{"id":2241,"date":"2020-02-10T12:50:54","date_gmt":"2020-02-10T12:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2241"},"modified":"2025-01-27T07:22:13","modified_gmt":"2025-01-27T07:22:13","slug":"le-novita-della-legge-fallimentare-a-seguito-del-decreto-sviluppo","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/le-novita-della-legge-fallimentare-a-seguito-del-decreto-sviluppo\/","title":{"rendered":"Le novit\u00e0 della legge fallimentare a seguito del Decreto Sviluppo"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p>Il Decreto Legge n. 83\/2012 c.d. \u201c<em>Crescita e sviluppo<\/em>\u201d \u00e8 stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012 ed \u00e8 stato pubblicato nel supplemento ordinario numero 129 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012<em>.<\/em><\/p>\n<p>La pubblicazione non ha comportato rilevanti modifiche, soprattutto, per quanto attiene all\u2019art. 33, rubricato \u201c<em>Revisione della legge fallimentare per favorire la continuit\u00e0 aziendale<\/em>\u201d, contenuto nel capo III \u201c<em>Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali<\/em>\u201d. Tale disposizione si inserisce nella serie di interventi sull\u2019impianto originario della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) a distanza di quasi due anni dalle disposizioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122; con l\u2019art. 33 del Decreto, oltre alla modifica di preesistenti articoli della legge fallimentare, ne vengono inseriti altri cinque nuovi (artt. 169 \u2013\u00a0<em>bis<\/em>, 182 \u2013\u00a0<em>quinquies<\/em>, 182 \u2013<em>sexies<\/em>, 186 \u2013<em>bis\u00a0<\/em>e 236 \u2013\u00a0<em>bis\u00a0<\/em>L.F.)<\/p>\n<p>Il 26 giugno u.s. \u00e8 stato poi presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del Decreto: come noto, infatti, i Decreti Legge entrano in vigore immediatamente ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, pena la decadenza retroattiva degli effetti prodotti.<\/p>\n<p>E\u2019 stato quindi avviato un ciclo di \u201caudizioni informali\u201d che hanno tra l\u2019altro coinvolto il Ministero dello Sviluppo Economico e le parti sociali.<\/p>\n<p>Luned\u00ec 9 luglio \u00e8 scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.<\/p>\n<p>Il Decreto \u00e8 stato convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. 11 agosto 2012, n. 187, suppl. ord. N. 171).<\/p>\n<p>Per quanto attiene all\u2019entrata in vigore delle disposizioni del Decreto quelle contenute nell\u2019art. 33, a differenza di tutte le altre, sono soggette a una previsione \u201ctemporale\u201d\u00a0<em>ad hoc<\/em>.<\/p>\n<p>Il comma 3 dell\u2019art. 33 del Decreto, infatti, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l\u2019omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti\u00a0<u>introdotti<\/u>\u00a0dal 30\u00b0 giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione, nonch\u00e9 ai piani di cui al comma 1, lett a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. Si tratta di una scelta peculiare che, come hanno osservato i primi commentatori, \u00e8 dovuta alla presenza in decreto di una nuova norma penale relativa al professionista-attestatore (di cui si dir\u00e0 in seguito).<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Gli obiettivi della riforma<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><u>Eliminazione dei gravi disincentivi al tempestivo accesso<\/u>\u00a0alle procedure concorsuali alternative al fallimento da parte delle imprese in crisi (quali (i) l\u2019insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione che poteva essere esposto a azioni esecutive individuali\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>182-bis, comma 6 e (ii) le problematiche emerse con le prime forme di \u201cnuova finanza\u201d ex art. 182-<em>quater<\/em>); e dall\u2019altra parte, l\u2019introduzione di misure atte a garantire due tra gli incentivi pi\u00f9 importanti nell\u2019ambito delle ristrutturazioni vale a dire la garanzia della stabilit\u00e0 degli atti compiuti dall\u2019imprenditore e la previsione di una disciplina peculiare per chi ha creduto nell\u2019impresa in questa fase delicata mediante concessione di risorse finanziarie.<\/li>\n<li>Principale conseguenza \u00e8, dunque, il\u00a0<em>favor\u00a0<\/em>verso\u00a0<u>un\u2019emersione anticipata<\/u>\u00a0della difficolt\u00e0 di adempimento dell\u2019imprenditore. In linea con i principi ispiratori della riforma complessiva del diritto fallimentare, le nuove norme tendono a favorire una denuncia tempestiva della propria situazione di crisi, piuttosto che l\u2019assoggettamento a misure di controllo esterno che la rilevino.<\/li>\n<li>Favorire la\u00a0<u>continuit\u00e0 aziendale<\/u>\u00a0(concetto di natura aziendale che fa breccia nel diritto fallimentare: v. art. 2423-<em>bis\u00a0<\/em>c.; IAS 1; Principio di revisione n. 570; Documento Banca d\u2019Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559). La continuit\u00e0 aziendale non viene concepita come un valore in s\u00e9, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell\u2019interesse del ceto creditorio.<\/li>\n<li><u>Coordinamento tra le regole del diritto fallimentare<\/u>\u00a0(ad esempio, vi \u00e8 coordinamento tra art. 168 L.F. riguardante gli effetti della presentazione del ricorso per concordato e l\u2019art. 184 L.F. sugli effetti del concordato: ora \u00e8 prevista infatti la pubblicazione\u00a0<em>ex officio\u00a0<\/em>della domanda per concordato e da quel momento si segna lo spartiacque tra creditori concorsuali e non).<\/li>\n<li><u>Facilitare il coordinamento tra regole del diritto societario e quelle del diritto fallimentare<\/u>: in ragione della interferenza sempre maggiore tra le due discipline; prevalenza della legge speciale sul diritto societario \u201ccomune\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Le misure adottate dal<\/strong>\n<ul>\n<li><em>I<\/em><em>L C.<\/em><em>D.\u00a0<\/em><em>CONCORDATO \u201c<\/em><em>ANTICIPATO\u201d (<\/em><em>ART. 161\u00a0<\/em><em>L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019anticipazione degli effetti positivi del concordato viene raggiunta accordando una \u201cprotezione anticipata\u201d all\u2019imprenditore rispetto a possibili aggressioni, dal punto di vista delle azioni esecutive, promosse dai suoi creditori.