{"id":2251,"date":"2020-02-10T14:07:56","date_gmt":"2020-02-10T14:07:56","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2251"},"modified":"2025-01-27T07:24:06","modified_gmt":"2025-01-27T07:24:06","slug":"il-nuovo-approccio-al-fallimento-delle-imprese-e-allinsolvenza-della-commissione-europea","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/il-nuovo-approccio-al-fallimento-delle-imprese-e-allinsolvenza-della-commissione-europea\/","title":{"rendered":"Il nuovo approccio al fallimento delle imprese e all\u2019insolvenza della Commissione Europea"},"content":{"rendered":"<h2>1. Premessa<\/h2>\n<p>Il Parlamento Europeo, con Risoluzione del 17 novembre 2011, aveva rilevato che le disparit\u00e0 tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza avrebbero potuto pregiudicare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione delle imprese insolventi, favorendo peraltro il deprecabile fenomeno del c.d.\u00a0<em>forum shopping<\/em>. Sotto altro profilo, il Parlamento Europeo, con il medesimo provvedimento, pur avendo preso atto dell\u2019impossibilit\u00e0 di pervenire a un diritto sostanziale comune a tutti gli Stati membri in materia di insolvenza, aveva riscontrato l\u2019esistenza di aree del diritto della crisi d\u2019impresa in cui l\u2019armonizzazione si sarebbe rivelata molto utile e di attuazione relativamente agevole.<\/p>\n<p>Pertanto, il Parlamento Europeo aveva richiesto alla Commissione Europea di formulare una o pi\u00f9 proposte legislative in materia fallimentare.<\/p>\n<p>La Commissione Europea, dal canto suo, ha risposto a questa Risoluzione con due importanti iniziative: la prima consistente nella revisione del Regolamento CE n. 1346\/2000 (riguardante il regime applicabile alle c.d. insolvenze transfrontaliere) e la seconda rappresentata dalla Raccomandazione del 12 marzo 2014 qui in esame.<\/p>\n<p>Al riguardo, pare appena il caso di osservare che numerosi elementi contenuti nella Raccomandazione sono rinvenibili \u2013 in quanto gi\u00e0 previsti \u2013 all\u2019interno della legge fallimentare italiana e, in particolare, nel complesso di regole applicabili al concordato preventivo, oggetto in questi ultimi anni di interventi radicali e \u201cortopedici\u201d del legislatore che ne hanno sensibilmente innovato la disciplina.<\/p>\n<h2>2. Ambito di applicazione e obiettivi<\/h2>\n<p>Occorre preliminarmente chiarire che la Raccomandazione qui analizzata non si applica alle imprese assicuratrici, agli enti creditizi, alle imprese di investimento e, pi\u00f9 in generale, agli altri istituti finanziari soggetti a regimi speciali di risanamento e risoluzione delle crisi in cui le autorit\u00e0 di vigilanza nazionali godono di ampi poteri di intervento. Resta invece salva la facolt\u00e0 dei legislatori nazionali di estendere l\u2019applicazione dei principi espressi nella Raccomandazione anche nei confronti dei consumatori, bench\u00e9 essi non ne risultino esplicitamente i destinatari.<\/p>\n<p>Con riferimento alle finalit\u00e0 perseguite, invece, il provvedimento adottato dalla Commissione Europea intende anzitutto favorire la ristrutturazione \u201cprecoce\u201d delle imprese che si trovino ad affrontare una situazione di momentanea difficolt\u00e0 finanziaria, in modo tale da impedirne l\u2019insolvenza e scongiurare gli effetti negativi che da tale circostanza derivano, non solo per il debitore ma anche per i creditori e, pi\u00f9 in generale, per il sistema economico-produttivo.<\/p>\n<p>La Raccomandazione in esame mira altres\u00ec a favorire la c.d. \u201c<em>fresh start<\/em>\u201d, ossia \u00abil reinserimento nel contesto economico degli imprenditori gi\u00e0 assoggettati a procedura\u00bb, sulla scia di alcuni dati statistici dell\u2019Unione Europea i quali dimostrano che, tra gli imprenditori attualmente operanti con successo, il 18% aveva fallito il primo tentativo.<\/p>\n<p>Secondo la Commissione Europea, tali obiettivi possono essere raggiunti unicamente mediante interventi\u00a0<em>ad hoc\u00a0<\/em>da parte dei legislatori nazionali che \u2013 in una prospettiva di armonizzazione fra i diversi ordinamenti degli Stati membri \u2013 siano finalizzati a \u00abridurre le divergenze e le inefficienze che ostacolano la ristrutturazione precoce di imprese sane in difficolt\u00e0 finanziaria e la possibilit\u00e0 per gli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunit\u00e0\u00bb. A questo fine, il provvedimento in esame ha previsto \u00abnorme minime in materia di (a) quadri di ristrutturazione preventiva, e (b) liberazione dai debiti degli imprenditori falliti\u00bb alle quali gli Stati membri devono ispirarsi nell\u2019attuazione della Raccomandazione.