{"id":78,"date":"2023-10-25T17:29:44","date_gmt":"2023-10-25T17:29:44","guid":{"rendered":"https:\/\/gvalex.it\/?post_type=news&#038;p=78"},"modified":"2025-09-11T13:40:54","modified_gmt":"2025-09-11T13:40:54","slug":"i-nuovi-strumenti-finanziari-tokenizzati-le-novita-del-decreto-fintech-d-l-25-2023","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/gvalex.it\/en\/news\/i-nuovi-strumenti-finanziari-tokenizzati-le-novita-del-decreto-fintech-d-l-25-2023\/","title":{"rendered":"I nuovi strumenti finanziari \u00abtokenizzati\u00bb: le novit\u00e0 del \u00abdecreto fintech\u00bb (D.L. 25\/2023)"},"content":{"rendered":"<h2>1. Premessa<\/h2>\n<p>Le c.d. \u00abcripto-attivit\u00e0\u00bb, definite come \u00ab<em>una rappresentazione digitale di un valore o di un <\/em><em>diritto che pu\u00f2 essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, costituiscono un ambito della vita economica in rapidissima evoluzione.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 chiaro, la complessit\u00e0 per cui si connotano ha fin da subito costituito un elemento di sfida per qualsiasi legislatore \u2013 domestico o straniero \u2013 che tentasse di dettare una disciplina soddisfacente per il tipo di fenomeno, cos\u00ec tecnico, e, al tempo stesso, mutevole e variegato.<\/p>\n<p>La sfida \u00e8 stata ora raccolta dal Decreto Legge 17 marzo 2023, n. 25 (il \u00abDecreto Fintech\u00bb), rubricato \u00abdisposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech\u00bb, convertito in Legge n, 52\/2023, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 maggio.<\/p>\n<h2>2. Il quadro europeo<\/h2>\n<p>Per comprendere la portata dell\u2019intervento del legislatore nazionale, giova anzitutto collocarlo nel contesto del quadro normativo europeo in materia. Quest\u2019ultimo, infatti, prende le mosse da una distinzione tra, <u>da un lato, i c.d. \u00ab<em>utility<\/em><\/u><em> <u>tokens<\/u><\/em><u>\u00bb e i c.d. \u00ab<em>monetary tokens<\/em><\/u>\u00bb, e, <u>dall\u2019altro,<\/u> <u>i c.d. \u00ab<em>security tokens<\/em>\u00bb<\/u>: i primi due rappresentano cripto-attivit\u00e0 diverse da strumenti finanziari, mentre solo i secondi sono assimilabili a strumenti finanziari veri e propri, e perci\u00f2 sono anche detti \u00ab<em>strumenti<\/em><em> finanziari <\/em><em>DLT<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Le due attivit\u00e0, cos\u00ec (solo all\u2019apparenza) nettamente distinte, sono destinatarie di due <u>diverse discipline<\/u>:<\/p>\n<ul>\n<li>per quanto riguarda gli <em><u>utility tokens<\/u> <\/em>e i <em><u>monetary tokens<\/u><\/em>, cio\u00e8 quelle attivit\u00e0 che non rappresentano strumenti finanziari, la disciplina applicabile\u00a0 \u00e8\u00a0 data\u00a0 dal\u00a0 d. \u00ab<strong>MICAR<\/strong>\u00bb, cio\u00e8 il \u00ab<em>Regolamento (UE) 2023\/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto- attivit\u00e0 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093\/2010\u00a0 e\u00a0 (UE)\u00a0 n.\u00a0 1095\/2010\u00a0 e\u00a0 le <\/em><em>direttive 2013\/36\/UE e (UE) 2019\/1937<\/em>\u00bb;<\/li>\n<li>diversamente, lo standard sicurezza maggiore richiesto per gli strumenti finanziari giustifica l\u2019assoggettamento dei c.d. <em><u>security tokens<\/u> <\/em>alla pi\u00f9 stringente disciplina del c.d. \u00ab<strong>Pilot Regime<\/strong>\u00bb (Regolamento UE 2022\/858), applicabile dal 23 marzo 2023.