{"id":2243,"date":"2020-02-10T13:53:22","date_gmt":"2020-02-10T13:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2243"},"modified":"2025-01-27T07:22:29","modified_gmt":"2025-01-27T07:22:29","slug":"concessione-abusiva-di-credito-e-legittimazione-del-curatore","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/concessione-abusiva-di-credito-e-legittimazione-del-curatore\/","title":{"rendered":"Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Commento a Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983<\/em>.<\/strong><\/p>\n<h2>1.\u00a0\u00a0 La ricostruzione della controversia<\/h2>\n<p>Il curatore del fallimento di una s.r.l. conveniva in giudizio i due soggetti che si erano succeduti nella carica di amministratori della societ\u00e0 e tre istituti di credito contestando, ai primi, di non aver adottato i provvedimenti richiesti dalla legge in una situazione di perdita del capitale sociale e, anzi, di aver fatto ricorso al credito bancario e, ai secondi, di aver concesso e ingiustificatamente mantenuto linee di credito a favore della societ\u00e0, con ci\u00f2 violando le regole di sana e prudente gestione che devono caratterizzare l\u2019attivit\u00e0 bancaria.<\/p>\n<p>Parte attrice chiedeva dunque che gli amministratori e gli istituti di credito fossero condannati, in via tra loro solidale, a risarcire i danni cagionati alla societ\u00e0 in ragione delle condotte sopra descritte.<\/p>\n<p>Il Giudice di prime cure\u00a0<em>(i)\u00a0<\/em>dichiarava il fallimento privo di legittimazione ad agire nei confronti delle banche per i danni cagionati ai singoli creditori;\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>rigettava la domanda per il risarcimento dei danni subiti dalla societ\u00e0; e, infine,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>accoglieva la domanda di responsabilit\u00e0 nei confronti degli amministratori condannandoli a risarcire il danno derivante dagli atti distrattivi compiuti durante l\u2019esercizio della carica.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello confermava la sentenza resa dal Tribunale e, quindi, la curatela proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in sede di gravame.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, in riforma della decisione resa in appello, accoglieva, infine, il ricorso, riconoscendo dunque la\u00a0<em>legitimatio ad causam\u00a0<\/em>del curatore fallimentare.<\/p>\n<h2>2.\u00a0\u00a0L\u2019evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione riguardo alla responsabilit\u00e0 della banca per concessione abusiva di credito<\/h2>\n<p>La pronuncia in esame suscita particolare interesse poich\u00e9, nell\u2019ambito della giurisprudenza in materia di responsabilit\u00e0 della banca per concessione abusiva di credito, si pone come il punto d\u2019arrivo dell\u2019impostazione ermeneutica delineata dalla<\/p>\n<p>Corte di Cassazione, dapprima, a Sezioni Unite, con le pronunce \u201cgemelle\u201d del 28 marzo 2006 e, in seguito, con la decisione del 1\u00b0 giugno 2010 n. 13413.<\/p>\n<p>\u00c8 stato infatti nelle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate che la Suprema Corte ha affrontato il tema della legittimazione del curatore fallimentare ad agire in giudizio contro le banche per il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della societ\u00e0 fallita dall\u2019abusiva concessione di credito. Infatti, sebbene in tali casi le pretese avanzate dalla curatela non siano state accolte per motivi di rito, le menzionate decisioni hanno comunque avuto il pregio di precisare i confini delle azioni risarcitorie esperibili in caso di illecita concessione di nuove linee di credito o di ingiustificato mantenimento di quelle esistenti.<\/p>\n<p>Da tali condotte, infatti, possono derivare due\u00a0<em>distinte\u00a0<\/em>tipologie di danno\u00a0 che legittimano due\u00a0<em>distinte\u00a0<\/em>categorie di soggetti ad agire in giudizio per ottenerne il relativo risarcimento.<\/p>\n<p>In\u00a0<em>primis<\/em>, si \u00e8 ritenuto infatti configurabile un danno sub\u00ecto direttamente dai singoli creditori a causa dell\u2019incremento dello squilibrio tra attivo e passivo, cui consegue una riduzione della loro possibile soddisfazione nell\u2019ambito della procedura concorsuale (e a cui, peraltro, pu\u00f2 aggiungersi anche quello che discende dal mendace affidamento ingenerato nel mercato dall\u2019apparente solvibilit\u00e0 dell\u2019impresa artificiosamente finanziata). L\u2019azione per ottenere il risarcimento di tale danno non pu\u00f2 essere esercitata dal curatore ma\u00a0<em>esclusivamente\u00a0<\/em>dai singoli creditori, essendo diretta al ristoro del pregiudizio patrimoniale da essi sub\u00ecto in via \u201cdiretta\u201d, cos\u00ec come nell\u2019ipotesi contemplata dall\u2019art. 2395 c.c.