{"id":2238,"date":"2020-02-10T12:46:52","date_gmt":"2020-02-10T12:46:52","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2238"},"modified":"2025-01-27T07:21:57","modified_gmt":"2025-01-27T07:21:57","slug":"le-nuove-regole-europee-per-il-venture-capital-un-level-playing-field-per-il-sostegno-delle-imprese-innovative","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/le-nuove-regole-europee-per-il-venture-capital-un-level-playing-field-per-il-sostegno-delle-imprese-innovative\/","title":{"rendered":"Le nuove regole europee per il venture capital: un \u00ablevel playing field\u00bb per il sostegno delle imprese innovative"},"content":{"rendered":"<h2>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Obiettivi<\/h2>\n<p>In linea con gli obiettivi del piano d\u2019azione europeo noto come Strategia Europa 2020 per migliorare l\u2019accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (\u201cPMI\u201d), il 21 Marzo 2013 il Consiglio dei Ministri UE ha adottato il Regolamento UE n. 345\/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui \u201cFondi Europei per il\u00a0<em>Venture Capital\u201d<\/em>, che entrer\u00e0 in vigore a partire dal 22 luglio 2013.<\/p>\n<p>Come noto, il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>finanzia imprese nella fase iniziale della loro attivit\u00e0 ma che mostrano una grande potenzialit\u00e0 di crescita e sviluppo. I fondi, oltre a reperire ed investire il capitale necessario, svolgono anche attivit\u00e0 di consulenza strategica verso queste imprese, stimolando la loro competitivit\u00e0 e appetibilit\u00e0 sul mercato. Queste forme di finanziamento consentono non solo la mobilitazione di capitali, ma permettono anche lo sviluppo di imprese innovative, migliorandone la crescita economica e favorendo la ricerca.<\/p>\n<p>Il Regolamento interviene dettando una disciplina comune di riferimento a livello europeo di cui sono destinatari, nei termini che si diranno appresso, i fondi di investimento per il\u00a0<em>venture capital<\/em>. La nuova disciplina ha come obiettivo la riduzione degli ostacoli alla gestione dei fondi, causati dalla diversit\u00e0 e dalla complessit\u00e0 delle legislazioni dei diversi Stati europei e dei conseguenti elevati costi di raccolta che avevano portato ad un livello generale di investimento piuttosto esiguo in questa tipologia di fondi. Il Regolamento stabilisce norme uniformi applicabili a tutti i fondi europei per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>che, nel rispetto dei requisiti di applicazione, desiderino raccogliere e investire capitale con la denominazione \u201cEuVECA\u201d (<em>European Venture Capital Fund<\/em>), sottoponendosi al regime di benefici e corrispettivi obblighi previsto per i fondi qualificati da tale\u00a0<em>status<\/em>. La definizione mediante Regolamento europeo dei requisiti necessari al fine di poter utilizzare la predetta denominazione permette un\u2019applicazione diretta e uniforme della normativa nei confronti dei gestori di fondi operanti nel contesto europeo, garantendo condizioni omogenee, incrementando la chiarezza e la fiducia degli investitori ed eliminando indebite distorsioni della concorrenza tra fondi di Stati membri differenti.<\/p>\n<h2>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Benefici<\/h2>\n<p>La possibilit\u00e0 di usufruire della denominazione EuVECA garantisce notevoli vantaggi\u00a0 per il fondo cos\u00ec qualificato, posto che \u00e8 assimilabile ad uno sorta di attestato di qualit\u00e0. Innanzitutto, una volta registrato sotto tale denominazione, il fondo potr\u00e0 raccogliere capitale, commercializzare e offrire strumenti di partecipazione (al fondo) in tutti gli Stati membri UE nel solo rispetto dei requisiti del Regolamento, senza essere pi\u00f9 sottoposto alle normative nazionali dei singoli Stati.<\/p>\n<p>Gli investitori che decidano di investire in\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>saranno maggiormente attratti da questi fondi qualificati, semplificando e migliorando la ricerca di capitali per il gestore e garantendo un finanziamento pi\u00f9 stabile e cospicuo per le imprese che ne fruiscono.