<\/p>\n<p>In questo senso, vanno i nuovi commi dell\u2019art. 161 L.F. che consentono all\u2019imprenditore<\/p>\n<ul>\n<li>sulla falsariga del\u00a0<em>chapter\u00a0<\/em>11 del\u00a0<em>Bankruptcy Code\u00a0<\/em>americano \u2013 la facolt\u00e0 di depositare un ricorso contenente la\u00a0<u>mera domanda<\/u>\u00a0di concordato preventivo, senza la necessit\u00e0 di produrre, contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l\u2019ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell\u2019articolo 161 L.F., salvo che per il deposito dei bilanci della societ\u00e0 relativi agli ultimi tre esercizi. Al momento del deposito del ricorso, sar\u00e0 il\u00a0<u>giudice ad assegnare al debitore un termine<\/u>, compreso tra sessanta e cento venti giorni eventualmente prorogabile di altri sessanta in presenza di \u201cgiustificati motivi\u201d, per integrare il ricorso. In alternativa, e con conservazione degli effetti prodotti dal ricorso sino all\u2019omologa, \u00e8 possibile depositare domanda\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>182-bis, comma 1\u00b0 L.F.. Tale disposizione potrebbe essere strumentalizzata dal debitore al fine di ottenere una maggiore protezione a proprio esclusivo vantaggio: di conseguenza, \u00e8 verosimile aspettarsi che i Tribunali nella determinazione del termine per l\u2019integrazione e dell\u2019eventuale proroga adottino criteri molto prudenziali, valutando, per ciascun caso di specie, l\u2019esigenza connesse alla predisposizione e presentazione del piano e la necessit\u00e0 di garanzia dei creditori della procedura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A partire dal deposito l\u2019imprenditore \u00e8 libero di compiere\u00a0<u>gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli \u201curgenti\u201d di straordinaria amministrazione<\/u>. Inoltre i crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore in questo periodo sono\u00a0<u>prededucibili. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l\u2019imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva<\/u>.<\/p>\n<p>Pur riconoscendo che la nuova disposizione potr\u00e0 sortire effetti positivi certamente si pongono alcuni\u00a0<u>dubbi interpretativi<\/u>\u00a0con particolare riguardo al contenuto dell\u2019atto introduttivo e al potere di valutazione del giudice di fronte alla valutazione della \u201cmera domanda\u201d. Infatti ci si pu\u00f2 domandare: se l\u2019imprenditore non presenta la proposta, n\u00e9 il piano, n\u00e9 la restante documentazione, cosa presenta? Si tratta semplicemente di una domanda di successiva integrazione? Se cos\u00ec fosse, quali parametri avr\u00e0 il giudice per fissare, a sua discrezione il termine entro il quale la documentazione andr\u00e0 presentata? Certamente l\u2019imprenditore dovr\u00e0 indicare se sussistono quei \u201cgiustificati motivi\u201d a sostegno di una ulteriore proroga.<\/p>\n<p>Quanto ai\u00a0<u>poteri del giudice<\/u>, sul punto, nonostante le nuove disposizioni non siano ancora entrate in vigore, si \u00e8 gi\u00e0 espresso il Tribunale di Monza, in data 20 giugno 2012. In occasione della fase di istruttoria prefallimentare le parti hanno pi\u00f9 volte chiesto il differimento del termine di udienza per la pendenza delle trattative che avrebbe dovuto condurre al deposito dell\u2019istanza di desistenza. Il Tribunale ha dichiarato fallita la societ\u00e0 per mancato raggiungimento di un accordo con i creditori, in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti per la fallibilit\u00e0, precisando \u2013 a fronte del fatto che una delle parti aveva invocato il contenuto del nuovo Decreto al fine di riservarsi di integrare la documentazione necessaria per proporre una domanda di concordato \u2013 che \u201cla nuova norma inserita dall\u2019art. 33 DL 15 giugno 2012, contenente misure urgenti per la crescita, che consente all\u2019imprenditore di depositare il solo ricorso riservandosi d\u2019integrarlo con la proposta, il piano e la documentazione, quando venga proposta nel corso di un procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma \u201c<em>comporta la necessit\u00e0 di un vaglio da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento degli interessi riconducibili all\u2019autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura fallimentare<\/em>\u201d.<\/p>\n<ul>\n<li><em>N<\/em><em>UOVA MODULAZIONE DELLA FIGURA DEL PROFESSIONISTA (<\/em><em>ARTT. 67,\u00a0<\/em><em>COMMA 3,\u00a0<\/em><em>LETT.\u00a0<\/em><em>D)\u00a0<\/em><em>E 236-<\/em><em>BIS L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La figura del professionista attestatore si innova sotto tre profili, vale a dire, rispettivamente, quello:<\/p>\n<ul>\n<li>dell\u2019<u>indipendenza<\/u>, in quanto si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell\u2019\u2019articolo 67 L.F. prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilit\u00e0 e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il<u>\u00a0professionista designato dal debitore deve essere indipenden<\/u>te, cio\u00e8 non deve essere legato a quest\u2019ultimo da rapporti personali o di lavoro e, pi\u00f9 in generale,\u00a0<u>non deve nutrire alcun interesse all\u2019operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori<\/u>);<\/li>\n<li><u>delle competenze<\/u>, in quanto egli non si limita pi\u00f9 solo ad attestare i piani di risanamento o gli accordi di ristrutturazione ma nuovi documenti, nell\u2019ottica di \u201cattestarne la funzionalit\u00e0 rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori: cos\u00ec accade per la \u201cfinanza interinale\u201d, per il pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di ammissione al concordato con continuit\u00e0 per il pagamento di beni e servizi; la prosecuzione dei contratti di natura pubblica se l\u2019attestatore conferma \u201cla conformit\u00e0 al piano e la ragionevole capacit\u00e0 di adempimento\u201d; e, ancora, la partecipazione a \u201cprocedure di assegnazione di contratti pubblici\u201d se la societ\u00e0 presenta in gara una relazione di un professionista che attesti la ragionevole capacit\u00e0 di adempimento<\/li>\n<li><u>della rilevanza penale della sua condotta<\/u>, con l\u2019introduzione del reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-<em>bis\u00a0<\/em>F.), applicabile in caso di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Se poi l\u2019attestatore abbia da ci\u00f2 tratto un ingiusto profitto per s\u00e9 o altri si ricade nell\u2019aggravante con aumento della pena base di 5 anni e multa da Euro 50.000 a Euro 100.000. Le conseguenze di questa norma potrebbero registrarsi sotto il profilo della durata delle procedura \u2013 andando cos\u00ec in parziale contro-tendenza<\/li>\n<li>rispetto ai principi ispiratori del Decreto volti a velocizzarlo in considerazione dell\u2019esigenza che gli attestatori avranno di verificare i dati che vanno ad esaminare ad esempio svolgendo una adeguata\u00a0<em>due diligence<\/em>.<\/li>\n<li><em>E<\/em><em>SENZIONE DA REVOCATORIA (<\/em><em>ART. 67,\u00a0<\/em><em>COMMA 3,\u00a0<\/em><em>LETT.\u00a0<\/em><em>D),\u00a0<\/em><em>L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si integra la lettera e) del terzo comma dell\u2019articolo 67 L.F., prevedendo espressamente il non assoggettamento all\u2019azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore\u00a0<u>dopo il deposito<\/u>\u00a0del ricorso per concordato preventivo e\u00a0<u>anche prima dell\u2019ammissione alla procedura<\/u>.<\/p>\n<p>La norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell\u2019articolo 161 L.F. (punto 4 della lettera b) dell\u2019articolato), che prevede la prededucibilit\u00e0 dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso.<\/p>\n<p>Lo scopo della norma \u00e8 quello di promuovere la continuazione aziendale,\u00a0<u>incentivando i<\/u>\u00a0<u>terzi a contrarre con l\u2019impresa in crisi<\/u>.