{"id":2246,"date":"2020-02-10T14:02:22","date_gmt":"2020-02-10T14:02:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2246"},"modified":"2025-01-27T07:22:45","modified_gmt":"2025-01-27T07:22:45","slug":"le-polizze-assicurative-nelle-operazioni-di-ma","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/le-polizze-assicurative-nelle-operazioni-di-ma\/","title":{"rendered":"Le polizze assicurative nelle operazioni di M&#038;A"},"content":{"rendered":"<h2>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La diffusione della fattispecie<\/h2>\n<p>Nell\u2019ambito dei negozi traslativi della propriet\u00e0 uno dei rischi principali consiste nella circostanza che il bene oggetto d\u2019acquisto non presenti le caratteristiche dichiarate dal venditore: \u00e8 in questa logica che si giustificano i rimedi previsti dalla disciplina civilistica a favore dell\u2019acquirente per i vizi e le difformit\u00e0 dei beni acquistati nell\u2019ambito di un contratto di compravendita.<\/p>\n<p>Tuttavia, i contratti di acquisizione di partecipazioni sociali (c.d. \u201c<em>sale and purchase agreement<\/em>\u201d o \u201c<em>SPA<\/em>\u201d) presentano alcuni profili peculiari. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, un contratto di compravendita di partecipazioni ha quale oggetto\u00a0<em>immediato\u00a0<\/em>le partecipazioni sociali e solo quale oggetto\u00a0<em>mediato\u00a0<\/em>gli elementi del patrimonio sociale che queste rappresentano. Ne consegue che l\u2019acquirente pu\u00f2 esercitare i rimedi civilistici previsti per il caso di vizi e mancanza di qualit\u00e0 della cosa venduta (artt. 1490 e ss.) solo se i vizi e le difformit\u00e0 hanno riguardato le\u00a0<em>partecipazioni\u00a0<\/em>sociali e non, invece, il\u00a0<em>patrimonio\u00a0<\/em>sociale e gli elementi che lo compongono. In assenza di espresse dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore circa la consistenza patrimoniale della societ\u00e0, dunque, l\u2019acquirente non pu\u00f2 beneficiare di alcuna protezione in tale senso. Per tale ragione, nei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali il venditore, generalmente, rilascia dichiarazioni e garanzie molto specifiche in merito, tra l\u2019altro, alla consistenza patrimoniale della societ\u00e0, alla veridicit\u00e0 dei dati contabili, economici e finanziari, all\u2019assenza di violazioni normative o regolamentari (c.d. \u201c<em>representations and warranties<\/em>\u201d). I medesimi contratti, solitamente, disciplinano anche l\u2019obbligo di indennizzo del venditore per il caso in cui tali dichiarazioni e garanzie non siano conformi al vero.<\/p>\n<p>Al fine di ridurre ulteriormente il rischio in capo all\u2019acquirente, le parti possono anche prevedere che, per un certo periodo di tempo, una parte del prezzo rimanga depositata su un conto corrente vincolato (c.d. \u201c<em>escrow account<\/em>\u201d): ci\u00f2 non solo per soddisfare il riconoscimento in capo al venditore di eventuali ulteriori somme, a complemento del prezzo, a titolo di\u00a0<em>earn-out\u00a0<\/em>\u2013 ma altres\u00ec a garanzia delle obbligazioni di indennizzo assunte dallo stesso venditore. Risponde alle medesime esigenze la prassi che vede il venditore prestare una fideiussione che il compratore pu\u00f2 escutere qualora subisca un danno legato alla non veridicit\u00e0 delle dichiarazioni e delle garanzie presenti nello\u00a0<em>SPA<\/em>.<\/p>\n<p>Un ulteriore strumento per mitigare i rischi in capo all\u2019acquirente \u00e8 rappresentato dalla stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti dall\u2019inesattezza delle dichiarazioni e garanzie previste nel contratto di compravendita delle partecipazioni sociali (c.d. \u201c<em>R&amp;W insurance<\/em>\u201d o polizze \u201c<em>warranty &amp; indemnity<\/em>\u201d). Si tratta in particolare di uno strumento di limitazione del rischio gi\u00e0 impiegato all\u2019estero \u2013 in particolare nelle giurisdizioni di tradizione anglosassone \u2013 e in via di diffusione anche in Italia con riguardo alle operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie.<\/p>\n<h2>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019ambito di applicazione<\/h2>\n<p>Tali polizze possono essere stipulate sia dal venditore sia dal compratore:<\/p>\n<ol>\n<li>nel primo caso, il venditore trasferisce il rischio in capo a un soggetto terzo che, a fronte del pagamento di un premio, assume l\u2019obbligo di tenere indenne il compratore per i danni conseguenti all\u2019inesattezza delle dichiarazioni e garanzie presenti nel contratto, purch\u00e9 tali danni eccedano l\u2019importo della franchigia prevista dalla polizza (generalmente compresa tra l\u20191%-3% del prezzo pattuito per l\u2019acquisto delle partecipazioni sociali). I vantaggi per il venditore sono evidenti: egli, infatti, dovendo indennizzare il compratore solamente per i danni inferiori all\u2019ammontare della franchigia, beneficia di una notevole limitazione della propria responsabilit\u00e0 per l\u2019inesattezza di quanto dichiarato e garantito. A ci\u00f2 si aggiunga che, grazie alla stipulazione della polizza in esame, il venditore pu\u00f2 evitare che una parte del prezzo resti vincolata nell\u2019<em>escrow account\u00a0<\/em>potendo, di conseguenza, godere immediatamente delle somme rappresentate dal prezzo di vendita i;<\/li>\n<li>nel secondo caso, invece, \u00e8 l\u2019acquirente a stipulare una\u00a0<em>R&amp;W insurance\u00a0<\/em>che, in tale prospettiva, potrebbe rivelarsi un utile strumento al fine di ottenere garanzie convenzionali particolarmente ampie da parte del venditore. Infatti, qualora il compratore dovesse stipulare una polizza \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d, il venditore beneficerebbe di una significativa limitazione della propria responsabilit\u00e0 per il caso in cui le dichiarazioni rese e le garanzie prestate ai sensi dello\u00a0<em>SPA\u00a0<\/em>non fossero conformi al vero, con la conseguenza che egli potrebbe essere meno interessato a portare avanti una serrata trattativa al riguardo (ma, anche in questo caso, la\u00a0<em>R&amp;W insurance\u00a0<\/em>potrebbe prevedere una soglia di danno non indennizzabile da parte della compagnia di assicurazione \u2013 pari all\u20191%-3% del valore dell\u2019acquisizione \u2013 che, generalmente, lo\u00a0<em>SPA\u00a0<\/em>pone a esclusivo carico del venditore). Si consideri inoltre che, grazie a una polizza \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d, il compratore potrebbe riuscire a perfezionare l\u2019acquisizione a un prezzo complessivamente inferiore rispetto a quello dovuto in assenza di assicurazione. Infatti, il prezzo offerto in questo caso, pur scontando i costi dell\u2019assicurazione, apparirebbe comunque vantaggioso per il venditore che, come anticipato, finirebbe per assumere una responsabilit\u00e0 risarcitoria decisamente ridotta.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Polizze assicurative, dinamiche e tempistiche negoziali<\/h2>\n<p>In ogni caso, la stipulazione di una polizza \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d \u2013 sia che avvenga su iniziativa del venditore sia che veda, quale parte, il compratore \u2013 potrebbe offrire il vantaggio di ridurre i tempi di negoziazione del contratto di acquisizione delle partecipazioni sociali. Il venditore sar\u00e0 infatti meno interessato a negoziare i termini e le condizioni delle garanzie convenzionali, potendo essere ritenuto responsabile entro limiti inferiori rispetto a quelli che potrebbero essere pattuiti in assenza di polizza.<\/p>\n<p>\u00c8 bene tenere presente che, al fine di ridurre effettivamente le tempistiche delle trattative, sarebbe sempre opportuno coinvolgere sin dal principio delle negoziazioni la compagnia di assicurazione: solo in questo modo, infatti, quest\u2019ultima potr\u00e0 prendere parte all\u2019attivit\u00e0 di\u00a0<em>due diligence\u00a0<\/em>e acquisire tempestivamente un quadro pi\u00f9 approfondito dell\u2019operazione in modo tale da poter predisporre in tempi rapidi una bozza della polizza da sottoporre all\u2019assicurato. Il ritardo nel coinvolgere la compagnia di<\/p>\n<p>assicurazione, al contrario, potrebbe rappresentare un ostacolo per una spedita prosecuzione delle trattative, soprattutto quando le parti hanno gi\u00e0 raggiunto un accordo sulle previsioni dello\u00a0<em>SPA<\/em>. In tal caso, infatti, si registra una scarsa flessibilit\u00e0 da parte delle compagnie di assicurazione a modificare la propria bozza di polizza e ci\u00f2, inevitabilmente, comporta un allungamento dei tempi per la finalizzazione dell\u2019operazione.