<\/p>\n<p>La normativa sugli EuVECA \u00e8 in un certo senso complementare a quella dei GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi, disciplinati nella Direttiva 2011\/61\/UE), in quanto offre la possibilit\u00e0 di ottenere un \u201cpassaporto europeo EuVECA\u201d per i gestori di fondi che gestiscono valori non eccedenti i 500 milioni di Euro (il Regolamento 345\/2013\/UE si applica solo ai gestori di organismi collettivi di investimento che non superino complessivamente la soglia di cui all\u2019art. 3, par. 2, lett.b), della direttiva 2011\/61\/UE). Il regime GEFIA \u00e8 obbligatorio per tutti i fondi che superino il valore di gestione di 500 milioni di Euro, mentre \u00e8 solamente facoltativo per gestori di fondi con valori non superiori a tale soglia, che hanno la possibilit\u00e0 di optare volontariamente per la sua applicazione. In virt\u00f9 della nuova normativa questi ultimi possono ora scegliere di adottare la diversa qualificazione EuVECA, un\u2019alternativa dalla forma pi\u00f9 snella, con requisiti meno rigidi e impegnativi, prevista proprio per agevolare questi fondi con\u00a0<em>assets\u00a0<\/em>di minor entit\u00e0. Mentre il regime GEFIA \u00e8 obbligatorio per i fondi che superino tali soglie di gestione, la denominazione EuVEca \u00e8 una scelta libera del gestore che, rispettati i requisiti di applicazione, pu\u00f2 liberamente decidere di avvalersene o meno (per tutti i fondi gestiti oppure anche individualmente per ogni singolo fondo).<\/p>\n<h2>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Registrazione: requisiti per i gestori<\/h2>\n<p>Al fine di poter usufruire della denominazione \u201cEuVECA\u201d per il fondo (o per i fondi) gestiti, il gestore deve registrarsi presso le competenti autorit\u00e0 del proprio Stato membro d\u2019origine, ai fini del rilascio del relativo \u201cpassaporto commerciale\u201d. Una volta registrato, il gestore pu\u00f2 scegliere se utilizzare o meno la denominazione per i fondi amministrati, a condizione che sia il fondo sia gli investitori rispettino i requisiti previsti dalla normativa (vedi\u00a0<em>infra\u00a0<\/em>par.4, 5 e 6).<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne il gestore, egli \u00e8 tenuto a rispettare determinati requisiti per ottenere il passaporto: a norma dell\u2019art. 2 infatti, il Regolamento si applica ai\u00a0<u>gestori<\/u>\u00a0di \u201corganismi di investimento collettivo\u201d (i FIA, Fondi di Investimento Alternativo, come definiti all\u2019art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 2011\/61\/UE),\u00a0<u>che soddisfino le seguenti<\/u>\u00a0<u>condizioni<\/u>:<\/p>\n<ol>\n<li>le loro attivit\u00e0 gestite non superano complessivamente la soglia di 500 milioni di Euro (di cui all\u2019articolo 3, par. 2, lett. b), della direttiva 2011\/61\/UE);<\/li>\n<li>sono stabiliti nell\u2019Unione;<\/li>\n<li>sono tenuti alla registrazione presso le autorit\u00e0 competenti del proprio Stato membro d\u2019origine; e<\/li>\n<li>gestiscono portafogli di fondi per il venture capital<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 da notare come i gestori che superino la soglia prevista dalla lettera a) possono comunque continuare a utilizzare la denominazione EuVECA a condizione che, in relazione al fondo da essi gestito, assicurino in ogni momento il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 2011\/61\/UE ed il perdurante rispetto di alcuni requisiti del Regolamento (art. 3, 5 e 13, par. 1, lett. c) ed i)).