<\/p>\n<ul>\n<li><em>C<\/em><em>ONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (<\/em><em>ART. 169 \u2013\u00a0<\/em><em>BIS L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si tratta di un intervento teso a razionalizzare i costi dell\u2019impresa in crisi tramite una nuova disciplina finora assente nell\u2019ambito del concordato. Previa autorizzazione del Tribunale, il debitore\u00a0<u>pu\u00f2 sciogliersi<\/u>\u00a0dai contratti in corso oppure pu\u00f2 chiedere la\u00a0<u>sospensione<\/u>\u00a0della loro esecuzione sino a 60 giorni qualora ci\u00f2 facilita la risoluzione della crisi. Per il terzo contraente del debitore in crisi vi \u00e8 il riconoscimento del diritto a un\u00a0<u>indennizzo<\/u>\u00a0la cui misura \u00e8 parametrata \u2013 in conformit\u00e0 alle scelte gi\u00e0 adottate nella vigente disciplina inglese e francese \u2013 al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito \u00e8, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facolt\u00e0 di scioglimento \u00e8\u00a0<u>preclusa per i rapporti di lavoro subordinato<\/u>,\u00a0<u>di locazione<\/u>\u00a0e\u00a0<u>fondati su contratto preliminare di<\/u>\u00a0<u>compravendita d\u2019immobile abitativo trascritto<\/u>.<\/p>\n<ul>\n<li><em>A<\/em><em>CCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (<\/em><em>ART. 182-<\/em><em>BIS L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La protezione dell\u2019imprenditore viene raggiunta anche tramite una modifica della disciplina degli accordi di ristrutturazione. In particolare viene ridotto lo spazio originariamente lasciato all\u2019autonomia privata, prevedendo:<\/p>\n<ul>\n<li><u>l\u2019obbligo dell\u2019integrale<\/u>\u00a0(anzich\u00e9 del regolare) pagamento dei creditori estranei, nonch\u00e9,<\/li>\n<li>sempre con riferimento a tali creditori, una\u00a0<u>moratoria legale<\/u>\u00a0di 120 giorni dall\u2019omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico;<\/li>\n<li>simmetricamente, mediante la scelta adottata nel sesto comma dell\u2019arti. 161 L.F., si consente\u00a0<u>al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell\u2019art. 182 bis L.F., non solo di depositare un accordo diverso<\/u>\u00a0da quello annunciato nella proposta, ma<u>\u00a0anche, di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata<\/u>, conservando gli effetti protettivi gi\u00e0<\/li>\n<li><em>F<\/em><em>INANZA INTERINALE (182-<\/em><em>QUINQUIES L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 una nuova forma di nuova finanza che si affianca a quelle gi\u00e0 previste dall\u2019art. 182-<em>quater\u00a0<\/em>L.F., differenziandosene in modo sostanziale.<\/p>\n<p>Le principali caratteristiche di questa \u201cfinanza interinale\u201d sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><u>non \u00e8 \u201csoggettivamente\u201d limitata<\/u>, nel senso che le banche non sono gli unici soggetti che possono erogarla.Ci si potrebbe chiedere se vi sar\u00e0 lo spazio per nuovi operatori del \u201c<em>debt restructuring<\/em>\u201d, ossia di soggetti specializzati, direi anche soggetti ad un regime di vigilanza piuttosto stringente, che siano in grado di finanziare l\u2019impresa sul lato debito oltre che con interventi in capitale di rischio. Si potrebbe, quindi, aprire una nuova stagione di operazioni in ragione di questa opportunit\u00e0. Tra l\u2019altro se si legge l\u2019art. 32 del Decreto, quello riguardante i nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, si rileva come le societ\u00e0 non emittenti, diversi dalle banche o dalle micro-imprese (Raccomandazione 2003\/361\/CE) possano emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a determinate condizioni, anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile e con previsioni fiscalmente efficienti. Ci si chiede: se questa sia nuova finanza e in che modo\u00a0 si possano quindi combinare le previsioni dell\u2019art. 33 con quelle dell\u2019art.<\/li>\n<li><u>non \u00e8 circoscritta dal punto di vista temporale<\/u>, nel senso che si pu\u00f2 trattare di finanziamenti, anche individuati per tipologia, che non siano ancora oggetto di negoziazione;<\/li>\n<li>pu\u00f2 essere\u00a0<u>garantita da pegno e ipoteca<\/u>; e<\/li>\n<li>\u00e8 certamente\u00a0<u>prededucibile<\/u>, senza dover attendere l\u2019omologa. Si incentiva quindi un mercato della finanza interinale secondo un modello ispirato ai \u201c<em>first day orders<\/em>\u201d del\u00a0<em>Bankruptcy Code<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per ottenere questi effetti il debitore che abbia depositato una domanda\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>artt. 161, primo o sesto comma L.F. (quindi anche con concordato \u201canticipato\u201d, e 182-<em>bis<\/em>, primo o sesto comma L.F.) ha la facolt\u00e0 di richiedere subito al Tribunale di\u00a0<u>essere<\/u>\u00a0<u>autorizzato<\/u>\u00a0a contrarre finanziamenti\u00a0<u>prededucibili<\/u>\u00a0e a\u00a0<u>pagare i fornitori anteriori le cui<\/u>\u00a0<u>prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/u>.<\/p>\n<p>Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 67, lettera d) L.F., che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni.<\/p>\n<p>I finanziamenti e i pagamenti possono in ogni caso essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali.<\/p>\n<p>In costanza di procedimento per l\u2019omologazione di un accordo di ristrutturazione l\u2019autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l\u2019esenzione dall\u2019azione revocatoria fallimentare.<\/p>\n<ul>\n<li><em>P<\/em><em>ERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIET\u00c0 IN CRISI (<\/em><em>ART. 182-<\/em><em>SEXIES\u00a0L.F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla\u00a0<u>non operativit\u00e0<\/u>, in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l\u2019omologazione degli accordi di ristrutturazione,\u00a0<u>degli obblighi di<\/u>\u00a0<u>capitalizzazione della societ\u00e0 in perdita<\/u>\u00a0e, soprattutto,\u00a0<u>della causa di scioglimento<\/u>\u00a0per riduzione o perdita del capitale sociale.<\/p>\n<p>La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verit\u00e0 formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuit\u00e0 aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all\u2019art. 182-bis, commi primo e sesto, L.F..<\/p>\n<p>Al momento dell\u2019omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell\u2019accordo di ristrutturazione.<\/p>\n<ul>\n<li><em>C<\/em><em>ONCORDATO CON CONTINUIT\u00c0 AZIENDALE (<\/em><em>ART. 186\u00a0<\/em><em>BIS L.<\/em><em>F.)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con la lettera h) dell\u2019articolo 33 del Decreto si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa. Si tratta di una prassi gi\u00e0 presente e gi\u00e0 adottata in determinate situazioni.<\/p>\n<p>In proposito, la nuova norma \u2013 art. 186-bis L.F. \u2013 prevede quale presupposto applicativo che il piano contempli la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, la cessione di azienda in esercizio o il conferimento dell\u2019azienda in esercizio in una o pi\u00f9 societ\u00e0. Pertanto, \u00e8 il contenuto del piano a determinare l\u2019applicazione della norma che si integra \u2013 nei limiti della compatibilit\u00e0 \u2013 con le disposizioni generali previste dall\u2019art. 160 L.F.: dovrebbe quindi ritenerssssi che anche in questo caso si possano richiedere gli effetti anticipati del concordato previsti dalla norma vista poco fa.