{"id":2278,"date":"2020-03-20T14:37:03","date_gmt":"2020-03-20T14:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=2278"},"modified":"2025-09-11T13:44:57","modified_gmt":"2025-09-11T13:44:57","slug":"quando-il-virus-colpisce-i-contratti-commerciali-le-clausole-di-forza-maggiore","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/quando-il-virus-colpisce-i-contratti-commerciali-le-clausole-di-forza-maggiore\/","title":{"rendered":"Quando il virus colpisce i contratti commerciali: le clausole di forza maggiore"},"content":{"rendered":"<div class=\"flex_column av_one_full flex_column_div av-zero-column-padding first avia-builder-el-2 el_after_av_section el_before_av_one_full avia-builder-el-first\">\n<section class=\"av_textblock_section\">\n<div class=\"avia_textblock\">\n<p>Con l\u2019inarrestabile diffusione del\u00a0<strong>coronavirus\u00a0<\/strong>(SARS-CoV-2) in tutta \u00a0Europa e nel mondo, siamo tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini per evitare che la\u00a0\u00a0 \u00a0situazione diventi ancora pi\u00f9 drammatica. \u00c8 per\u00f2 gi\u00e0 certo che l\u2019epidemia di questi mesi avr\u00e0 \u00a0<strong>gravi \u00a0e \u00a0inevitabili \u00a0conseguenze\u00a0<\/strong>sul nostro\u00a0<strong>sistema finanziario, economico, giuridico e sociale<\/strong>. In questo contesto, anche voi e le vostre imprese starete senz\u2019altro affrontando\u00a0<strong>nuove e difficili sfide<\/strong>, tra le quali vi \u00e8 senz\u2019altro il rischio di dover\u00a0<strong>fermare la produzione\u00a0<\/strong>o l\u2019improvviso venir meno dei\u00a0<strong>rapporti di fornitura\u00a0<\/strong>e delle consolidate\u00a0<em>supply \u00a0chain<\/em>. Questo rischio, che inizialmente sembrava limitato alle controparti cinesi, si sta ahinoi trasformando in un rischio globale. Per tale ragione, ci \u00e8 sembrato opportuno predisporre\u00a0 questo breve approfondimento, con l\u2019auspicio che lo stesso possa divenire una breve guida operativa rispetto alle conseguenze dei recenti accadimenti sulle relazioni commerciali esistenti.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<div class=\"flex_column av_one_full flex_column_div av-zero-column-padding first avia-builder-el-5 el_after_av_one_full el_before_av_textblock column-top-margin\">\n<div class=\"hr hr-invisible avia-builder-el-6 el_before_av_textblock avia-builder-el-first\"><\/div>\n<section class=\"av_textblock_section\">\n<div class=\"avia_textblock\">\n<ol>\n<li><strong>Conseguenze sul\u00a0<\/strong><strong><em>business\u00a0<\/em><\/strong><strong>della vostra societ\u00e0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le conseguenze dell\u2019epidemia potrebbero senz\u2019altro affliggere il vostro\u00a0<em>business\u00a0<\/em>qualora lo stesso faccia\u00a0<strong>affidamento su una fornitura di beni\u00a0<\/strong>che non pu\u00f2 pi\u00f9 essere eseguita perch\u00e9, per esempio, la vostra\u00a0<strong>controparte\u00a0<\/strong>abituale si trova costretta a chiudere i suoi impianti di produzione ovvero pu\u00f2 essere la relativa consegna pu\u00f2 essere eseguita solo con un ritardo significativo. Allo stesso modo, potrebbe essere proprio la vostra societ\u00e0, negli opposti panni di fornitore, a non essere pi\u00f9 in grado di rispettare gli impegni assunti verso i suoi clienti. In entrambi gli scenari, sorgono alcuni interrogativi: gli\u00a0<strong>obblighi contrattuali\u00a0<\/strong>assunti potranno \u2013 alla luce della clausola di forza maggiore \u2013 essere\u00a0<strong>momentaneamente sospesi o interrotti\u00a0<\/strong>senza ovviamente che ci\u00f2 integri un inadempimento del fornitore? Quali misure specifiche dovranno essere adottate?<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Cos\u2019\u00e8 la \u201cforza maggiore\u201d?