<\/p>\n<h2>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Requisiti per il fondo<\/h2>\n<p>In linea con gli obiettivi di finanziamento verso piccole e medie imprese all\u2019inizio della loro esistenza e per circoscrivere gli organismi di investimento a ci\u00f2 legittimati, a norma dell\u2019art. 3 lett. b) \u00e8 considerato \u201c<u>fondo per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato<\/u>\u201d (<em>qualifying venture capital fund<\/em>) il fondo che:<\/p>\n<ol>\n<li><u>intende investire almeno il 70 %<\/u>\u00a0dell\u2019ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attivit\u00e0 che sono \u201c<u>investimenti ammissibili\u201d<\/u>;<\/li>\n<li><u>non utilizza oltre il 30 %<\/u>\u00a0dell\u2019ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato per l\u2019acquisizione di attivit\u00e0 che \u201c<u>non sono investimenti ammissibili\u201d<\/u>;<\/li>\n<li>\u00e8 stabilito nel territorio di uno Stato<\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo il Considerando (n.12) al Regolamento, \u00e8 opportuno che il 30% costituisca in ogni momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, mentre il 70% \u00e8 la soglia che si riferisce agli investimenti ammissibili durante tutto il ciclo di vita del fondo.<\/p>\n<p>Ai fini della qualificazione di quelli che sono considerati \u201c<u>investimenti ammissibili<\/u>\u201d (<em>qualifying investments<\/em>), il Regolamento definisce gli strumenti indicati di seguito:<\/p>\n<ol>\n<li><u>strumenti rappresentativi di\u00a0<em>equity\u00a0<\/em>o quasi-<em>equity\u00a0<\/em>che siano emessi: da \u201cun\u2019impresa di portafoglio ammissibile\u201d<\/u>\u00a0(vedi\u00a0<em>infra\u00a0<\/em>5) e acquisiti dal fondo per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato direttamente dall\u2019impresa di portafoglio ammissibile; da un\u2019impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di\u00a0<em>equity\u00a0<\/em>emesso dall\u2019impresa di portafoglio ammissibile; o da un\u2019impresa di cui l\u2019impresa di portafoglio ammissibile sia una societ\u00e0 controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di\u00a0<em>equity\u00a0<\/em>emesso dall\u2019impresa di portafoglio ammissibile;<\/li>\n<li><u>prestiti garantiti e non garantiti concessi dal fondo<\/u>\u00a0per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato a un\u2019impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato detiene gi\u00e0 investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30% dell\u2019ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato sia utilizzato per tali prestiti;<\/li>\n<li><u>azioni di un\u2019impresa di portafoglio ammissibile acquisite dagli azionisti esistenti di tale impresa<\/u>;<\/li>\n<li><u>quote o azioni di uno o pi\u00f9 fondi per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificati<\/u>, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10% dell\u2019ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il\u00a0<em>venture capital<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<h2>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La nozione di \u00abImprese di portafoglio ammissibile\u00bb ai sensi del Regolamento<\/h2>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 principale dei fondi deve quindi essere di investimento primario nelle imprese, in linea con quelli che sono gli obiettivi di promozione di quelle di piccole e medie dimensioni operanti nell\u2019economia reale, grazie agli strumenti finanziari da queste direttamente emessi. Proprio con queste finalit\u00e0 il Regolamento definisce i requisiti di ammissibilit\u00e0 per le imprese in cui si intende investire, escludendo invece enti creditizi, imprese di investimento, assicurazioni e, pi\u00f9 in generale, attivit\u00e0 finanziare che trattano titoli emessi in mercati secondari.<\/p>\n<p>Secondo le definizioni del Regolamento, per \u201c<u>impresa di portafoglio ammissibile<\/u>\u201d (<em>qualifying portfolio undertakings<\/em>) si intende un\u2019impresa che:<\/p>\n<ol>\n<li>al momento dell\u2019investimento da parte del fondo per\u00a0<em>il venture capital\u00a0<\/em>qualificato\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>non \u00e8 ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato n\u00e9 a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>impiega meno di 250 dipendenti; e\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di Euro;<\/li>\n<li>non \u00e8 un organismo di investimento collettivo;<\/li>\n<li>non \u00e8 un ente creditizio, o un\u2019impresa di investimento, o un\u2019impresa di assicurazione, o una societ\u00e0 di partecipazione finanziaria, o una societ\u00e0 di partecipazione mista;<\/li>\n<li>\u00e8 stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo abbia firmato un accordo con lo Stato membro d\u2019origine del gestore e con ogni altro Stato membro in cui \u00e8 previsto che le quote o le azioni del fondo siano commercializzate, in modo da garantire il rispetto di normative fiscali e antiriciclaggio internazionali (come meglio specificato dal Regolamento stesso).