La nuova disciplina – innovando sensibilmente rispetto al passato, allo scopo di porre fine alla tradizionale diffidenza che da sempre ha caratterizzato la circolazione degli immobili donati rispetto a tutti gli altri – ha escluso la possibilità per i legittimari che ritenessero lesa la propria quota di legittima, di richiedere a terzi aventi causa del donatario la restituzione di immobili precedentemente donati dal de cuius.
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