{"id":2252,"date":"2020-02-10T14:08:55","date_gmt":"2020-02-10T14:08:55","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2252"},"modified":"2025-01-27T07:23:58","modified_gmt":"2025-01-27T07:23:58","slug":"la-start-up-innovativa","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/la-start-up-innovativa\/","title":{"rendered":"La \u201cstart-up innovativa\u201d"},"content":{"rendered":"<p>1. Premessa.<\/p>\n<p>Di seguito \u00e8 riportata una sintetica illustrazione della disciplina della \u201cstart-up innovativa\u201d<br \/>\nintrodotta dal c.d. \u201cDecreto Crescita 2.0\u201d, ossia il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179,<br \/>\nrecante \u201cUlteriori misure urgenti per la crescita del Paese\u201d, convertito in Legge 17 dicembre 2012,<br \/>\nn. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294.<\/p>\n<p>La recente riforma, ispirandosi alla necessit\u00e0 di innovare gli strumenti dedicati alle imprese, al<br \/>\nfine di renderle pi\u00f9 competitive e \u201cflessibili\u201d ha in particolare previsto la start-up innovativa al fine<br \/>\ndi favorire lo sviluppo di un contesto economico e imprenditoriale favorevole all\u2019innovazione,<br \/>\nalla ricerca e allo sviluppo, nonch\u00e9 capace di promuovere una maggiore mobilit\u00e0 sociale e attrarre<br \/>\nnuovi investimenti e capitali, anche dall\u2019estero.<\/p>\n<p>La nuova disciplina si caratterizza, in generale, per il fatto di contemplare una serie di<br \/>\nvantaggi e di benefici \u2013 sia di natura civilistica, sia di natura fiscale \u2013 a favore delle imprese che<br \/>\nadottano tale veste societaria, a condizione tuttavia che (i) siano soddisfatti alcuni requisiti formali<br \/>\ne sostanziali previsti per la costituzione della start-up innovativa e (ii) la societ\u00e0 sia iscritta nella<br \/>\napposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese.<\/p>\n<p>2. Definizione di start-up innovativa e requisiti necessari.<\/p>\n<p>Il secondo comma dell\u2019art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cos\u00ec come modificato dalla<br \/>\nlegge di conversione) prevede una serie di requisiti formali e sostanziali necessari affinch\u00e9<br \/>\nun\u2019impresa possa essere qualificata come start-up innovativa.<\/p>\n<p>Innanzitutto, sotto il profilo formale, pu\u00f2 essere start-up innovativa la societ\u00e0 di capitali (e<br \/>\nquindi: la societ\u00e0 per azioni, la societ\u00e0 in accomandita per azioni, la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0<br \/>\nlimitata \u2013 anche nella forma di S.r.l. semplificata o S.r.l. a 1 euro), costituita anche in forma<br \/>\ncooperativa, di diritto italiano, ovvero la societ\u00e0 europea residente in Italia, le cui azioni o quote<br \/>\nrappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un<br \/>\nsistema multilaterale di negoziazione.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019aspetto sostanziale, la disciplina richiede la presenza di una serie di requisiti<br \/>\naffinch\u00e9 l\u2019ente societario possa qualificarsi quale start-up innovativa. In particolare:<br \/>\na) la societ\u00e0 deve essere costituita e svolgere attivit\u00e0 d\u2019impresa da non pi\u00f9 di 48 mesi;<br \/>\nb) la societ\u00e0 deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;<br \/>\nc) a partire dal secondo anno di attivit\u00e0, il totale del valore della produzione annua, cos\u00ec<br \/>\ncome risultante dall\u2019ultimo bilancio (approvato entro sei mesi dalla chiusura<br \/>\ndell\u2019esercizio), non deve essere superiore a 5 milioni di euro;<br \/>\nd) la societ\u00e0 non deve distribuire o comunque aver distribuito utili;<br \/>\ne) la societ\u00e0 deve avere quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la<br \/>\nproduzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore<br \/>\ntecnologico;<br \/>\nf) la societ\u00e0 non deve essere stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o a<br \/>\nseguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.<\/p>\n<p>Fermi restando tali requisiti, la start-up innovativa deve inoltre possedere almeno uno dei<br \/>\nseguenti ulteriori requisiti sostanziali:<br \/>\n1) le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla societ\u00e0 devono essere uguali o superiori al<br \/>\n15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo<br \/>\nper le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l\u2019acquisto e la locazione di<br \/>\nbeni immobili. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altres\u00ec da<br \/>\nannoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo<br \/>\nprecompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del<br \/>\nbusiness plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i<br \/>\ncosti lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivit\u00e0 di ricerca e<br \/>\nsviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di<br \/>\npropriet\u00e0 intellettuale, termini e licenze d\u2019uso;<br \/>\n2) la societ\u00e0 deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in<br \/>\npercentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in<br \/>\npossesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca<br \/>\npresso un\u2019universit\u00e0 italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,<br \/>\nda almeno tre anni, attivit\u00e0 di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,<br \/>\nin Italia o all\u2019estero, ovvero deve impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi<br \/>\ndella forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;<br \/>\n3) la societ\u00e0 deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa<br \/>\nindustriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di<br \/>\nprodotto a semiconduttori o a una nuova variet\u00e0 vegetale, ovvero deve essere titolare dei<br \/>\ndiritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro<br \/>\npubblico speciale per i programmi per elaboratore, purch\u00e9 tali privative siano<br \/>\ndirettamente afferenti all\u2019oggetto sociale e all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa.<\/p>\n<p>Il testo previgente dell\u2019art. 25, secondo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiedeva<br \/>\nche, nelle start-up innovative, i soci persone fisiche dovessero detenere, al momento della<br \/>\ncostituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative<br \/>\ndel capitale sociale e dei diritti di voto nell\u2019assemblea ordinaria dei soci. Tale previsione,introdotta con<br \/>\nl\u2019intento di garantire l\u2019aspetto personalistico della compagine sociale che costituiva<br \/>\ne promuoveva la start-up nella sua fase iniziale, \u00e8 stata tuttavia abrogata dall\u2019art. 9, sedicesimo<br \/>\ncomma, lett. a), del c.d. \u201cDecreto Lavoro\u201d (ossia il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76,<br \/>\nconvertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99). Pertanto, a seguito<br \/>\ndell\u2019eliminazione dei predetti vincoli alla composizione del capitale sociale della start-up nei primi<br \/>\n24 mesi dalla sua costituzione, \u00e8 ora consentito ai fondi di investimento e di venture capital investire<br \/>\nsin da subito, senza vincoli di sorta, nel capitale delle societ\u00e0 costituitesi come start-up innovative.<\/p>\n<p>3. Incubatore di start-up innovative certificato.<\/p>\n<p>Accanto alla figura della start-up innovativa, la disciplina normativa prevede anche l\u2019ulteriore<br \/>\nfigura della c.d. societ\u00e0 \u201cincubatore certificato di start-up innovative\u201d, definita come la societ\u00e0<br \/>\ndi capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la societ\u00e0<br \/>\neuropea residente in Italia, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up<br \/>\ninnovative. In particolare, per essere qualificata da tale forma, la societ\u00e0 deve possedere i seguenti<br \/>\nrequisiti:<br \/>\na) deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,<br \/>\nquali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;<br \/>\nb) deve disporre di attrezzature adeguate all\u2019attivit\u00e0 delle start-up innovative, quali sistemi di<br \/>\naccesso a banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o<br \/>\nprototipi;<br \/>\nc) deve essere amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di<br \/>\nimpresa e innovazione e deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza<br \/>\nmanageriale permanente;<br \/>\nd) deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con universit\u00e0, centri di<br \/>\nricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivit\u00e0 e progetti collegati a<br \/>\nstart-up innovative;<br \/>\ne) deve essere in possesso di un\u2019adeguata e comprovata esperienza nell\u2019attivit\u00e0 di sostegno<br \/>\na start-up innovative.<\/p>\n<p>Il possesso di tali requisiti \u00e8 autocertificato dall\u2019incubatore di start-up innovative mediante<br \/>\ndichiarazione sottoscritta dal proprio rappresentante legale, al momento dell\u2019iscrizione nella<br \/>\nsezione speciale del Registro delle Imprese.<\/p>\n<p>4. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed esenzione dagli<br \/>\noneri per l\u2019avvio.<\/p>\n<p>Per poter godere dei vari benefici previsti dalla normativa, le start-up innovative e gli<br \/>\nincubatori certificati sono tenuti all\u2019iscrizione obbligatoria nell\u2019apposita sezione speciale del<br \/>\nRegistro delle Imprese.