi, i fattori possono essere: la \u201crobustezza\u201d della banca nella gestione della liquidit\u00e0, dei capitali e del rischio di mercato, oltre che i controlli eseguiti su tale attivit\u00e0 gestionale). Infine, il Comitato di Basilea segnala, quale aspetto di particolare attenzione, l\u2019attivit\u00e0 di cartolarizzazione, la quale, oltre al rischio intrinseco che genera, pu\u00f2 rappresentare anche un pericolo di natura reputazionale (in caso di conseguenti difficolt\u00e0 finanziarie e operative).<\/p>\n<p>Come si \u00e8 detto, il Comitato di Basilea si \u00e8 occupato in questo documento anche del comitato\u00a0<em>audit<\/em>. Quest\u2019ultimo soprassiede l\u2019intero processo di revisione e approva (o raccomanda al CdA di approvare) la nomina, il rinnovo del mandato, il licenziamento e il compenso del revisore esterno (<strong>principio 7<\/strong>). Nello svolgimento di questa funzione di monitoraggio, il comitato in parola deve innanzitutto determinare i criteri di valutazione per l\u2019indipendenza, la competenza e la conoscenza tecnica del revisore esterno e valutare anche il rischio di rinuncia del revisore stesso. Durante l\u2019esecuzione delle operazioni, il comitato\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>deve mantenersi vigile sulla struttura e la gestione della societ\u00e0 di revisione, sul tipo di contesto in cui si svolge il controllo (tenendo presente, ad esempio, se la banca opera su pi\u00f9 giurisdizioni), su dubbi o problemi sollevati dagli organi di controllo circa la societ\u00e0 di revisione e sulle indicazioni derivanti da recenti dissesti associati alle societ\u00e0 di revisione delle banche.<\/p>\n<p>Il comitato\u00a0<em>audit<\/em>, ovviamente, deve anche valutare attentamente il requisito di indipendenza del revisore esterno, il quale rappresenta uno degli elementi decisivi per garantire\u00a0 un adeguato livello qualitativo dell\u2019<em>audit<\/em>. Devono cos\u00ec essere tenute in considerazione le regole previste dalle leggi nazionali (o dai regolamenti) per l\u2019indipendenza del revisore e, oltre a queste, anche eventuali relazioni finanziarie\/personali\/lavorative con la banca. Anche la durata del legame con la societ\u00e0 di revisione potrebbe, sul lungo periodo, generare una familiarit\u00e0 tale da \u201ccorrompere\u201d il necessario requisito di indipendenza: \u00e8 necessario, pertanto, comprendere se la confidenza raggiunta con il revisore, dopo un lungo periodo di lavoro, affini la permeabilit\u00e0 del controllo o sfoci in una vicinanza tale da abbassare la qualit\u00e0 del controllo stesso (<strong>principio 8<\/strong>).<\/p>\n<p>\u00c8 compito del comitato di sorveglianza anche monitorare e valutare l\u2019efficacia dell\u2019operato del revisore. A questo proposito, occorre dunque che il piano di revisione si occupi di quelle aree di particolare interesse e rischio, e che le risorse stanziate per\u00a0<em>l\u2019audit\u00a0<\/em>siano proporzionali alla sua realizzazione, tenendo conto della sua natura e complessit\u00e0. Al termine delle operazioni di audit, poi, il comitato\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>deve considerare se la societ\u00e0 di revisione ha seguito il piano prospettato e riportare al consiglio di amministrazione dell\u2019efficacia delle operazioni stesse (<strong>principio 9<\/strong>).<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il lavoro svolto dal comitato\u00a0<em>audit\u00a0<\/em>e dal revisore sia efficace, il Comitato di Basilea suggerisce che tra questi intercorra una relazione di regolare, tempestiva, aperta e onesta collaborazione. \u00c8 utile che il comitato si incontri regolarmente con il revisore esterno e che essi discutano tra loro di problemi significativi riscontrati nel corso della propria attivit\u00e0 (<strong>principi 10 e 11<\/strong>).<\/p>\n<p>Un ulteriore profilo di grande rilevanza trattato nel documento in esame riguarda i principi che regolano i rapporti tra i soggetti coinvolti nella supervisione bancaria. Si tratta, in particolare, di rapporti che devono essere basati sulla reciproca collaborazione e correttezza, in modo da incentivare l\u2019effettiva trasmissione delle informazioni, sempre nel rispetto della dovuta riservatezza (<strong>principio 16<\/strong>).<\/p>\n<p>Tra il supervisore e il revisore esterno deve esservi una relazione con appropriati canali di comunicazione per lo scambio di informazioni, affinch\u00e9 il supervisore possa beneficiare dei risultati dell\u2019<em>audit\u00a0<\/em>esterno. Tali comunicazioni possono avvenire sia oralmente (tramite meeting bilaterali o trilaterali, che coinvolgano anche coloro che detengono i poteri di gestione della banca) sia per iscritto (tramite lo scambio di segnalazioni o di report). Le principali ipotesi su cui il Comitato di Basilea \u201ccaldeggia\u201d la comunicazione sono i casi in cui la banca:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>intraprenda operazioni e transazioni particolari e oscure nella sostanza,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>effettui valutazioni economiche delle poste che sono agli \u201cestremi\u201d del\u00a0<em>range\u00a0<\/em>di valutazioni accettabili,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>abbia un deficit nella procedura di controllo interno, e\u00a0<em>(iv)<\/em>, infine, abbia rilasciato informative insufficienti (<strong>principio 12<\/strong>). Anche il revisore esterno deve informare prontamente il supervisore di eventuali informazioni di significativa importanza per la sua attivit\u00e0, qualora sia previsto dalle leggi nazionali, da regolamenti, da accordi formali o da protocolli. Alcuni esempi di queste informazioni significative potrebbero essere, secondo il Comitato di Basilea, quelle che indicano\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>un potenziale dissesto della banca,\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>un conflitto interno agli organi decisionali della banca,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>un potenziale conflitto con leggi e regolamenti, e\u00a0<em>(iv)\u00a0<\/em>significativi cambiamenti nei rischi inerenti all\u2019attivit\u00e0 condotta dalla banca (<strong>principio\u00a0<\/strong><strong>13<\/strong>).<\/p>\n<p>Infine, il Comitato, invita i soggetti coinvolti a prestare particolare attenzione a tutte quelle \u201cquestioni sistematiche\u201d di particolare rilievo, le quali potrebbero avere effetti sulla stabilit\u00e0 dell\u2019intero sistema (a livello nazionale e internazionale), ad esempio circa l\u2019appropriatezza delle tecniche di contabilit\u00e0 utilizzate con riguardo ai nuovi strumenti finanziari o problemi essenziali riguardanti l\u2019opacit\u00e0 del mercato e le valutazione del valore di particolari classi di\u00a0<em>assets\u00a0<\/em>(<strong>principio 14<\/strong>). Tale dovere di collaborazione, va poi esteso anche verso l\u2019autorit\u00e0 di vigilanza bancaria, la quale deve essere informata di problematiche emergenti e di tematiche inter-settoriali (<strong>principio 15<\/strong>). In conclusione, il documento sembra rispondere ai segni di debolezza che il \u00a0governo dei rischi bancari ha mostrato durante la crisi finanziaria. La bozza del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria presenta quindi una serie di principi che sono finalizzati, in via generale e indiretta, al ripristino della fiducia dei mercati nella qualit\u00e0 dell\u2019informativa finanziaria e, in via particolare e diretta, alla riduzione dei rischi cui si \u00e8 accennato.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel marzo 2013, il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo \u201cExternal audits of banks\u201d. 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