<\/p>\n<p>La norma si riferisce anche al\u00a0<u>contenuto del piano<\/u>. Vi \u00e8 un contenuto\u00a0<u>necessario,<\/u>\u00a0nel senso che esso deve contenere l\u2019indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, nonch\u00e9 delle risorse necessarie e delle relative modalit\u00e0 di copertura. Quanto al contenuto\u00a0<u>eventuale<\/u>, invece, si riconosce al debitore la possibilit\u00e0 di prevedere nel piano una moratoria sino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione salvo che si preveda la liquidazione di beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione.<\/p>\n<p>E\u2019 previsto inoltre\u00a0<u>l\u2019intervento dell\u2019attestatore<\/u>\u00a0a conferma della funzionalit\u00e0 della prosecuzione dell\u2019impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.<\/p>\n<p>L\u2019ultima parte della norma \u00e8 poi dedicata\u00a0<u>ai rapporti contrattuali pendenti<\/u>. C\u2019\u00e8 la volont\u00e0 da parte del legislatore di chiarire che il regime generale \u2013 quello previsto dall\u2019art. 72 L.F. \u2013 non \u00e8 applicabile per analogia come sostenuto da alcuni in passato.<\/p>\n<p>Facendo salva la norma dettata in generale per la sorte dei contratti, si prevede che per il solo effetto dell\u2019apertura della procedura essi non si risolvono.<\/p>\n<p>L\u2019ammissione alla procedura di concordato con continuit\u00e0 non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purch\u00e9 un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 67 lettera d) L.F. attesti la conformit\u00e0 al piano e la ragionevole capacit\u00e0 di adempimento dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>In deroga alle regole di esclusione di cui all\u2019art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l\u2019impresa in concordato con continuit\u00e0 pu\u00f2 partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purch\u00e9 presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla proprie capacit\u00e0 di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all\u2019istituto dell\u2019avvalimento di cui all\u2019art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.<\/p>\n<p><em>Chiara Lang\u00e8<\/em><\/p>\n<p><strong>T<\/strong><strong>ABELLA DI RAFFRONTO DELLA L<\/strong><strong>EGGE F<\/strong><strong>ALLIMENTARE (R.D. 16\u00a0<\/strong><strong>MARZO<\/strong><\/p>\n<p><strong>1942,\u00a0<\/strong><strong>N. 267)\u00a0<\/strong><strong>COME MODIFICATA DALLA L<\/strong><strong>EGGE N. 134\/2012\u00a0<\/strong><strong>DI CONVERSIONE DEL<\/strong><\/p>\n<p><strong>D<\/strong><strong>ECRETO L<\/strong><strong>EGGE N. 83\/2012<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>V<\/strong><strong>ECCHIO\u00a0<\/strong><strong>T<\/strong><strong>ESTO<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>N<\/strong><strong>UOVO\u00a0<\/strong><strong>T<\/strong><strong>ESTO<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>Art. 67, comma 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>Art. 67, comma 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">Non sono soggetti all\u2019azione revocatoria:<\/td>\n<td width=\"300\">Non sono soggetti all\u2019azione revocatoria:<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa nei termini d\u2019uso;<\/td>\n<td width=\"300\">a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa nei termini d\u2019uso;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purch\u00e9 non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l\u2019esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;<\/td>\n<td width=\"300\">b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purch\u00e9 non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l\u2019esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell\u2019articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l\u2019abitazione principale dell\u2019acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;<\/td>\n<td width=\"300\">c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell\u2019articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l\u2019abitazione principale dell\u2019acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado,\u00a0<strong>ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale\u00a0\u00a0\u00a0 dell\u2019attivit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 d\u2019impresa dell\u2019acquirente, purch\u00e9 alla data di dichiarazione di fallimento tale attivit\u00e0 sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purch\u00e9 posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell\u2019impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti previsti dall\u2019art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell\u2019art. 2501-bios, quarto comma, del codice civile;<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purch\u00e9 posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell\u2019impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall\u2019articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano;\u00a0\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 professionista\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8\u00a0 \u00a0indipendente<\/strong><strong>quando\u00a0 non\u00a0 \u00e8\u00a0 legato\u00a0 all\u2019impresa\u00a0 e\u00a0 a coloro<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>che hanno interesse all\u2019operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l\u2019indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall\u2019articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali \u00e8 unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivit\u00e0 di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano pu\u00f2 essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell\u2019amministrazione controllata, nonch\u00e9 dell\u2019accordo omologato ai sensi dell\u2019articolo 182- bis;<\/td>\n<td width=\"300\">e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell\u2019amministrazione controllata,\u00a0<strong>nonch\u00e9 dell\u2019accordo omologato ai sensi dell\u2019articolo 182-bis, nonch\u00e9 gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all\u2019articolo 161;<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all\u2019accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all\u2019accesso alle\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 procedure\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 concorsuali\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 di amministrazione controllata e di concordato<\/strong><strong>preventivo.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 69 \u2013\u00a0<\/strong><strong><em>bis<\/em><\/strong><strong>(Decadenza dall\u2019azione)<\/strong><\/p>\n<p>1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell\u2019atto.