{"id":2250,"date":"2020-02-10T14:07:02","date_gmt":"2020-02-10T14:07:02","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2250"},"modified":"2025-01-27T07:24:12","modified_gmt":"2025-01-27T07:24:12","slug":"le-azioni-di-responsabilita-nei-confronti-degli-amministratori-ex-art-146-comma-2-della-legge-fallimentare","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/le-azioni-di-responsabilita-nei-confronti-degli-amministratori-ex-art-146-comma-2-della-legge-fallimentare\/","title":{"rendered":"Le azioni di responsabilit\u00e0 nei confronti degli amministratori ex art. 146, comma 2 della Legge Fallimentare"},"content":{"rendered":"<h2>1. Premessa<\/h2>\n<p>Un problema a lungo dibattuto in giurisprudenza \u00e8 quello relativo ai profili di responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 di capitali fallite nel caso in cui il giudizio sia promosso dal curatore fallimentare. Nello specifico, il punto di criticit\u00e0 verte sull\u2019interrogativo per cui, in caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili imputabile all\u2019amministratore, sia corretto ritenere che la liquidazione del danno debba essere effettuata sulla base del criterio della differenza tra l\u2019attivo e il passivo accertati nell\u2019ambito della procedura concorsuale. Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, fornendo un\u2019interpretazione decisiva della problematica in esame tramite l\u2019enunciazione di un preciso principio di diritto, secondo cui: \u201c[\u2026]\u00a0<em>la mancanza di scritture contabili della societ\u00e0, pur se addebitabile all\u2019amministratore convenuto, di per s\u00e9 sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l\u2019attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno\u00a0<\/em>[\u2026]\u201d.<\/p>\n<p>Nella fattispecie in esame la Corte si era espressa in merito alla citazione in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, nel maggio del 2001, dell\u2019amministratore unico di una s.r.l. fallita da parte del curatore del fallimento, con domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla societ\u00e0. In particolare, si lamentava che il convenuto non si fosse comportato con la dovuta diligenza, mancando di provvedere, tra le altre cose, alla tenuta dei libri sociali e alla redazione dei bilanci relativi agli anni 1994 e 1995, consentendo inoltre la distrazione di beni custoditi in locali della societ\u00e0 e rendendosi quindi responsabile, a opinione del curatore, dello stato di insolvenza e del fallimento della societ\u00e0. La domanda di risarcimento veniva accolta in primo grado e confermata in appello, liquidando il danno nella misura pari alla differenza tra il passivo e l\u2019attivo rilevati nell\u2019ambito della procedura di fallimento della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il ricorso in Cassazione da parte del convenuto e la replica con controricorso da parte dell\u2019attore, a seguito del riscontro di un disallineamento nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia, sono stati quindi assegnati alle Sezioni Unite.<\/p>\n<h2>2. La giurisprudenza della Cassazione<\/h2>\n<p>Come si \u00e8 detto, la problematica in esame \u00e8 relativa all\u2019individuazione e liquidazione del danno nel caso di un\u2019azione di responsabilit\u00e0 promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell\u2019amministratore della societ\u00e0 fallita. In altre parole, ci\u00f2 che si discute in giurisprudenza \u00e8 se debba essere provato il nesso di causalit\u00e0 tra i comportamenti dell\u2019amministratore, ad esempio la mancata tenuta dei libri contabili, e il preteso danno sul patrimonio della societ\u00e0 fallita, nonch\u00e9 i criteri stessi di determinazione di quel danno.