<\/p>\n<p>\u00c8 poi configurabile il danno patito dalla societ\u00e0, derivante dall\u2019aggravio del proprio passivo tramite l\u2019ottenimento o, dal punto di vista della banca, la concessione di nuova finanza e dal successivo occultamento dell\u2019emersione dello stato di insolvenza. Tale azione, in quanto volta alla reintegrazione del patrimonio del debitore, \u00e8 un\u2019azione che, in caso di fallimento, compete al curatore ai sensi dell\u2019art. 146 L.F.<\/p>\n<p>L\u2019impostazione appena descritta \u00e8 stata confermata anche da una successiva pronuncia del 2010 con cui la Corte di Cassazione ha precisato i confini della responsabilit\u00e0 della banca nei confronti della societ\u00e0 per abusiva concessione di credito. In tale occasione,<\/p>\n<p>infatti, i giudici di legittimit\u00e0 hanno affermato, in maniera esplicita, che la banca pu\u00f2 concorrere nell\u2019illecito commesso dagli amministratori della societ\u00e0 che abbiano illegittimamente fatto ricorso al credito in una situazione prossima all\u2019insolvenza. Tuttavia, anche in questo caso, la richiesta risarcitoria non \u00e8 stata accolta per ragioni di rito.<\/p>\n<p>Dando seguito all\u2019orientamento test\u00e9 illustrato, la Suprema Corte con la sentenza qui annotata ha sancito \u2013 ancora una volta \u2013 la legittimazione del curatore fallimentare ad agire in giudizio,\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>artt. 2393 c.c. e 146 L.F., nei confronti della banca nel caso in cui quest\u2019ultima abbia concorso con gli amministratori (avendo acconsentito alle loro richieste) a porre in essere le condotte che hanno reso possibile l\u2019abusivo ricorso al credito da parte della societ\u00e0 e, conseguentemente, a cagionare un danno alla stessa. La Corte di Cassazione ha quindi accolto la domanda risarcitoria formulata dalla curatela, rinviando la causa alla competente Corte d\u2019Appello.<\/p>\n<h1>3.\u00a0\u00a0 I presupposti della responsabilit\u00e0 della banca<\/h1>\n<p>Chiarita l\u2019importanza della sentenza in esame nell\u2019evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, vanno analizzati i principi in essa affermati per quanto concerne, in primo luogo, il contenuto della responsabilit\u00e0 della banca e, in secondo luogo, la determinazione del danno che la medesima \u00e8 chiamata a risarcire in solido con gli amministratori.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 solidale della banca trova ovviamente il suo presupposto proprio nella condotta negligente degli amministratori, i quali, in una situazione di tensione- economico finanziaria che \u2013 se affrontata con la dovuta diligenza \u2013 imporrebbe la necessit\u00e0 di avvalersi degli idonei strumenti forniti dalla legge (<sup>4<\/sup>), abbiano\u00a0 invece deciso di ricorrere al credito bancario, con ci\u00f2 celando la crisi vissuta dalla societ\u00e0 gestita e aggravando il\u00a0<em>deficit\u00a0<\/em>del suo patrimonio.<\/p>\n<p>Ebbene, l\u2019illecito della banca si verifica proprio in una simile contingenza, quando cio\u00e8 gli amministratori della societ\u00e0 decotta vi si rivolgano al fine di ottenere l\u2019erogazione di nuova finanza e quest\u2019ultima, pur essendo consapevole del dissesto dell\u2019impresa (o colpevolmente ignorandolo), accolga tale richiesta e conceda un finanziamento.<\/p>\n<p>I presupposti perch\u00e9 sia ravvisabile l\u2019illecito della banca sono quindi, in ordine logico,<\/p>\n<p><em>(i)\u00a0<\/em>che la societ\u00e0 finanziata si trovi in una situazione di crisi irreversibile che, se manifesta, potrebbe condurre alla dichiarazione di fallimento;\u00a0<em>(ii)\u00a0<\/em>che gli amministratori, decidano di ricorrere al credito bancario anzich\u00e9 alle opportune procedure previste dalla legge, contravvenendo cos\u00ec alle regole di buona gestione; e, infine,\u00a0<em>(iii)\u00a0<\/em>che la banca, nonostante fosse edotta dello stato di insolvenza (ovvero ignorandolo per propria negligenza), abbia concesso (o prorogato o anche solo mantenuto) il finanziamento.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca, quindi, discende dall\u2019eventuale omissione di tutte quelle verifiche che tipicamente vengono svolte nell\u2019ambito dell\u2019erogazione del credito.