La Suprema Corte si esprime sulla bancarotta semplice e sul contratto contrario a buon costume: il rischio della irripetibilità del finanziamento erogato all’impresa in decozione

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L’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 della Suprema Corte di Cassazione affronta il tema dei rischi a cui sono esposti gli istituti di credito nell’ipotesi di finanziamenti concessi a società in stato di crisi, con particolare riferimento alla possibilità che le somme erogate siano dichiarate irripetibili per contrarietà a buon costume.

La pronuncia s’inserisce nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito, ma assume particolare rilievo in quanto fornisce indicazioni di principio suscettibili di incidere sulle valutazioni degli istituti di credito nella fase di concessione del finanziamento.
In presenza di quali circostanze un finanziamento può essere qualificato come contrario al buon costume? E quali sono gli elementi che gli istituti di credito devono considerare affinché le somme erogate non siano esposte al rischio di irripetibilità?
Il contributo analizza il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte, con un focus sulle ragioni che hanno indotto gli ermellini a qualificare come contrario a buon costume il contratto di finanziamento concluso con una impresa in conclamata decozione, laddove tale erogazione abbia determinato un significativo aggravamento del suo stato di crisi, con conseguente irripetibilità delle somme prestate

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