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per evitare incentivi a un utilizzo distorto degli investimenti e degli strumenti offerti, i fondi non possono utilizzare prestiti con leva finanziaria, n\u00e9 sottoscrivere strumenti derivati, n\u00e9 assumere posizioni di rischio o utilizzare metodi attraverso i quali l\u2019esposizione del fondo aumenti tanto da eccedere il livello del capitale sottoscritto. In ogni caso, i gestori del fondo possono contrarre prestiti, concedere garanzie ed emettere strumenti di debito, se coperti da impegni non richiamati.<\/p>\n<h2>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Requisiti per gli investitori<\/h2>\n<p>Uno dei principi ispiratori del Regolamento \u00e8 quello di garantire che i fondi\u00a0 siano commercializzati e offerti solamente presso investitori con sufficiente professionalit\u00e0 ed esperienza, in grado di valutare con la necessaria competenza le proprie decisioni di investimento e il relativo rischio. Per questa ragione, i fondi qualificati possono offrire quote e azioni esclusivamente presso gli investitori che sono considerati:<\/p>\n<ol>\n<li>investitori professionali o che chiedono di essere trattati come investitori professionali (ai sensi della direttiva MiFID 2004\/39\/UE);<\/li>\n<li>oppure presso altri investitori che:\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>si impegnino a investire almeno 100.000 Euro e\u00a0<em>(ii)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>dichiarino di essere consapevoli dei rischi connessi all\u2019investimento previsto.<\/p>\n<p>Tali requisiti non si applicano agli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un fondo qualificato quando questi investono nei fondi da loro gestiti, in quanto tali soggetti dispongono delle necessarie capacit\u00e0 ed informazioni per aderire a questi investimenti e comprenderne e valutarne il rischio.<\/p>\n<h2>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Diligenza e doveri di gestione<\/h2>\n<p>Per tutelare la qualit\u00e0 dei soggetti che aderendo al Regolamento acquisiscono la denominazione EuVECA, il Regolamento medesimo prevede requisiti professionali e gestionali per il gestore del fondo e per la sua amministrazione, in modo che siano sempre presenti adeguate risorse tecniche e umane. I gestori sono tenuti a mantenere fondi propri sufficienti, che garantiscano la corretta gestione e la continuit\u00e0 del fondo. Devono essere adottate politiche societarie e procedure idonee a prevenire pratiche scorrette, \u00e8 richiesto un elevato livello di diligenza nella selezione e nel controllo degli investimenti e delle imprese in cui si investe, devono essere promossi gli interessi del fondo e degli investitori stessi, devono essere continuamente stimate e valutate la gestione dei fondi e delle risorse umane connesse; devono poi essere espressamente identificati ed evitati conflitti di interesse e abusi e degli stessi deve essere data immediata notizia agli investitori.<\/p>\n<p>Infine, il gestore pu\u00f2 delegare a terzi alcune funzioni di gestione del fondo, ma nei limiti in cui egli possa essere ancora considerato l\u2019effettivo gestore e non un amministratore solo formalmente in carica svuotato dei necessari poteri. Rimane in ogni caso ferma la responsabilit\u00e0 del gestore nei confronti del fondo e degli investitori anche per le funzioni delegate.