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 69 \u2013 bis<\/strong><strong>(Decadenza dall\u2019azione e computo dei termini)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell\u2019atto.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 72, comma 8 (Rapporti pendenti)<\/strong>8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell\u2019articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l\u2019abitazione principale dell\u2019acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado<strong>.<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 72, comma 8 (Rapporti pendenti)<\/strong>8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell\u2019articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l\u2019abitazione principale dell\u2019acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado\u00a0<strong>ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/strong><\/p>\n<p><strong>dell\u2019acquirente.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 161<\/strong><strong>(Domanda di concordato)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 La domanda per l\u2019ammissione alla procedura di concordato preventivo \u00e8 proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l\u2019impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell\u2019anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.<\/p>\n<p>2.\u00a0 Il debitore deve presentare con il ricorso:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell\u2019impresa;<\/p>\n<p>b)\u00a0 uno stato analitico ed estimativo delle attivit\u00e0 e l\u2019elenco nominativo dei creditori, con l\u2019indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;<\/p>\n<p>c)\u00a0 l\u2019elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di propriet\u00e0 o in possesso del debitore;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0 il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 161<\/strong><strong>(Domanda di concordato)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 La domanda per l\u2019ammissione alla procedura di concordato preventivo \u00e8 proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l\u2019impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell\u2019anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.<\/p>\n<p>2.\u00a0 Il debitore deve presentare con il ricorso:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell\u2019impresa;<\/p>\n<p>b)\u00a0 uno stato analitico ed estimativo delle attivit\u00e0 e l\u2019elenco nominativo dei creditori, con l\u2019indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;<\/p>\n<p>c)\u00a0 l\u2019elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di propriet\u00e0 o in possesso del debitore;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0 il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>un\u00a0\u00a0\u00a0 piano\u00a0\u00a0\u00a0 contenente\u00a0\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 descrizione analitica delle modalit\u00e0 e dei tempi di<\/strong><\/p>\n<p><strong>adempimento della proposta.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\">3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano medesimo.<\/td>\n<td width=\"300\">3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista,\u00a0<strong>designato dal debitore,\u00a0<\/strong>in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano medesimo.\u00a0<strong>Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">4. Per la societ\u00e0 la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell\u2019 articolo 152.<\/td>\n<td width=\"300\">4. Per la societ\u00e0 la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell\u2019articolo 152.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">5. La domanda di concordato \u00e8 comunicata al pubblico ministero.<\/td>\n<td width=\"300\">5. La domanda di concordato \u00e8 comunicata al pubblico ministero\u00a0<strong>ed \u00e8 pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. (4)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>6. L\u2019imprenditore pu\u00f2 depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all\u2019omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore pu\u00f2 depositare domanda ai sensi dell\u2019articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l\u2019articolo 162, commi secondo e terzo.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all\u2019articolo 163 il debitore pu\u00f2 compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale pu\u00f2 assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore pu\u00f2 altres\u00ec compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono<\/strong><strong>prededucibili ai sensi dell\u2019articolo 111.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>8.\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell\u2019impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l\u2019articolo 162, commi secondo e terzo.<\/strong><strong>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>La domanda di cui al sesto comma \u00e8 inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l\u2019ammissione alla procedura di concordato preventivo o l\u2019omologazione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dell\u2019accordo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 di ristrutturazione dei debiti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Fermo quanto disposto dall\u2019articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma \u00e8 di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi,<\/strong><\/p>\n<p><strong>di non oltre sessanta giorni.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 168<\/strong><strong>(Effetti della presentazione del ricorso)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullit\u00e0, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0 I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall\u2019articolo precedente.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 168<\/strong><strong>(Effetti della presentazione del ricorso)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 Dalla data della\u00a0<strong>pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese\u00a0<\/strong>e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore\u00a0<strong>[\u2026]\u00a0<\/strong>non possono, sotto pena di nullit\u00e0, iniziare o proseguire azioni esecutive\u00a0<strong>e cautelari\u00a0<\/strong>sul patrimonio del debitore.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall\u2019articolo precedente.\u00a0<strong>Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 che\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0precedono\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 data\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0della<\/strong><\/p>\n<p><strong>pubblicazione\u00a0 del\u00a0 ricorso\u00a0 nel\u00a0 registro \u00a0delle<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 169-bis<\/strong><strong>(Contratti in corso di esecuzione)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il debitore nel ricorso di cui all\u2019articolo 161 pu\u00f2 chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore pu\u00f2 essere autorizzata la sospensione del contratto per non pi\u00f9 di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito \u00e8 soddisfatto come credito anteriore al concordato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonch\u00e9\u2019 ai contratti di cui agli articoli 72,<\/strong><\/p>\n<p><strong>ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 178<\/strong><strong>(Adesioni alla proposta di concordato)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel processo verbale dell\u2019adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l\u2019indicazione nominativa dei votanti e dell\u2019ammontare dei rispettivi crediti.