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quest\u2019ultimo Regolamento, sul presupposto che sia ancora oggi prematuro intervenire con una disciplina complessa e articolata rispetto a un fenomeno tecnologico in cos\u00ec rapida evoluzione, ha preferito istituire, per l\u2019appunto, un \u00ab<em>regime pilota<\/em>\u00bb, ovvero uno spazio di \u00absperimentazione normativo\u00bb creato attraverso una serie di deroghe temporanee alla disciplina vigente, che, in mancanza di queste ultime, sarebbe applicabile in virt\u00f9 della qualificazione dei <em>security tokens <\/em>quali \u00ab<em>strumenti finanziari<\/em>\u00bb: il Regolamento, dunque, \u00e8 stato redatto sulla base dell\u2019assunto che esistano cripto-attivit\u00e0 qualificabili come \u00ab<em>strumenti finanziari<\/em>\u00bb, anche se, in realt\u00e0, la loro esistenza non \u00e8 cos\u00ec indiscussa. Infatti, un primo profilo di criticit\u00e0 della disciplina in parola deriva dal fatto che, ad oggi, il grado di \u00ab<em>standardizzazione e interoperabilit\u00e0 della sottostante struttura tecnologica DLT<\/em>\u00bb \u00e8 ancora \u00ab<em>insufficiente<\/em>\u00bb, tanto che risulta tutt\u2019altro che agevole concepire l\u2019esistenza di un \u00ab<em>cripto-strumento finanziario<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref1\">[2]<\/a>\u00a0 vero e proprio.<\/p>\n<p>Un secondo aspetto critico potrebbe invece provenire dall\u2019assenza, all\u2019interno del Pilot- Regime, di una vera e propria regolamentazione sostanziale della fattispecie, considerata \u2013 a torto o a ragione \u2013 ancora \u00ab<em>prematura<\/em>\u00bb. Tale regolamentazione sostanziale \u00e8 stata dunque demandata all\u2019iniziativa di ciascun legislatore nazionale.<\/p>\n<h2>3. Il decreto Fintech<\/h2>\n<p>Si comprende perch\u00e9 possa ritenersi che il Decreto Fintech abbia accolto la sfida di offrire al fenomeno un inquadramento giuridico pi\u00f9 completo e organico, prevedendo, al Capo V, diverse \u00ab<em>disposizioni relative all\u2019applicazione del regolamento (UE) 2022\/8581<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Fra queste, merita un cenno la semplificazione prevista all\u2019<strong><u>art. 33<\/u><\/strong>, secondo cui \u00ab<strong><em><u>lo svolgimento, nell&#8217;ambito della<\/u> <u>sperimentazione e nel rispetto dei limiti<\/u> <u>stabiliti dai provvedimenti di ammissione<\/u><\/em><\/strong><em>, di attivit\u00e0 che rientrano nella nozione di servizi e attivit\u00e0 di investimento non implica l&#8217;esercizio a titolo abituale di attivit\u00e0 riservate e, pertanto, <strong><u>non necessita del rilascio di<\/u> <u>autorizzazioni<\/u> <\/strong>ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in generale, tuttavia, l\u2019approccio adottato dal legislatore domestico consiste nella rinuncia a disciplinare gli aspetti propriamente attinenti alla sottostante tecnologia Blockchain\/DTL in quanto tale, per concentrarsi, piuttosto, sulla <em>governance <\/em>del sistema risultante da detta infrastruttura tecnologica, fissando una serie di requisiti cui gli emittenti dovranno attenersi, sotto la sorveglianza della Consob (art. 20).<\/p>\n<h2>4. L\u2019emissione degli strumenti finanziari DLT, il registro e il ruolo della Consob<\/h2>\n<p>Il Decreto prevede, anzitutto, che \u00ab<strong><em><u>l&#8217;emissione e il trasferimento<\/u> <\/em><\/strong><em>degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti <strong><u>attraverso scritturazioni su un registro<\/u> <\/strong>per la circolazione digitale <strong><u>tenuto da un<\/u> <u>responsabile del registro<\/u><\/strong>, dal gestore di un SS <\/em><em>DLT o TSS DLT, dalla Banca d&#8217;Italia o dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato <\/em>[dalla Consob]\u00bb (<strong>art. 3<\/strong>).<\/p>\n<p>L\u2019art. 19 si premura poi di integrare il novero dei soggetti che possano essere autorizzati alla tenuta del registro in questione. Fra questi figurano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>le banche, le imprese di investimento e<\/u><\/strong><strong> <u>i gestori di mercati stabiliti in Italia<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li>limitatamente a strumenti di propria emissione, <strong><u>gli intermediari finanziari<\/u> <u>iscritti all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 106 del<\/u> <u>TUB<\/u><\/strong>, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione \u00a0 o riassicurazione stabiliti in Italia; nonch\u00e9 altri\u00a0 intermediari\u00a0 non\u00a0 compresi\u00a0 fra questi;<\/li>\n<li>ulteriori soggetti \u00a0 individuati \u00a0 con regolamento della Consob.