<\/p>\n<h2>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Obblighi informativi verso gli investitori e controlli delle Autorit\u00e0 di Vigilanza nazionali<\/h2>\n<p>Il Regolamento insiste fortemente sul profilo informativo e preventivo, ai fini di una maggior trasparenza verso gli investitori e di una collaborazione positiva tra i gestori e le competenti Autorit\u00e0 di controllo. Il gestore \u00e8 tenuto a comunicare ai potenziali investitori determinate informazioni di carattere precontrattuale per quanto riguarda ogni fondo EuVECA. Le informazioni da fornire sono molto simili a quelle che devono essere normalmente predisposte nei prospetti sui fondi di\u00a0<em>venture capital<\/em>.<\/p>\n<p>In particolare, tra gli elementi che devono essere presenti nell\u2019informativa verso gli investitori si possono menzionare: l\u2019identit\u00e0 del gestore del fondo; l\u2019importo del fondo a disposizione del gestore; una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo comprendente: i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui si intende investire; gli investimenti non ammissibili che si intende effettuare; le tecniche e le modalit\u00e0 che si intendono impiegare; una descrizione del profilo di rischio del fondo; una descrizione della procedura di valutazione del fondo e della metodologia di determinazione dei prezzi, delle attivit\u00e0 e delle imprese di portafoglio ammissibili; infine, i servizi di supporto alle imprese e le altre attivit\u00e0 di sostegno fornite per facilitare lo sviluppo e la crescita delle imprese destinatarie.<\/p>\n<p>\u00c8 poi espressamente previsto l\u2019obbligo di predisporre una relazione annuale sulla gestione e una revisione contabile da diffondere presso gli investitori e da trasmettere alle Autorit\u00e0 nazionali competenti.<\/p>\n<p>Per garantire una continua ed efficace vigilanza sul rispetto dei requisiti e sulla gestione del fondo, le Autorit\u00e0 di Vigilanza dello Stato membro di origine devono essere informate direttamente dal gestore riguardo allo svolgimento della sua attivit\u00e0. L\u2019Autorit\u00e0 competente \u00e8 autorizzata alla registrazione del gestore solo quando questo rispetti prestabiliti requisiti di competenza, capacit\u00e0 professionale e onorabilit\u00e0. La registrazione del gestore \u00e8 valida per l\u2019intero territorio UE e consente di commercializzare in tutto il territorio dell\u2019Unione Europea i fondi per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificati utilizzando la denominazione EuVECA, di cui sono tenuti un registro ed una banca dati accessibili pubblicamente via internet.<\/p>\n<p>Al fine di assicurare un costante controllo dei fondi e degli investimenti effettuati, si riconosce che le Autorit\u00e0 nazionali sono dotate di tutti i poteri di vigilanza e di indagine per un efficiente esercizio delle loro funzioni, in conformit\u00e0 con quelli previsti dalle rispettive leggi nazionali. \u00c8 poi previsto dal Regolamento che vi sia un regime di stretta collaborazione e un flusso di informazioni continuo tra le Autorit\u00e0 degli Stati ospitanti e quelle dello Stato d\u2019origine. Ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0, esse adottano le necessarie misure per garantire che il gestore adempia ai doveri e rispetti gli obblighi previsti dal Regolamento, fino alla proibizione dell\u2019utilizzo della denominazione EuVECA e alla cancellazione del gestore e dei fondi dal registro generale dei fondi qualificati.<\/p>\n<h2>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Considerazioni conclusive<\/h2>\n<p>Il Regolamento permette ai gestori che scelgano di utilizzare la denominazione EuVECA per i fondi da essi amministrati, la possibilit\u00e0 di offrire e negoziare i prodotti connessi al fondo stesso in tutto il territorio dell\u2019Unione Europea, nel rispetto di identiche condizioni e della medesima disciplina. La definizione di un quadro di regole uniformi e comuni a livello europeo ha come obiettivo dichiarato la riduzione della complessit\u00e0 della normativa di riferimento, eliminando le diversit\u00e0 presenti nelle legislazioni nazionali dei diversi Stati europei e garantendo, oltre ad una diminuzione dei costi di gestione, una maggior competitivit\u00e0 tra i diversi operatori comunitari. L\u2019eliminazione di ostacoli normativi alla raccolta e all\u2019investimento di capitali negli Stati Membri \u00e8 passo fondamentale verso la rimozione di indebite distorsioni della concorrenza tra i fondi, al fine di impedire il perpetrarsi, o il sorgere in futuro, di difficolt\u00e0 e barriere ad un libero scambio nel contesto del mercato unico europeo.