<\/p>\n<h2>3. Ristrutturazione preventiva<\/h2>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne pi\u00f9 in particolare la ristrutturazione preventiva delle imprese in crisi, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a predisporre un quadro normativo idoneo a consentire al debitore di accedere a misure e procedure di ristrutturazione \u00abnon appena sia evidente che sussiste probabilit\u00e0 di insolvenza\u00bb, senza tuttavia che tale iniziativa comporti per il debitore in crisi una perdita del controllo diretto della gestione dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>La Commissione Europea auspica altres\u00ec che la procedura di ristrutturazione sia strutturata in modo tale da svolgersi in tempi rapidi e con costi contenuti, limitando il ricorso al giudice nei soli casi in cui risulti effettivamente necessario e funzionale a una miglior tutela dei diritti dei creditori e dei terzi.<\/p>\n<h4>3.1. Sospensione delle azioni esecutive individuali e della procedura di insolvenza<\/h4>\n<p>La Commissione ha precisato che l\u2019inizio delle operazioni di ristrutturazione dell\u2019impresa in crisi non deve impedire al debitore di richiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali proposte nei suoi confronti dai creditori, quand\u2019anche questi ultimi siano titolari di un privilegio o di una garanzia. Peraltro, secondo le indicazioni della Commissione, in tale periodo di sospensione dovrebbero essere altres\u00ec sospesi sia l\u2019obbligo per il debitore di presentare istanza per il proprio fallimento, sia la facolt\u00e0 per i creditori di richiedere l\u2019apertura della procedura di insolvenza nei confronti del debitore.<\/p>\n<p>Tuttavia, allo scopo di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori, la durata della sospensione dovrebbe essere stabilita in funzione della complessit\u00e0 delle operazioni di ristrutturazione previste e, in ogni caso, non dovrebbe essere superiore a quattro mesi.<\/p>\n<p>Appare evidente che le previsioni normative appena menzionate si fondino sul convincimento che il risanamento delle imprese in crisi sia un valore da tutelare e, per tale ragione, la Commissione ha inteso evitare che il buon esito delle operazioni di ristrutturazione e i benefici che ne conseguono possano essere compromessi dall\u2019esercizio di azioni individuali da parte dei singoli creditori.<\/p>\n<h4>3.2. I nuovi finanziamenti<\/h4>\n<p>La Raccomandazione in esame, a conferma del\u00a0<em>favor\u00a0<\/em>delle istituzioni europee verso la prevenzione dell\u2019insolvenza e il recupero delle imprese in crisi, ha previsto che i finanziamenti concessi per l\u2019attuazione del piano di ristrutturazione non debbano poter essere \u00abdichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori\u00bb, in modo tale da incentivare il sostegno finanziario alle imprese in difficolt\u00e0. La Raccomandazione ha inoltre chiarito che i soggetti che concedono i nuovi finanziamenti, previsti nel piano di ristrutturazione omologato dal giudice, dovrebbero essere esonerati da qualsiasi responsabilit\u00e0 (civile o penale) connessa al processo di ristrutturazione.<\/p>\n<p>Si tratta per la verit\u00e0 di \u00abregole minime\u00bb che per\u00f2 appaiono perfettamente coerenti con lo spirito e la\u00a0<em>ratio\u00a0<\/em>complessiva del provvedimento.<\/p>\n<h4>3.3. Il piano di ristrutturazione: contenuto e caratteristiche<\/h4>\n<p>Il provvedimento analizzato in questa sede \u00e8 intervenuto, in primo luogo, sul contenuto minimo del piano di ristrutturazione, precisando che esso dovrebbe contenere una descrizione dettagliata\u00a0<em>i)\u00a0<\/em>dei creditori interessati dal piano;\u00a0<em>ii)\u00a0<\/em>degli effetti della ristrutturazione proposta su singoli crediti o categorie di crediti;\u00a0<em>iii)\u00a0<\/em>della posizione dei creditori riguardo al piano di ristrutturazione;\u00a0<em>iv)\u00a0<\/em>delle condizioni per (eventuali) nuovi finanziamenti; nonch\u00e9\u00a0<em>v)\u00a0<\/em>dell\u2019idoneit\u00e0 del piano a impedire l\u2019insolvenza del debitore e a garantire la redditivit\u00e0 futura dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Quanto alla struttura, la Raccomandazione in esame ha precisato che il piano pu\u00f2 contemplare la suddivisione dei creditori in classi, purch\u00e9 a ciascuna classe appartengano creditori portatori di interessi omogenei. Da questo punto di vista, un utile elemento discretivo \u00e8 sicuramente rappresentato dalla circostanza che i creditori siano o meno titolari di una garanzia.