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il concetto di \u201c<strong>forza maggiore<\/strong>\u201d pu\u00f2 tradursi all\u2019interno di una\u00a0<strong>clausola contrattuale\u00a0<\/strong>o di una espressa previsione di\u00a0<strong>legge\u00a0<\/strong>intesa a regolare gli effetti di un evento dal carattere imprevedibile e straordinario (il c.d. \u201catto di Dio\u201d) su un rapporto contrattuale. Pi\u00f9 precisamente, le clausole di forza maggiore o le disposizioni di legge che ne disciplinano la fattispecie prevedono tipicamente il diritto in capo a ciascuna delle parti di invocare questo\u00a0<strong>rimedio al verificarsi di un evento straordinario\u00a0<\/strong>che impedisca di adempiere agli obblighi nascenti dal contratto. Tuttavia, \u00e8 da precisare che la possibilit\u00e0 di invocare la c.d. \u201cforza maggiore\u201d \u00e8 limitata ai casi in cui il verificarsi dell\u2019evento prescinda totalmente dal controllo delle parti, con la conseguenza che tale concetto\u00a0<strong>non pu\u00f2\u00a0<\/strong>legittimamente\u00a0<strong>essere invocato\u00a0<\/strong>quando l\u2019evento (i) poteva ragionevolmente essere\u00a0<strong>previsto\u00a0<\/strong>al momento della conclusione del contratto, e (ii) poteva ragionevolmente essere\u00a0<strong>evitato\u00a0<\/strong>dalle parti stesse. Sono quindi questi i criteri fondamentali per individuare un evento di forza maggiore, criteri peraltro adottati anche dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Ritardo nell\u2019obblighi di consegna e il rimedio della forza maggiore<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>A questo punto, potreste chiedervi\u00a0<strong>cosa\u00a0<\/strong>dobbiate\u00a0<strong>verificare\u00a0<\/strong>per comprendere se abbiate a disposizione il rimedio della forza maggiore: il punto di partenza \u00e8 il\u00a0<strong>contratto\u00a0<\/strong>sottoscritto con la vostra controparte. Nella prassi,\u00a0<strong>i contratti abitualmente utilizzati nel commercio internazionale\u00a0<\/strong>sono soliti contenere\u00a0<strong>clausole di forza maggiore\u00a0<\/strong>in base alle quali, al verificarsi di un evento imprevedibile e straordinario, il fornitore \u00e8 liberato dagli obblighi di consegna per tutta la durata del verificarsi dell\u2019evento stesso.<\/p>\n<p>Qualora il contratto di fornitura preveda una clausola di forza maggiore, occorrer\u00e0 tuttavia\u00a0<strong>verificare se la stessa consideri\u00a0<\/strong>\u2013 come \u00e8 d\u2019uso \u2013 il diffondersi di\u00a0<strong>epidemie\u00a0<\/strong>quali eventi straordinari e imprevedibili. Si noti, in proposito, che le clausole\u00a0<em>standard\u00a0<\/em>\u2013 come quelle redatte dalla\u00a0<em>International Chamber of Commerce\u00a0<\/em>\u2013 includono specificamente l\u2019epidemia tra le circostanze che consentono a una parte di attivare la clausola di forza maggiore.<\/p>\n<p>Una volta\u00a0<strong>verificata la presenza della clausola\u00a0<\/strong>di forza maggiore nel vostro contratto, dovrete poi accertarvi se la clausola stessa imponga alla parte che intende avvalersi della forza maggiore specifici\u00a0<strong>obblighi informativi<\/strong>, quale ad esempio quello di comunicare tempestivamente e per iscritto all\u2019altra il verificarsi dell\u2019evento. Rispettare simili obblighi informativi risulta cruciale per evitare inconvenienti ed eccezioni della propria controparte contrattuale.<\/p>\n<p>Il quesito immediatamente successivo sar\u00e0: ma una volta che si sia verificato un evento imprevedibile e straordinario,\u00a0<strong>quali sono le conseguenze\u00a0<\/strong>che discendono dall\u2019invocare la clausola di forza maggiore? Ancora una volta, si dovr\u00e0 innanzitutto far riferimento alle\u00a0<strong>previsioni contrattuali<\/strong>. Solitamente, infatti, si \u00e8 soliti prevedere, in prima battuta, la\u00a0<strong>temporanea sospensione\u00a0<\/strong>delle prestazioni contrattuali, con l\u2019obbligo in capo a ciascuna delle parti di adottare tutte le misure necessarie volte a limitare e\/o ridurre i danni che potrebbero derivare all\u2019altra parte. Tuttavia, qualora l\u2019impossibilit\u00e0 abbia carattere definitivo o il ritardo nell\u2019esecuzione della prestazione faccia venir meno l\u2019interesse della controparte a riceverla, la conseguenza sar\u00e0 lo\u00a0<strong>scioglimento\u00a0<\/strong>\u2013 tramite risoluzione \u2013\u00a0<strong>del contratto\u00a0<\/strong>stesso.