<\/p>\n<p>Per un decennio la Suprema Corte si era dimostrata favorevole alla sussistenza della responsabilit\u00e0 in capo all\u2019amministratore nella fattispecie in esame e all\u2019impiego del sopracitato criterio di determinazione del danno. Tuttavia, negli anni successivi non sono mancate, da gran parte della dottrina, numerose critiche in merito all\u2019adeguatezza di tale criterio, inducendo quindi la giurisprudenza a procedere a un ripensamento della tematica in oggetto. In effetti, le successive pronunce della Suprema Corte hanno escluso che siffatto criterio differenziale potesse essere impiegato nelle azioni di responsabilit\u00e0\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>art. 146 c. 2 l. fall., se non nel caso in cui il danno patrimoniale e il conseguente fallimento della societ\u00e0 si fossero verificati per fatto imputabile agli amministratori. Conseguenza di questo orientamento \u00e8 quindi la necessit\u00e0 non solo di provare la violazione degli obblighi e doveri a essi imposti per legge, ma, a maggior ragione, che da quelle violazioni fosse sorto il pregiudizio alla societ\u00e0.<\/p>\n<p>Tale indirizzo si \u00e8 poi confermato anche nelle successive giurisprudenze di legittimit\u00e0, salvo qualche caso isolato in cui si \u00e8 sostenuto che, nell\u2019ipotesi in cui la prova del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio subito fosse resa impossibile proprio dalla mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, allora si sarebbe dovuta verificare un\u2019inversione dell\u2019onere della prova dovendosi, inoltre, liquidare il danno nella misura della differenza tra l\u2019attivo e il passivo.<\/p>\n<p>In ogni caso, due sono le circostanze dalle quali si intuisce l\u2019auspicabilit\u00e0 di un intervento delle Sezioni Unite a riguardo e, di conseguenza, l\u2019attuale importanza della sentenza n. 9100 del 2015. Da un lato il fatto che, come si \u00e8 visto, la giurisprudenza non fosse affatto unita sul punto, dall\u2019altro, il rilievo che dei vari doveri che possono essere imposti dalla legge<em>,\u00a0<\/em>dall\u2019atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori, non tutti presentino dei contorni nitidi e puntualmente specificati, rendendo necessaria una valutazione caso per caso delle conseguenze dannose scaturenti dalla violazione di siffatti obblighi.<\/p>\n<p>Dello stesso avviso anche una parte minoritaria della dottrina, v. F. DEL VECCHIO,\u00a0<em>La responsabilit\u00e0 degli amministratori a norma dell\u2019art. 146 comma 2 l. fall.<\/em>, in\u00a0<em>Giur. mer.<\/em>, 1990, III, 505 \u2013 509. L\u2019autore affermava infatti che il curatore non fosse tenuto a provare il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019inadempimento e il danno nel caso in cui mancassero o fossero irregolari le scritture contabili, ritenendosi applicabile, per la quantificazione del danno, il criterio della differenza tra l\u2019attivo e il passivo del fallimento.<\/p>\n<h2>3. La sentenza n. 9100 del 2015<\/h2>\n<p>Risulta quindi chiaro che, proprio in ragione della variet\u00e0 dei doveri che gravano sull\u2019amministratore, sia necessario per ogni fattispecie considerata fare chiarezza su quali di questi adempimenti siano quelli che si ritiene egli abbia violato. Questa indagine si pone certamente come propedeutica a quella di individuazione del danno e dei criteri per la sua quantificazione, nonch\u00e9 alle tematiche relative al nesso di causalit\u00e0 e alla ripartizione dell\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>In effetti, questo sembra essere l\u2019<em>iter\u00a0<\/em>seguito dalle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, le quali, innanzitutto, hanno richiamato il principio generale per cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l\u2019adempimento del contratto che per la risoluzione e il risarcimento del danno, ha l\u2019onere di allegare l\u2019inadempimento del convenuto (8). A tal riguardo risulta fondamentale allora il richiamo operato nei confronti delle Sezioni Unite n. 577 del 2008 per cui l\u2019allegazione del creditore non pu\u00f2 attenere a un semplice inadempimento, ma a un inadempimento qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Da ci\u00f2 consegue che sull\u2019attore gravi l\u2019onere non solo di allegare, ma anche di provare gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilit\u00e0 civile, ossia il danno e il nesso di causalit\u00e0.