<\/p>\n<p>Peraltro, pi\u00f9 in generale, la Commissione Europea ha voluto garantire ai creditori interessati dalla procedura di ristrutturazione il massimo grado di coinvolgimento, invitando i legislatori dei singoli Stati membri a prevedere modalit\u00e0 di partecipazione al voto con mezzi di comunicazione a distanza.<\/p>\n<h4>3.4. Modalit\u00e0 di attuazione del piano, omologazione ed effetti<\/h4>\n<p>Allo scopo di semplificare le modalit\u00e0 di accesso alle procedure di ristrutturazione dell\u2019impresa in crisi, il provvedimento in esame ha previsto che il debitore debba essere posto in condizione di avviare il processo di risanamento \u00absenza dover iniziare ufficialmente un\u2019azione in giudizio\u00bb.<\/p>\n<p>Si colloca lungo la stessa linea di intervento la previsione in virt\u00f9 della quale il giudice non \u00e8 obbligatoriamente tenuto a nominare un \u00abmediatore o supervisore\u00bb, dovendo piuttosto valutare di volta in volta se tale nomina sia o meno necessaria, considerato che il mediatore ha il compito di assistere il debitore e i creditori nel condurre a buon fine il negoziato sul piano di ristrutturazione, mentre il supervisore esercita essenzialmente una funzione di controllo sulla regolarit\u00e0 del negoziato. Alla luce di quanto precede, e con specifico riferimento al nostro ordinamento, si pu\u00f2 osservare che la figura del mediatore non \u00e8 perfettamente sovrapponibile a quella del commissario giudiziale dei nostri concordati preventivi: rimane dunque da capire se quest\u2019ultimo possa esercitare anche le funzioni di mediatore o se, in caso contrario, sia necessario procedere alla nomina di un altro soggetto che possa assumere ed esercitare tali specifiche funzioni.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne invece le modalit\u00e0 di adozione del piano, la Commissione ha inteso innanzitutto assicurare la vincolativit\u00e0 del piano di ristrutturazione nei confronti di tutti i creditori, una volta che sia stato approvato dalla maggioranza di questi e omologato dal giudice. Peraltro, nel caso in cui sia stata prevista la suddivisione in classi, il piano di ristrutturazione dovrebbe essere approvato dalla maggioranza dei crediti di ciascuna classe.<\/p>\n<p>Nondimeno, in una prospettiva di certezza del diritto e di tutela dei differenti interessi coinvolti nella procedura di ristrutturazione, il piano che abbia ripercussioni nei confronti dei creditori dissenzienti o che preveda nuovi finanziamenti dovrebbe essere vincolante unicamente dopo che sia intervenuta l\u2019omologazione da parte del giudice, che tuttavia potr\u00e0 avvenire esclusivamente qualora siano state rispettate una serie di condizioni minime di garanzia, dettagliate nella Raccomandazione.<\/p>\n<p>Risponde alle medesime esigenze di garanzia la previsione per effetto della quale tutti i creditori potenzialmente interessati dal piano di ristrutturazione dovrebbero essere informati dei suoi contenuti e godere del diritto di opporsi, proponendo ricorso contro il piano stesso. Anche in questo caso, per\u00f2, la Commissione si \u00e8 sforzata di contemperare l\u2019interesse \u2013 particolare \u2013 dei creditori pregiudicati dal piano a opporsi a quanto in esso previsto e quello \u2013 generale \u2013 al risanamento dell\u2019impresa. \u00c8 stato infatti disposto che, in linea di principio, il ricorso contro il piano di ristrutturazione non deve sospenderne l\u2019attuazione.<\/p>\n<p>La Commissione, tuttavia, ha voluto impedire un impiego meramente dilatorio e opportunistico degli strumenti di prevenzione dell\u2019insolvenza del debitore in crisi, chiarendo che, in ogni caso, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinch\u00e9 il giudice possa respingere i piani che appaiano manifestamente inidonei rispetto alla ristrutturazione dell\u2019impresa o a garantirne la redditivit\u00e0 futura.