<\/p>\n<p>L\u2019osservanza delle regole di condotta che caratterizzano l\u2019istruttoria preliminare diviene cos\u00ec il principale parametro in base al quale valutare la diligenza dell\u2019istituto di credito e, conseguentemente, ravvisare una sua condotta colposa. Occorre tuttavia chiarire che l\u2019effettiva diligenza della banca non va verificata solo con riferimento al momento genetico del rapporto con la societ\u00e0 finanziata (e alla documentazione\u00a0<em>standard\u00a0<\/em>che solitamente viene raccolta e analizzata dalle banche in tale frangente), estendendosi anche a tutto il periodo in cui il rapporto debitorio risulti pendente. In altri termini, la banca deve costantemente rivedere le proprie valutazioni sulla base dei nuovi elementi di volta in volta acquisiti (o acquisibili con la dovuta diligenza), specialmente nei momenti di rinnovo\/conferma del rapporto in essere.<\/p>\n<p>Sul punto, deve inoltre osservarsi che il grado di diligenza richiesto alla banca (e ai suoi funzionari) non \u00e8 quello del buon padre di famiglia, ma piuttosto la speciale diligenza professionale richiesta al\u00a0<em>bonus argentarius<\/em>: il buon banchiere, quindi, non solo dovr\u00e0 possedere specifiche competenze, ma anche essere dotato dei mezzi pi\u00f9 idonei per garantire una prudente e puntuale verifica delle condizioni patrimoniali (e del merito creditizio) del proprio cliente.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca nei confronti della societ\u00e0 per il danno da abusiva concessione di credito potr\u00e0 configurarsi unicamente come responsabilit\u00e0\u00a0<em>concorrente\u00a0<\/em><\/p>\n<p>con quella degli amministratori dell\u2019impresa in crisi. L\u2019erogazione del credito \u00e8 infatti un atto neutro: non pu\u00f2 \u2013 di per s\u00e9 \u2013 determinare n\u00e9 un danno n\u00e9 un vantaggio per la societ\u00e0 e pertanto, per una simile valutazione, occorre che la nuova finanza sia rapportata allo scopo per il quale viene conseguita (o erogata). L\u2019eventuale danno non pu\u00f2 infatti che discendere dall\u2019utilizzo e dalle finalit\u00e0 che vengono perseguite dagli amministratori: qualora la nuova finanza fosse utilizzata nell\u2019ambito di una delle modalit\u00e0 consentite dalla legge (ovverosia, ad esempio, nell\u2019ambito di un piano \u00ab<em>che appaia idoneo a consentire il risanamento dell\u2019esposizione debitoria dell\u2019impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria<\/em>\u00bb), essa non potrebbe evidentemente che rappresentare un beneficio per l\u2019impresa.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 della banca, pertanto, sorge unicamente nel momento in cui la concessione del credito avvenga fuori da simili contesti e le somme cos\u00ec ottenute siano impiegate al solo scopo di mantenere artificiosamente in vita un\u2019impresa destinata invece al fallimento.<\/p>\n<h2>4.\u00a0\u00a0 Il danno derivante dall\u2019abusiva concessione del credito<\/h2>\n<p>La pronuncia in esame ha inoltre il merito di fare chiarezza anche sul profilo dell\u2019identificazione del danno derivante da tale responsabilit\u00e0 e della sua quantificazione.<\/p>\n<p>Quanto al primo punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare una delle maggiori critiche rivolte alla linea interpretativa assunta, ovverosia quella secondo cui \u2013 pur in presenza di un\u2019inadeguata valutazione del merito creditizio \u2013 la decisione rispetto alla concreta utilizzazione del finanziamento ottenuto dall\u2019impresa spetta unicamente a quest\u2019ultima, con ci\u00f2 dimostrando come la destinazione delle risorse ottenute sia del tutto estranea all\u2019erogazione del credito che, anzi, si colloca in un momento anteriore all\u2019eventuale aggravio del dissesto economico.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9, ad avviso della Corte di Cassazione, una simile tesi non \u00e8 minimamente sostenibile, in quanto \u00e8 l\u2019erogazione stessa del credito che, se concessa quando la societ\u00e0 debitrice abbia perso il proprio capitale, \u00e8 dotata di un\u2019intrinseca efficacia causale. Il danno, infatti, consiste proprio nel ritardo dell\u2019emersione del dissesto che \u2013 a sua volta \u2013 determina l\u2019aggravamento del\u00a0<em>deficit\u00a0<\/em>patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento (e dell\u2019apertura della procedura concorsuale che \u2013 al contrario \u2013 avrebbe proprio la precipua finalit\u00e0 di preservare la massa attiva della societ\u00e0 in\u00a0<em>default<\/em>).