<\/p>\n<p>Resta poi ovviamente da chiedersi cosa accada nel caso in cui il vostro contratto non contenga una clausola di forza maggiore: dovrete allora riferirvi ai rimedi esperibili sulla base della\u00a0<strong>legge applicabile<\/strong>.<\/p>\n<p>Pertanto, sar\u00e0 necessario in primo luogo verificare la legge regolatrice del contratto:<\/p>\n<p>(i) in caso di\u00a0<strong>legge italiana<\/strong>, pur in assenza di una norma specifica che disciplini la forza maggiore, verranno in soccorso una serie di istituti, tra cui in particolar modo (i) l\u2019<strong>impossibilit\u00e0 sopravvenuta\u00a0<\/strong>e (ii) l\u2019<strong>eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta<\/strong>. Gli obblighi di consegna potranno cos\u00ec intendersi\u00a0<strong>temporaneamente sospesi\u00a0<\/strong>fino al venir meno dell\u2019evento straordinario e imprevedibile. Ci\u00f2 significa che la mancata consegna non sar\u00e0 considerata alla stregua di un inadempimento contrattuale, con la conseguente impossibilit\u00e0 per la controparte di ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito. In ogni caso, dal momento che il ricorso al concetto di forza maggiore dipende dalle singole circostanze del caso concreto, occorrer\u00e0 verificare l\u2019effettiva esistenza di impedimenti al corretto adempimento delle prestazioni nonch\u00e9 l\u2019effettiva impossibilit\u00e0 di porvi rimedio. Qualora il diffondersi dell\u2019epidemia non renda completamente impossibile la consegna, ma ne determini un notevole aumento dei costi, la legge italiana prevede due tipologie di rimedi: (i) in caso di alterazione dell\u2019originario\u00a0<strong>equilibrio contrattuale<\/strong>, le parti potranno ricorrere al rimedio dell\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta; mentre (i) nel caso in cui tale rimedio non risulti applicabile, la risoluzione del contratto;<\/p>\n<p>(ii) nel caso in cui la legge applicabile sia quella\u00a0<strong>tedesca\u00a0<\/strong>o quella della\u00a0<strong>Convenzione di Vienna\u00a0<\/strong>sulla vendita internazionale di merci, il quadro giuridico \u00e8 pressoch\u00e9 lo stesso a quello sopra delineato;<\/p>\n<p>(iii) in caso in cui la legge applicabile sia quella\u00a0<strong>statunitense\u00a0<\/strong>o\u00a0<strong>inglese<\/strong>, il rimedio di forza maggiore potr\u00e0 essere invece invocato solo qualora il contratto contenga una disposizione corrispondente.<\/p>\n<p>Con il diffondersi dell\u2019epidemia da coronavirus, \u00e8 noto che numerose\u00a0<strong>societ\u00e0 cinesi\u00a0<\/strong>(e anche\u00a0<strong>italiane<\/strong>) abbiano\u00a0<strong>interrotto le consegne\u00a0<\/strong>(o, peggio ancora, gli acquisti), ricorrendo al rimedio della forza maggiore. \u00c8 interessante notare che la Camera di Commercio Cinese, su richiesta delle societ\u00e0 interessate, sta attualmente rilasciando i c.d.\u00a0<strong>certificati di forza maggiore<\/strong>. Si tratta di un documento ufficiale volto a facilitare la possibilit\u00e0 di invocare il rimedio della forza maggiore.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente quindi che \u2013 con il continuo diffondersi dell\u2019epidemia \u2013 un n<strong>umero sempre crescente di societ\u00e0\u00a0<\/strong>di diversi paesi\u00a0<strong>cercher\u00e0 di invocare\u00a0<\/strong>la clausola di\u00a0<strong>forza maggiore\u00a0<\/strong>o rimedi alternativi per proteggere i propri interessi commerciali<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Qualche ulteriore consiglio<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Chiarita la circostanza per cui il rimedio della forza maggiore \u00e8 invocabile solo quando si verifichi un evento