<\/p>\n<p>Malgrado i vantaggi di cui si \u00e8 detto, le polizze \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d non coprono tutti i rischi correlati all\u2019inesattezza delle dichiarazioni rese e delle garanzie prestate dal venditore nello\u00a0<em>SPA<\/em>, pur avendo generalmente la medesima durata di queste ultime. Di norma, infatti, sono escluse le\u00a0<em>representations and warranties\u00a0<\/em>dal contenuto particolarmente generico (ad es., la garanzia relativa al rispetto di leggi e regolamenti) e le garanzie di redditivit\u00e0 futura; allo stesso modo, non sono assicurabili i danni consistenti nelle sanzioni (penali o amministrative) derivanti dalla violazione delle garanzie rilasciate ai sensi dello\u00a0<em>SPA<\/em>. Pertanto, l\u2019assicurato \u2013 sia esso il venditore o l\u2019acquirente \u2013 deve valutare attentamente il contenuto della polizza e negoziarne i termini e le condizioni in modo tale che siano ben coordinati con le previsioni dell\u2019accordo di compravendita delle partecipazioni sociali.<\/p>\n<h2>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Conclusioni: il mercato assicurativo e la diffusione delle polizze \u201cW&amp;I\u201d<\/h2>\n<p>Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si pu\u00f2 ritenere che la stipula una polizza \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d possa rivelarsi un utile strumento per il compratore al fine di limitare i rischi connessi a un\u2019operazione di acquisizione di partecipazioni sociali, dato che consente\u00a0<em>ex ante\u00a0<\/em>di allocarli in capo a un soggetto terzo, cui conseguirebbe l\u2019indubbio vantaggio rappresentato da una potenzialmente significativa riduzione dei tempi per la negoziazione del contratto di compravendita. Tuttavia, anche in presenza di una\u00a0<em>R&amp;W insurance<\/em>, \u00e8 opportuno che il compratore esegua un\u2019approfondita attivit\u00e0 di\u00a0<em>due diligence<\/em>, soprattutto al fine di valutare la congruit\u00e0 della protezione offerta dalla polizza, cercando di negoziare e coordinare al meglio le garanzie previste nello\u00a0<em>SPA\u00a0<\/em>e quelle previste nella polizza.<\/p>\n<p>Occorre in ogni caso rilevare che nella prassi del mercato dell\u2019<em>M&amp;A and Transactional\u00a0<\/em>italiano le polizze \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d non sono ancora molto diffuse: risulta infatti che siano state impiegate solo nel 7% delle acquisizioni inferiori ai 25 milioni, sebbene si registri un discreto aumento nelle operazioni di maggior valore (sino al 20% nei\u00a0<em>deal\u00a0<\/em>superiori ai 100 milioni di Euro). Tale aumento si giustifica essenzialmente alla luce dei costi delle polizze in discorso, che sono tali da renderle particolarmente convenienti soprattutto nel contesto di operazioni dal rilevante valore economico. Generalmente, infatti, la compagnia di assicurazione, per svolgere l\u2019attivit\u00e0 necessaria ai fini della predisposizione della prima bozza di polizza, richiede il pagamento anticipato di una commissione che, sebbene sia variabile in funzione della complessit\u00e0 dell\u2019operazione, \u00e8 compresa tra Euro 10.000 ed Euro 50.000; il costo complessivo della polizza, invece, \u00e8 compreso tra il 2% e il 5% del massimale. In ragione della (ancora) scarsa diffusione delle polizze \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d nel mercato dell\u2019<em>M&amp;A and Transactional\u00a0<\/em>nazionale, (per il momento) sembrerebbero non esservi compagnie di assicurazione italiane ad offrirle. Ciononostante, per via dei numerosi vantaggi di cui si \u00e8 sinteticamente cercato di dare conto, \u00e8 diffusa l\u2019opinione secondo cui le polizze \u201c<em>warranty &amp; indemmity<\/em>\u201d si svilupperanno in modo significativo anche nel nostro Paese: \u00e8 solo una questione di tempo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La diffusione della fattispecie Nell\u2019ambito dei negozi traslativi della propriet\u00e0 uno dei rischi principali consiste nella circostanza che il bene oggetto d\u2019acquisto non presenti le caratteristiche dichiarate dal venditore: \u00e8 in questa logica che si giustificano i rimedi previsti dalla disciplina civilistica a favore dell\u2019acquirente per i vizi e le difformit\u00e0 dei beni acquistati [&hellip;]<\/p>","protected":false},"featured_media":3728,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2246","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}