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Il processo verbale \u00e8 sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.<\/p>\n<p>3.\u00a0 Se nel giorno stabilito non \u00e8 possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene<\/p>\n<p>rimessa dal giudice ad un\u2019udienza prossima, non<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 178<\/strong><strong>(Adesioni alla proposta di concordato)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0<\/strong>Nel processo verbale dell\u2019adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l\u2019indicazione nominativa dei votanti e dell\u2019ammontare dei rispettivi crediti.\u00a0<strong>\u00c8 altres\u00ec inserita l\u2019indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell\u2019ammontare dei loro crediti.<\/strong><\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0 Il processo verbale \u00e8 sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.<\/p>\n<p>3.\u00a0 Se nel giorno stabilito non \u00e8 possibile compiere tutte\u00a0 le\u00a0 operazioni,\u00a0 la\u00a0 loro\u00a0 continuazione viene<\/p>\n<p>rimessa dal giudice ad un\u2019udienza prossima, non<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\">oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.<\/td>\n<td width=\"300\">oltre otto giorni,\u00a0<strong>dandone comunicazione\u00a0<\/strong>agli assenti.4.\u00a0<strong>I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal<\/strong><\/p>\n<p><strong>cancelliere in calce al verbale.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 179<\/strong><strong>(Mancata approvazione del concordato)<\/strong><\/p>\n<p>1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell\u2019articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell\u2019art. 162, secondo comma.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 179<\/strong><strong>(Mancata approvazione del concordato)<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0 Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell\u2019articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell\u2019art. 162, secondo comma.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l\u2019approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilit\u00e0 del piano, ne d\u00e0 avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all\u2019udienza di cui all\u2019articolo 180 per<\/strong><\/p>\n<p><strong>modificare il voto.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 180, comma 4 (Giudizio di omologazione)<\/strong>4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell\u2019ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell\u2019articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale pu\u00f2 omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 180, comma 4 (Giudizio di omologazione)<\/strong>4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell\u2019ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell\u2019articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente\u00a0<strong>ovvero, nell\u2019ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano\u00a0<\/strong>la convenienza della proposta, il tribunale pu\u00f2 omologare\u00a0 il\u00a0 concordato\u00a0 qualora\u00a0 ritenga\u00a0 che \u00a0il<\/p>\n<p>credito\u00a0 possa risultare soddisfatto\u00a0 dal concordato<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\">in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 182-bis<\/strong><strong>(Accordi di ristrutturazione dei debiti)<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 182-bis<\/strong><strong>(Accordi di ristrutturazione dei debiti)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">1. L\u2019imprenditore (2) in stato di crisi pu\u00f2 domandare, depositando la documentazione di cui all\u2019articolo 161, l\u2019omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 67, terzo comma, lettera d) sull\u2019attuabilit\u00e0 dell\u2019accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneit\u00e0 ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.<\/td>\n<td width=\"300\">1. L\u2019imprenditore in stato di crisi pu\u00f2 domandare, depositando la documentazione di cui all\u2019articolo 161, l\u2019omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista<strong>, designato dal debitore,\u00a0<\/strong>in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d)\u00a0<strong>sulla veridicit\u00e0 dei dati aziendali e\u00a0<\/strong>sull\u2019attuabilit\u00e0 dell\u2019accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneit\u00e0 ad assicurare\u00a0<strong>l\u2019integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall\u2019omologazione, in caso di crediti gi\u00e0 scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in\u00a0 caso di crediti non ancora scaduti alla data dell\u2019omologazione.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">2. L\u2019accordo \u00e8 pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.<\/td>\n<td width=\"300\">2. L\u2019accordo e\u2019 pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l\u2019art. 168 secondo comma.<\/td>\n<td width=\"300\">3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore,\u00a0<strong>n\u00e9 acquisire titoli di prelazione se non concordati.\u00a0<\/strong>Si applica l\u2019 articolo 168, secondo comma.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all\u2019omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.<\/td>\n<td width=\"300\">4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all\u2019omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">5. Il decreto del tribunale \u00e8 reclamabile alla corte di appello ai sensi dell\u2019 articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.<\/td>\n<td width=\"300\">5. Il decreto del tribunale e\u2019 reclamabile alla corte di appello ai sensi dell\u2019 articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\">6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma pu\u00f2 essere richiesto dall\u2019imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell\u2019accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell\u2019articolo 9 la documentazione di cui all\u2019articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell\u2019imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita\u2019 della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita\u2019 a trattare. L\u2019istanza di sospensione di cui al presente comma e\u2019 pubblicata nel registro delle imprese e produce l\u2019effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche\u2019 del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.