straordinario e imprevedibile al di fuori del controllo delle parti, ne discende che qualora abbiate firmato (o vi apprestiate a firmare) un contratto\u00a0<strong>durante questo periodo\u00a0<\/strong>di diffusione epidemica probabilmente non avrete il diritto di invocare tale rimedio. A questo proposito, il \u201c<strong>punto di non ritorno<\/strong>\u201d potrebbe essere individuato tra la fine del mese di\u00a0<strong>febbraio\u00a0<\/strong>e l\u2019inizio del mese di\u00a0<strong>marzo<\/strong>, quando si sono registrati diversi focolai europei ed \u00e8 divenuto chiaro che l\u2019epidemia non fosse stata contenuta nel territorio cinese.<\/li>\n<li>Come sopra evidenziato, in caso di evento straordinario e imprevedibile, alcune giurisdizioni richiedono che il ritardo nell\u2019adempimento della prestazione da esso derivante debba essere\u00a0<strong>notificato\u00a0<\/strong>quanto prima dalla parte impossibilit\u00e0 alla controparte. Tale\u00a0<strong>obbligo informativo\u00a0<\/strong>pu\u00f2 anche derivare da disposizioni contrattuali, come quelle redatte dalla ICC. \u00c8 pertanto consigliabile contattare la controparte il prima possibile (e, ai fini probatori, per iscritto) e segnalare gli impedimenti esistenti o potenziali che potrebbero ritardare la consegna o renderla impossibile. In tal caso, pu\u00f2 anche essere richiesto di\u00a0<strong>fornire la prova\u00a0<\/strong>di aver adottate misure per ridurre al minimo i conseguenti danni. Gli organi giurisdizionali inoltre tengono conto delle\u00a0<strong>dichiarazioni\u00a0<\/strong>e delle\u00a0<strong>raccomandazioni\u00a0<\/strong>delle\u00a0<strong>autorit\u00e0 competenti\u00a0<\/strong>in sede di valutazione della forza maggiore. Si raccomanda pertanto di raccogliere e\u00a0<strong>conservare tali dichiarazioni<\/strong>, che potranno essere utilizzate come prova dell\u2019esistenza della forza maggiore in caso di<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ultima analisi, la possibilit\u00e0 per le parti di invocare il rimedio della forza maggiore dipende da vari fattori, tanto giuridici (disposizioni contrattuali, legge applicabile e giurisdizione) quanto fattuali (imprevedibilit\u00e0 e straordinariet\u00e0 dell\u2019evento, materiale impossibilit\u00e0 di rendere una prestazione e assenza di rimedi concretamente percorribili) e, pertanto, richiede una\u00a0<strong>valutazione dettagliata\u00a0<\/strong>delle circostanze specifiche del caso concreto. Ci auguriamo quindi che questa nostra informativa possa esservi utile per avere una panoramica dei possibili impatti che l\u2019epidemia di coronavirus pu\u00f2 avere sui rapporti commerciali esistenti.<\/p>\n<p>Nella speranza di aver risposto a parte dei vostri interrogativi, qualora ne abbiate di nuovi, non esitate a contattarci: siamo infatti a vostra completa disposizione e sempre lieti di aiutarvi.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<div class=\"hr hr-short hr-center avia-builder-el-8 el_after_av_textblock avia-builder-el-last\"><\/div>\n<\/div>\n<section class=\"av_textblock_section\">\n<div class=\"avia_textblock\">\n<div class=\"hr hr-default avia-builder-el-10 avia-builder-el-no-sibling\"><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le conseguenze dell\u2019epidemia potrebbero senz\u2019altro affliggere il vostro business qualora lo stesso faccia affidamento su una fornitura di beni che non pu\u00f2 pi\u00f9 essere eseguita perch\u00e9, per esempio, la vostra controparte abituale si trova costretta a chiudere i suoi impianti di produzione ovvero pu\u00f2 essere la relativa consegna pu\u00f2 essere eseguita solo con un ritardo significativo.<\/p>","protected":false},"featured_media":2279,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-2278","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/2278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2279"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=2278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}