<\/p>\n<p>Ne discende che il banchiere che non abbia adoperato adeguatamente le proprie risorse\u00a0 e le proprie competenze professionali al fine di accertare l\u2019effettivo merito creditizio della societ\u00e0 decotta e, ciononostante, abbia concesso credito a quest\u2019ultima, finisce inevitabilmente per compartecipare \u2013 in via solidale \u2013 alle responsabilit\u00e0 derivanti dalla\u00a0<em>mala gestio\u00a0<\/em>degli amministratori.<\/p>\n<p>Passando quindi al secondo punto in questione (ossia la quantificazione del danno), risulta evidente che la quantificazione di tale danno non possa essere limitata all\u2019aggravamento degli oneri finanziari ingenerato dalla nuova finanza, ma debba piuttosto essere ricondotta \u2013 in qualche modo \u2013 all\u2019effettiva misura dell\u2019incremento del\u00a0<em>deficit\u00a0<\/em>patrimoniale della societ\u00e0 che sia stato direttamente causato dall\u2019occultamento del suo stato di crisi.<\/p>\n<p>\u00c8 in questa logica che la Corte ammette \u2013 sulla scorta del principio gi\u00e0 enunciato in passato dalle Sezioni Unite \u2013 la possibilit\u00e0, per il caso in cui l\u2019attore abbia allegato le specifiche ragioni impeditive di un \u00ab<em>rigoroso accertamento degli effetti dannosi<\/em>\u00bb, di ricorrere alla liquidazione del danno in via equitativa, secondo il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 allora ipotizzare che, qualora sia impossibile ricostruire analiticamente l\u2019effetto ingenerato dell\u2019abusivo ricorso al credito (in ragione per esempio dell\u2019incompletezza dei dati contabili o dell\u2019intercorrere di un periodo di tempo particolarmente significativo), il danno possa essere quantificato applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ossia tra l\u2019esposizione debitoria alla data in cui la crisi era divenuta irreversibile e quella riscontrata alla dichiarazione di fallimento.<\/p>\n<h2>5.\u00a0\u00a0 Conclusioni<\/h2>\n<p>L\u2019orientamento seguito dalla Suprema Corte nel corso dell\u2019ultimo decennio consente \u2013 in maniera sempre pi\u00f9 evidente \u2013 alle curatele di intraprendere azioni a tutela della massa attiva nei confronti degli istituti di credito che abbiano \u2013 colpevolmente \u2013 erogato nuova finanza a imprese in crisi (e lo abbiano fatto al di fuori del perimetro consentito dal legislatore, ossia fuori dall\u2019ambito degli strumenti di soluzione delle crisi d\u2019impresa).<\/p>\n<p>Se ci\u00f2, da un lato, permette una significativa tutela \u2013 quantomeno indiretta \u2013 dei creditori della societ\u00e0 fallita, che potranno beneficiare di azioni di responsabilit\u00e0 potenzialmente ben pi\u00f9 fruttuose, dall\u2019altro lato impone alle banche una condotta prudente, sia nella predisposizione di adeguate misure al fine di verificare costantemente il merito creditizio dei propri clienti, sia nel non ignorare (n\u00e9 sottovalutare) le situazioni di crisi delle societ\u00e0 che accedono al credito.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto precede, si pu\u00f2 quindi concludere che, qualora un istituto di credito si trovi di fronte a un\u2019impresa in difficolt\u00e0, le opzioni pi\u00f9 tutelanti siano, da un lato, il \u201ccongelamento\u201d della situazione esistente e il diniego di nuova finanza e, dall\u2019altro lato, la sua eventuale concessione nell\u2019ambito di un piano di risanamento\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>art. 67, comma 3, lett. d) L.F. o di un accordo di ristrutturazione\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>art. 182-<em>bis\u00a0<\/em>L.F.. Diversamente, la banca si esporrebbe al rischio di future (potenziali) azioni di responsabilit\u00e0 da parte delle curatele delle imprese eventualmente dichiarate fallite.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Commento a Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983. 1.\u00a0\u00a0 La ricostruzione della controversia Il curatore del fallimento di una s.r.l. conveniva in giudizio i due soggetti che si erano succeduti nella carica di amministratori della societ\u00e0 e tre istituti di credito contestando, ai primi, di non aver adottato i provvedimenti richiesti dalla [&hellip;]<\/p>","protected":false},"featured_media":3728,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2243","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}