<\/p>\n<p>A seguito di questa doverosa premessa, ci si chiede, come detto, quali inadempimenti qualificati imputabili all\u2019amministratore siano, quindi, astrattamente efficienti a produrre un danno corrispondente al deficit patrimoniale accumulato dalla societ\u00e0 fallita e accertato in sede concorsuale. Tale ricerca sembra essere decisiva, perch\u00e9 solo nei confronti di simili inadempimenti pare ammissibile l\u2019utilizzo del criterio della differenza tra l\u2019attivo e il passivo, oggetto della nostra attenzione, accertati nell\u2019ambito della procedura concorsuale. In questo senso, per usare le parole della Suprema Corte, inadempimenti rilevanti a tal fine \u201c<em>potrebbero essere soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell\u2019impresa cos\u00ec generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l\u2019intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell\u2019insolvenza<\/em>\u201d. \u00c8 da ritenersi, allora, che in situazioni diverse da queste sarebbe mancante qualsiasi presupposto logico per l\u2019applicazione del suddetto criterio. Una diversa impostazione avrebbe come conseguenza, infatti, l\u2019allocazione del rischio di impresa e, quindi, del rischio di possibili perdite, automaticamente sulle spalle dell\u2019amministratore, ritenendolo per questo responsabile del fallimento della societ\u00e0 unicamente per il fatto che questo si sia verificato, il che pare francamente inammissibile.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, gli inadempimenti imputati all\u2019amministratore nel caso di specie si riferivano alla distrazione di alcuni beni mobili custoditi in un magazzino della societ\u00e0, alla mancata redazione di due bilanci d\u2019esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali e, soprattutto, all\u2019omessa tenuta della contabilit\u00e0 sociale. In effetti, nessuna di queste violazioni sembra essere in grado di generare nulla pi\u00f9 che un maggior onere nell\u2019espletamento dei compiti del curatore o, nella peggiore delle ipotesi, un aggravio nei costi della procedura concorsuale e, certamente, da esse non pu\u00f2 derivare l\u2019insolvenza o lo sbilancio patrimoniale della societ\u00e0 divenuta insolvente, dato che, come lucidamente precisato dalla Suprema Corte, \u201c<em>la contabilit\u00e0 registra gli accadimenti economici che interessano l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa, non li determina<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A niente varrebbe il richiamo al principio della cosiddetta prossimit\u00e0 e vicinanza della prova, per cui opererebbe un\u2019inversione dell\u2019onere della prova\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>art. 2697 c.c., giacch\u00e9, posta l\u2019incertezza dei confini applicativi di tale principio, la Corte rileva come questo non sia applicabile nel caso di specie, richiedendosi che l\u2019inadempimento allegato dall\u2019attore sia almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, nesso che non pu\u00f2 dirsi sussistente tra la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e il deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.<\/p>\n<h2>4. Conclusioni<\/h2>\n<p>Alla luce di quanto precedentemente affermato, la Corte statuisce che il criterio di liquidazione del danno sulla base della differenza tra l\u2019attivo e il passivo accertati in ambito fallimentare possa essere utilizzato soltanto ai fini della liquidazione equitativa del danno, \u201c<em>purch\u00e9 siano indicate le ragioni che non hanno permesso l\u2019accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell\u2019amministratore e purch\u00e9 il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale principio sembra ampiamente condivisibile, soprattutto in riferimento a quanto osservato dalla stessa Corte in un passaggio precedente. In effetti, una soluzione diversa da quella appena prospettata avrebbe l\u2019effetto di attribuire al risarcimento del danno una funzione palesemente sanzionatoria, il che pare decisamente inammissibile, perlomeno fino a quando ci\u00f2 non venga previsto espressamente da una norma di legge, cos\u00ec come richiesto dall\u2019art 25 Cost., comma 2 e dall\u2019art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell\u2019Uomo e delle libert\u00e0 fondamentali.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Premessa Un problema a lungo dibattuto in giurisprudenza \u00e8 quello relativo ai profili di responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 di capitali fallite nel caso in cui il giudizio sia promosso dal curatore fallimentare. 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