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Decreto Fintech si preoccupa, subito successivamente, di fissare i <strong><u>requisiti<\/u> <u>minimi di sicurezza e affidabilit\u00e0 del<\/u> <u>registro<\/u> <\/strong>sul quale le scritturazioni dovranno avvenire. In particolare, \u00e8 previsto che detti registri \u00ab<strong><em><u>assicurano<\/u> <u>l&#8217;integrit\u00e0, l&#8217;autenticit\u00e0, la non<\/u> <u>ripudiabilit\u00e0, la non duplicabilit\u00e0 e la<\/u> <u>validit\u00e0 delle scritturazioni<\/u> <\/em><\/strong><em>attestanti la titolarit\u00e0 e il trasferimento degli strumenti finanziari\u00a0 digitali\u00a0 e\u00a0 i\u00a0 relativi\u00a0 vincoli<\/em>\u00bb, \u00ab<em>consentono,<\/em><em> \u00a0 direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali\u00a0<\/em><em>da ciascuno detenuti, nonch\u00e9 di renderne possibile la circolazione<\/em>\u00bb e \u00ab[\u2026] <strong><em><u>garantiscono l&#8217;accessibilit\u00e0 da parte della<\/u> <\/em><u>[Consob] <em>e della Banca d&#8217;Italia<\/em><\/u> <\/strong><em>per l&#8217;esercizio delle rispettive funzioni<\/em>\u00bb (<strong>art. 4<\/strong>).<\/p>\n<p>La Consob, ricevuta l\u2019istanza di iscrizione da parte di uno dei soggetti di cui sopra, \u00ab<em>verifica il possesso dei requisiti<\/em>\u00bb menzionati, nonch\u00e9 di <strong><u>ulteriori requisiti,<\/u> <u>individuati dall\u2019art. 20<\/u><\/strong>. Fra questi, figura anche \u00ab<em>la trasmissione di una <strong><u>relazione<\/u> <u>tecnica illustrativa dell&#8217;iniziativa<\/u><\/strong>, che includa l&#8217;indicazione delle categorie di strumenti finanziari <\/em>[\u2026] <em>scritturabili nel registro; la descrizione delle modalit\u00e0 di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l&#8217;interazione con altri registri, servizi o sistemi; l&#8217;indicazione di eventuali soggetti <\/em><em>terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attivit\u00e0 svolte dagli stessi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<h2>5. Conclusioni<\/h2>\n<p>Alla luce di quanto riportato, non si pu\u00f2 che apprezzare lo sforzo del legislatore di aver dettato una prima disciplina degli strumenti finanziari DLT. Al contempo, per\u00f2, non si pu\u00f2 non evidenziare la necessit\u00e0 di una futura integrazione della disciplina ora delineata, che appare oggi ben pi\u00f9 semplice e scarna di quella dettata dal MICAR per le cripto-attivit\u00e0 che non costituiscono strumenti finanziari.<\/p>\n<p>Ancora, al di l\u00e0 dell\u2019apertura della sperimentazione a un novero di soggetti sulla carta piuttosto ampio, si pu\u00f2 prevedere che la complessit\u00e0 del fenomeno\u00a0 tecnologico\u00a0 e\u00a0 organizzativo legato al sistema della blockchain sia sufficiente, nei fatti, a concentrare l\u2019attivit\u00e0 in capo a quei pochi operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le c.d. \u00abcripto-attivit\u00e0\u00bb, definite come \u00abuna rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che pu\u00f2 essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga\u00bb, costituiscono un ambito della vita economica in rapidissima evoluzione.<\/p>","protected":false},"featured_media":83,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"categoria-news":[49],"class_list":["post-78","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-news-focus"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news\/78","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/83"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria-news","embeddable":true,"href":"https:\/\/gvalex.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-news?post=78"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}