<\/p>\n<p>Mediante la predisposizione di una disciplina unica per i fondi qualificati (in particolare sui requisiti di registrazione per il gestore, sulla definizione degli strumenti di investimento utilizzabili, sulla qualificazione delle imprese di portafoglio ammissibili in cui possono essere compiuti gli investimenti, sulla diligenza e sugli obblighi propri dei gestori) il Regolamento traccia una linea di demarcazione netta tra i fondi per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>qualificato e gli altri fondi di investimento alternativi impegnati in ambiti diversi e meno specialistici.<\/p>\n<p>In particolare, le condizioni di applicazione e i requisiti per poter usufruire della denominazione qualificata sono sicuramente pi\u00f9 flessibili e meno rigorosi rispetto a\u00a0 quelli previsti per il regime dei GEFIA. Il Regolamento si pone in maniera complementare e alternativa rispetto a quest\u2019ultima normativa, permettendo la possibilit\u00e0 per i gestori di fondi con un valore non eccedente i 500 milioni di Euro di assoggettare tali fondi alla nuova disciplina dettata per gli EuVECA. L\u2019introduzione di questo regime facoltativo garantisce sicuramente una maggior libert\u00e0 imprenditoriale per i gestori e un\u2019apertura del mercato per fondi di dimensioni minori, introducendo al contempo maggior flessibilit\u00e0 ed efficienza per l\u2019intero sistema.<\/p>\n<p>Al fine di tutelare gli investitori e di garantire la qualit\u00e0 degli investimenti presso\u00a0 i fondi qualificati, \u00e8 poi previsto che gli strumenti predisposti dai fondi possano essere offerti esclusivamente presso investitori professionali o in ogni caso presso soggetti con un adeguato grado di conoscenza e competenza professionale, in grado di valutare l\u2019entit\u00e0 dell\u2019investimento e l\u2019intrinseco rischio connessovi. Sempre in un\u2019ottica di prevenzione \u00e8 espressamente richiesto un elevato grado di diligenza nella gestione dei fondi e il rispetto di dettagliati doveri di trasparenza e di informativa, sia verso gli investitori stessi, sia verso le Autorit\u00e0 nazionali di controllo e vigilanza.<\/p>\n<p>Infine, osservando il Regolamento tramite una prospettiva generale di politica economica, esso sostiene la predisposizione e l\u2019impiego su larga scala di strumenti specifici e qualificati per il finanziamento diretto verso imprese che, trovandosi nella fase iniziale della loro esistenza, necessitano fortemente di capitali e liquidit\u00e0. Grazie alla loro attivit\u00e0, i fondi per il\u00a0<em>venture capital\u00a0<\/em>permettono la mobilitazione di ingenti capitali e consentono la creazione e lo sviluppo nel mercato di imprese nuove, con carattere altamente innovativo. L\u2019impatto complessivo del Regolamento non \u00e8 dunque da circoscriversi solamente a livello della raccolta e dell\u2019investimento presso i fondi, ma ha risvolti concreti direttamente sulla crescita di piccole e medie imprese, sulla creazione di posti di lavoro e, su di un piano generale, rappresenta un importante incentivo alla crescita economica, alla ricerca e all\u2019innovazione, di cruciale importanza nell\u2019attuale contesto congiunturale.<\/p>\n<p>RIPRODUZIONE RISERVATA<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Obiettivi In linea con gli obiettivi del piano d\u2019azione europeo noto come Strategia Europa 2020 per migliorare l\u2019accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (\u201cPMI\u201d), il 21 Marzo 2013 il Consiglio dei Ministri UE ha adottato il Regolamento UE n. 345\/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui \u201cFondi Europei per il\u00a0Venture [&hellip;]<\/p>","protected":false},"featured_media":3728,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2238","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}