<\/p>\n<p>A ogni modo, dal punto di vista dell\u2019efficacia, \u00e8 opportuno precisare che la Raccomandazione in esame parrebbe distinguere tra piani votati all\u2019unanimit\u00e0 (in quanto tali idonei a vincolare tutti i creditori a prescindere dall\u2019intervento del giudice) e piani non votati all\u2019unanimit\u00e0 (che, viceversa, necessitano dell\u2019omologazione del giudice per poter vincolare tutti i creditori, ancorch\u00e9 dissenzienti).<\/p>\n<p>A tal proposito \u00e8 possibile notare che, sebbene il provvedimento della Commissione intenda semplificare notevolmente l\u2019accesso alle procedure di ristrutturazione dell\u2019impresa in crisi valorizzandone \u2013 da una parte \u2013 gli aspetti privatistici e riducendo \u2013 dall\u2019altra parte \u2013 l\u2019intervento del giudice, resta comunque fermo in capo all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria sia il potere di accordare il beneficio della sospensione delle azioni esecutive, sia quello di omologare il piano, in modo tale da renderlo vincolante anche nei confronti dei creditori che abbiano manifestato il proprio dissenso.<\/p>\n<h2>4. Fresh start<\/h2>\n<p>Come si \u00e8 anticipato, l\u2019altro macro-obiettivo del provvedimento in esame \u00e8 permettere all\u2019imprenditore \u201conesto ma sfortunato\u201d di godere di una seconda\u00a0<em>chance<\/em>. La Raccomandazione ha pertanto previsto che l\u2019imprenditore sia ammesso al beneficio della liberazione integrale dei debiti interessati dal procedimento di composizione della crisi dopo un massimo di tre anni decorrenti dalla data del fallimento, in caso di procedura liquidatoria, ovvero dall\u2019attuazione del piano di ristrutturazione, in caso di procedura di risanamento.<\/p>\n<p>Occorre tuttavia tenere ben presente che il beneficio della liberazione dai debiti ha carattere premiale e, di conseguenza, non pu\u00f2 essere concesso all\u2019imprenditore che abbia agito in modo disonesto o in male fede ovvero che non abbia cooperato in funzione della tutela degli interessi dei creditori, ad esempio, non aderendo a un piano di ristrutturazione particolarmente idoneo a tal fine.<\/p>\n<p>Peraltro, nella visione della Commissione, ferme le condizioni appena richiamate, l\u2019effetto dell\u2019esdebitazione dovrebbe essere una conseguenza automatica del decorso del termine triennale dal fallimento o dall\u2019attuazione del piano di risanamento, senza che sia necessaria alcuna specifica richiesta al giudice.<\/p>\n<h2>5. Conclusioni<\/h2>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>I primi commenti relativi alla Raccomandazione in esame sono stati complessivamente favorevoli, sebbene non siano mancate alcune critiche delle quali, sia pure sinteticamente, pare opportuno rendere conto.<\/p>\n<p>In particolare, bench\u00e9 siano stati apprezzati i contenuti del provvedimento adottato dalla Commissione Europea, ha destato alcune perplessit\u00e0 lo strumento normativo scelto per veicolarne l\u2019attuazione negli ordinamenti degli Stati membri, ossia la Raccomandazione, la quale, data la natura non vincolante, rischierebbe di tradursi in un intervento scarsamente incisivo al lato pratico.<\/p>\n<p>Peraltro, tale preoccupazione parrebbe rivelarsi ancor pi\u00f9 fondata a fronte delle brevi tempistiche previste per l\u2019attuazione della Raccomandazione medesima. \u00c8 stato infatti stabilito che gli Stati membri debbano procedere ad attuare i principi in essa enunciati entro 12 mesi dalla sua pubblicazione, avvenuta il 12 marzo 2014, e che la Commissione ne valuter\u00e0 l\u2019attuazione entro 18 mesi, decorrenti dalla stessa data.<\/p>\n<p>Per tale ragione, pur auspicando che la scelta della Commissione Europea si riveli adeguata ed efficace, \u00e8 emerso il convincimento che la traduzione in diritto vigente dei principi espressi nella Raccomandazione richieder\u00e0 tempistiche maggiori rispetto a quelle previste. \u00c8 stato pertanto suggerito di non escludere\u00a0<em>a priori\u00a0<\/em>l\u2019opportunit\u00e0 di adottare, in un secondo momento e in caso di mancata attuazione della Raccomandazione, una direttiva in modo da abbreviare i tempi per la realizzazione dei medesimi obiettivi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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