<\/td>\n<td width=\"300\">6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma pu\u00f2 essere richiesto dall\u2019imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell\u2019accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell\u2019articolo 9 la documentazione di cui all\u2019articolo 161, primo e secondo comma,\u00a0<strong>lettere a), b), c) e d),\u00a0<\/strong>e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell\u2019imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneit\u00e0 della proposta, se accettata, ad assicurare\u00a0<strong>l\u2019integrale\u00a0<\/strong>pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilit\u00e0 a trattare. L\u2019istanza di sospensione di cui al presente comma e\u2019 pubblicata nel registro delle imprese e produce l\u2019effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonch\u00e9 del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l\u2019udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell\u2019istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell\u2019udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita\u2019 a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell\u2019accordo di ristrutturazione e della relazione\u00a0 redatta\u00a0 dal\u00a0 professionista\u00a0 a\u00a0 nonna delprimo comma. Il decreto del precedente periodo<\/td>\n<td width=\"300\">7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l\u2019udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell\u2019istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell\u2019udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per\u00a0<strong>l\u2019integrale\u00a0<\/strong>pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilit\u00e0 a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell\u2019accordo di ristrutturazione e della relazione redatta \u00a0dal \u00a0professionista \u00a0a \u00a0norma \u00a0del \u00a0primocomma. \u00a0Il \u00a0decreto \u00a0del \u00a0precedente \u00a0periodo \u00a0e\u2019<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\">e\u2019 reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.8. A seguito del deposito dell\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.<\/td>\n<td width=\"300\">reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.8. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.\u00a0<strong>Se nel medesimo termine \u00e8 depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e<\/strong><\/p>\n<p><strong>settimo.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 182-quater<\/strong><strong>(Disposizioni in tema di prededucibilit\u00e0 dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti)<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 182-quater<\/strong><strong>(Disposizioni in tema di prededucibilit\u00e0 dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli106 e 107 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell\u2019articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 111.<\/td>\n<td width=\"300\">1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati\u00a0<strong>[\u2026]\u00a0<\/strong>in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell\u2019articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 111.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">2. Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all\u2019articolo 160 o dall\u2019accordo di ristrutturazione e purche\u2019 la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l\u2019accordo sia omologato.<\/td>\n<td width=\"300\">2.\u00a0<strong>Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati\u00a0<\/strong>in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all\u2019articolo 160 o dall\u2019accordo di ristrutturazione e purch\u00e9 la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l\u2019accordo sia omologato. (2)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell\u2019ottanta per cento del loroammontare.<\/td>\n<td width=\"300\">3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo\u00a0<strong>e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell\u2019ottanta per<\/strong><strong>cento\u00a0 del\u00a0\u00a0 loro\u00a0 ammontare.\u00a0\u00a0 Si\u00a0 applicano\u00a0 \u00a0i<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\">4.\u00a0\u00a0 Sono altres\u00ec prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purche\u2019 cio\u2019 sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l\u2019accordo sia omologato.5.\u00a0\u00a0\u00a0 Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l\u2019approvazione del concordato ai sensi dell\u2019articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all\u2019articolo 182-bis, primo e<\/p>\n<p>sesto comma.<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>commi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 primo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 secondo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quando\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il finanziatore ha acquisito la qualit\u00e0 di socio in esecuzione dell\u2019accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. [comma abrogato]<\/strong>4. Con riferimento ai crediti indicati\u00a0<strong>al secondo comma, i creditori, anche se soci,\u00a0<\/strong>sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l\u2019approvazione del concordato ai sensi dell\u2019articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all\u2019articolo 182-bis, primo e sesto comma.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 182-quinquies<\/strong><strong>(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuit\u00e0 aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell\u2019articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell\u2019articolo<\/strong><\/p>\n<p><strong>182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell\u2019articolo 182 bis, sesto comma, puo\u2019 chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell\u2019articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell\u2019impresa sino all\u2019omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>L\u2019autorizzazione di cui al primo comma puo\u2019 riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita\u2019, e non ancora oggetto di trattative.<\/strong><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il tribunale pu\u00f2 autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuit\u00e0 aziendale, anche ai sensi dell\u2019articolo 161 sesto comma, pu\u00f2 chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivit\u00e0 di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L\u2019attestazione del professionista non \u00e8 necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell\u2019ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell\u2019articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell\u2019articolo 182-bis, sesto comma, pu\u00f2 chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti\u00a0 di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all\u2019azione revocatoria di cui all\u2019articolo 67.