<\/p>\n<p>Inoltre, dal momento dell\u2019iscrizione nella sezione speciale, la start-up innovativa e l\u2019incubatore<br \/>\ncertificato sono esonerati dal pagamento dell\u2019imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli<br \/>\nadempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonch\u00e9 dal pagamento del diritto<br \/>\nannuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali esenzioni sono tuttavia condizionate al<br \/>\nmantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l\u2019acquisizione della qualifica di start-up<br \/>\ninnovativa e di incubatore certificato e durano al massimo per quattro anni dall\u2019iscrizione.<\/p>\n<p>5. Deroghe al diritto societario.<\/p>\n<p>Al fine di favorire le start-up innovative e gli incubatori certificati sono previste diverse<br \/>\ndisposizioni derogatorie della disciplina civilistica societaria. In particolare:<br \/>\n1) \u00e8 possibile posticipare sino al secondo anno di esercizio la delibera di riduzione del<br \/>\ncapitale sociale nel caso di perdita a meno di un terzo, in deroga a quanto specificamente<br \/>\nprevisto dagli artt. 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma c.c.;<br \/>\n2) nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l\u2019assemblea dei soci<br \/>\npu\u00f2 disporre il rinvio alla chiusura dell\u2019esercizio successivo la deliberazione di riduzione<br \/>\ndel capitale e il contemporaneo aumento dello stesso sino a una cifra non inferiore al<br \/>\nminimo legale, cos\u00ec come previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.;<br \/>\n3) l\u2019atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l., anche in deroga a<br \/>\nquanto previsto dal codice civile, pu\u00f2 creare categorie di quote che non attribuiscono<br \/>\ndiritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla<br \/>\npartecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o<br \/>\nsubordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;<br \/>\n4) le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di s.r.l.<br \/>\npossono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a<br \/>\nquanto espressamente previsto dall\u2019art. 2468, comma primo, c.c.;<br \/>\n5) sempre nelle start-up innovative costituite in forma di s.r.l., il divieto di operazioni sulle<br \/>\nproprie partecipazioni stabilito dall\u2019art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora<br \/>\nl\u2019operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano<br \/>\nl\u2019assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti<br \/>\ndell\u2019organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.<br \/>\n6) infine, l\u2019atto costitutivo della start-up innovativa o dell\u2019incubatore certificato pu\u00f2 altres\u00ec<br \/>\nprevedere, a seguito dell\u2019apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,<br \/>\nl\u2019emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti<br \/>\namministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli art. 2479 e 2479-bis<br \/>\nc.c.<\/p>\n<p>6. Agevolazioni di natura finanziaria e fiscale.<\/p>\n<p>Oltre a quanto gi\u00e0 esposto nei paragrafi precedenti, la nuova disciplina ha introdotto diversi e<br \/>\nulteriori incentivi per la costituzione e lo sviluppo delle start-up innovative, nonch\u00e9 importanti<br \/>\nagevolazioni sia di carattere finanziario sia fiscale.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 stato introdotto un regime fiscale e contributivo agevolato molto ampio per<br \/>\nle stock options e per i piani di incentivazione fondati sull\u2019assegnazione di azioni, quote o titoli<br \/>\nsimilari agli amministratori o anche agli stessi dipendenti. Inoltre, sono previsti canali privilegiati<br \/>\nper accedere al credito d\u2019imposta per l\u2019assunzione di personale altamente qualificato.<\/p>\n<p>Con l\u2019espresso obbiettivo di promuovere gli investimenti finanziari per la costituzione e lo<br \/>\nsviluppo di start-up innovative, \u00e8 inoltre prevista una serie di rilevanti agevolazioni di natura fiscale<br \/>\nper tali investimenti, tramite la previsione di detrazioni e deduzioni d\u2019imposta. Al fine di<br \/>\nagevolare la raccolta di capitale di rischio \u00e8 legittimato anche il ricorso al sistema<br \/>\ndell\u2019equitycrowdfunding con la conseguente possibilit\u00e0 di favorire l\u2019ingresso di nuovi soci attraverso la<br \/>\nsottoscrizione di capitale tramite portali on-line sui quali la societ\u00e0 possa presentare la propria<br \/>\niniziativa imprenditoriale.<\/p>\n<p>Da ultimo, anche al fine di consentire una soluzione pi\u00f9 rapida ed efficiente della crisi di<br \/>\nimpresa, \u00e8 prevista una semplificazione delle procedure concorsuali: le start-up innovative non<br \/>\npossono infatti essere oggetto di procedure concorsuali (e, pertanto, non sono fallibili), ad<br \/>\neccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione<br \/>\ndel patrimonio.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Premessa. 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