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 182-sexies<\/strong><strong>Riduzione o perdita del capitale della societ\u00e0 in crisi<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Dalla data del deposito della domanda per l\u2019ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell\u2019articolo 161, sesto comma, della domanda per l\u2019omologazione dell\u2019accordo di ristrutturazione di cui all\u2019articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all\u2019omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societ\u00e0 per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l\u2019applicazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>dell\u2019articolo 2486 del codice civile.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 184<\/strong><strong>(Effetti del concordato per i creditori)<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 184<\/strong><strong>(Effetti del concordato per i creditori)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">1. Il concordato omologato \u00e8 obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.<\/td>\n<td width=\"300\">1. Il concordato omologato \u00e8 obbligatorio per tutti i creditori anteriori\u00a0<strong>alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all\u2019articolo 161<\/strong>. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\">2. Salvo patto contrario, il concordato della societ\u00e0 ha efficacia nei confronti dei sociillimitatamente responsabili.<\/td>\n<td width=\"300\">2. Salvo patto contrario, il concordato della societ\u00e0 ha efficacia nei confronti dei sociillimitatamente responsabili.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 186-bis<\/strong><strong>(Concordato con continuit\u00e0 aziendale)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1<\/strong>.\u00a0<strong>Quando il piano di concordato di cui all\u2019articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede\u00a0\u00a0 \u00a0la\u00a0\u00a0 \u00a0prosecuzione\u00a0\u00a0 \u00a0dell\u2019attivit\u00e0\u00a0\u00a0 \u00a0di<\/strong><\/p>\n<p><strong>impresa \u00a0da \u00a0parte \u00a0del \u00a0debitore, \u00a0la \u00a0cessione<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>dell\u2019azienda in esercizio ovvero il conferimento dell\u2019azienda in esercizio in una o pi\u00f9 societ\u00e0, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano pu\u00f2 prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all\u2019esercizio dell\u2019impresa.<\/strong><strong>2. Nei casi previsti dal presente articolo:<\/strong><\/p>\n<p><strong>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>il piano di cui all\u2019articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un\u2019analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalit\u00e0 di copertura;<\/strong><\/p>\n<p><strong>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>la relazione del professionista di cui all\u2019articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa prevista dal piano di concordato \u00e8 funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;<\/strong><\/p>\n<p><strong>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>il piano pu\u00f2 prevedere, fermo quanto disposto dall\u2019articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall\u2019omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>3. Fermo quanto previsto nell\u2019articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell\u2019apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L\u2019ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all\u2019articolo 67 ha attestato la conformita\u2019 al piano e la ragionevole capacita\u2019 di adempimento. Di tale continuazione puo\u2019 beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa\u2019 cessionaria o conferitaria d\u2019azienda o di rami d\u2019azienda cui i contratti<\/strong><\/p>\n<p><strong>siano\u00a0 trasferiti.\u00a0 Il\u00a0 giudice\u00a0 delegato,\u00a0 \u00a0all\u2019atto<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.<\/strong><strong>4. L\u2019ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l\u2019impresa presenta in gara:<\/strong><\/p>\n<p><strong>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformit\u00e0 al piano e la ragionevole capacit\u00e0 di adempimento del contratto;<\/strong><\/p>\n<p><strong>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacit\u00e0 finanziaria, tecnica, economica nonch\u00e9\u2019 di certificazione, richiesti per l\u2019affidamento dell\u2019appalto, il quale si \u00e8 impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all\u2019esecuzione dell\u2019appalto e a subentrare all\u2019impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione pi\u00f9 in grado di dare regolare esecuzione all\u2019appalto. Si applica l\u2019articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Fermo quanto previsto dal comma precedente, l\u2019impresa in concordato pu\u00f2 concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purch\u00e9\u2019 non rivesta la qualit\u00e0 di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), pu\u00f2 provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell\u2019articolo 173. Resta salva la facolt\u00e0 del debitore di<\/strong><\/p>\n<p><strong>modificare la proposta di concordato.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Titolo VI Capo III<\/strong><strong>Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e<\/strong><\/p>\n<p><strong>liquidazione coatta amministrativa.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><strong>Art. 217-bis<\/strong><strong>(Esenzioni dai reati di bancarotta)<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all\u2019articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell\u2019articolo 182-bis ovvero del piano di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d).<\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 217-bis<\/strong><strong>(Esenzioni dai reati di bancarotta)<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all\u2019articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell\u2019articolo 182-bis ovvero del piano di cui all\u2019articolo 67, terzo comma, lettera d),\u00a0<strong>nonch\u00e9 ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a<\/strong><\/p>\n<p><strong>norma dell\u2019articolo 182-quinquies.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"299\"><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Art. 236-bis<\/strong><strong>(Falso in attestazioni e relazioni)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, \u00e8 punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Se il fatto \u00e8 commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se\u2019 o per altri, la pena \u00e8 aumentata.<\/strong><\/p>\n<p><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><strong>Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena \u00e8 aumentata fino alla met\u00e0.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Legge n. 83\/2012 c.d. \u201cCrescita e sviluppo\u201d \u00e8 stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012 ed \u00e8 stato pubblicato nel supplemento ordinario numero 129 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012. 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